Articoli e news    Prezzi

Consumatori, contratti online e foro competente

18:00 - 9 febbraio 2011 di Gianluigi Fioriglio

Nell'articolo di oggi si analizza la competenza territoriale in caso di controversie legali. Come si stabilisce quando un contratto è stipulato online?

Introduzione

Oggi ci occupiamo di un profilo particolare dei contratti online conclusi fra consumatore e professionista: la competenza territoriale in caso di controversia. Come vedremo, il consumatore gode di una particolare tutela nei confronti del professionista che opera online anche da un punto di vista che - a primo acchito - appare solo processuale, ma che, invero, può agevolarne la tutela (e ridurre i costi e i disagi connessi ad ogni azione giudiziaria).

Condividi:   
 
  Consigli per gli acquisti:

Commenti

Aggiungi un tuo commento
   
StefanoMac 10/02/2011 08:57
 
-2 
Sicuri che non abbiate sbagliato sito dove pubblicare questo post?
Credo proprio che l'utente medio di Tom's (in realtà qualsiasi utente) sia interessato a ben altre cose.
Non sono arrivato nemmeno a fine articolo per quanto era noioso l'argomento.
karl8 10/02/2011 11:14
 
+3 

 Originariamente inviata da StefanoMac

Sicuri che non abbiate sbagliato sito dove pubblicare questo post?
Credo proprio che l'utente medio di Tom's (in realtà qualsiasi utente) sia interessato a ben altre cose.
Non sono arrivato nemmeno a fine articolo per quanto era noioso l'argomento.



Visto che l'utente medio di Tom's compra quasi tutto online, dovrebbe leggere anche articoli di questo genere.
zesto 10/02/2011 11:18
 
@StefanoMac

Evidentemente non solo non sei un rivenditore, non compri abitualmente su internet altrimenti avresti colto il vantaggio per l'utente di poter affrontare una causa presso un giudice del suo luogo di residenza piuttosto che in quello del venditore (come invece su molti siti di e-commerce si continua ad indicare)in caso di controversia.

Che poi l'articolo sia un pò striminzito come critica ci può stare. Personalmente, viste le dimensioni, avrei evitato di dividerlo addirittura in quattro pagine...

FBI 10/02/2011 11:56
 
L'ARTICOLO è IN "TEORIA" UTILISSIMO, ma essendo striminzito e senza specificare sentenze precise in materia, è meno utile.

Magari sarebbe stato il caso di approfondire meglio.

Grazie.
StefanoMac 10/02/2011 12:00
 
Comunque non ho detto che non sia utile, ho detto che l'utente medio ha ben altri interessi.
Bhè almeno ho dato il via ai commenti, altrimenti non credo che qualcuno l'avrebbe fatto.


EDit: errore grammaticale madornale! corretto.
zesto 10/02/2011 12:11
 

 Originariamente inviata da StefanoMac

...cut...Bhè almeno ho dato il via hai commenti, altrimenti non credo che qualcuno l'avrebbe fatto.



Questo te lo si può concedere, il tuo post "provocatorio" ha sicuramente ottenuto risultato

Magari sei il cugggino dell'articolista che posta per dargli sostegno in casi come questo
Consumatore informato 12/02/2011 15:16
 
+1 
Giorno, io invece considero interessante l'articolo e, più in generale, l'argomento.

Condivido, tanto per intenderci, il suggerimento di prestare attenzione al foro stabilito per la risolzioni di controversie nascenti dal contratto.

Mi permetto, però, di proporre un paio di riflessioni da condividere con voi:

1. non è completamente vero che il foro del consumatore è derogabile, o meglio, la Cassazione, mi pare di aver capito, sostiene che il foro è derogabile solo nel caso in cui tra le parti (professionista e consumatore) sia intervenuto un apposita contrattazione con la quale si è deciso di derogare al foro del consumatore (esempio io e la società facciamo un secondo contratto con il quael stabiliamo che il giudice competente non è quello dove il consumatore risiede).

2. I contratti sottoscritti on line, invero, sono disciplinati nel n.s. Codice del consumo tra i contratti a distanza (artt. 50 e ss) e in particolare l'art. 63 del Codice prevede per questi contratti il foro del consumatore.

3. il problema sorge, non tanto a mio parere ma in base a quanto sostengono studiosi della materia, quando il professionista non è italiano (o ancor peggio non è europeo)....che si fa? le nostre norme non vengono ritenute valide...o meglio non seguite....

forse per contratti conclusi on line conviene, come stanno facendo in molti, proporre una clausola di risoluzione delle controversie con procedura ADR on line (o meglio ODR (on line dispute resolution)).

scusate se sono stato lungo ed attendo vostre considerazioni anche basate su esperienze reali.

ciao

consumatore informato

blog: www.consumatoreinformato.blogspot.com
vbs 18/02/2011 23:07
 
L'articolo, per quanto "ridotto", mi ha dato un paio d'idee..ovvero punti di riflessione, visto che faccio parte dall'entrambe le categorie (sia consumatore che venditore online).

E' difficile avere una posizione "super partes" in quanto da consumatore mi pare sensato di avere come foro competente il mio ma anche da venditore esigerei la stessa cosa, a partire dal costo che entrambi devono sostenere.

Da venditore, la spesa degli avvocati che devono saltare da Bolzano fino a Catania è un costo non di poco... Da consumatore, il costo del'avvocato che si deve recare al foro del venditore è altrettanto esoso.

La migliore strada da prendere sarebbe quella che i venditori siano seri ed i consumatori pure. Non vi dico quante se ne inventano certi "consumatori" perché dopo aver fatto l'ordine ed usato i prodotti "cambiano" idea...e dovrei spendere io per sostenere tutte le spese legali, nonché trovarmi con prodotti invendibili dopo (ovviamente i fornitori non accettano resi in certe condizioni)...

@StefanoMac: se trovi noioso un articolo non sei obbligato di leggerlo, tantomeno di commentarlo... A volte è meglio stare in silenzio che fare una brutta figura
   
Accedi o  registrati.
Nome utente:
Password:
Segnala TomsHW

Correlazioni

  Categoria: Web & Social
  Tag: Tom's Legal