Nel mese di agosto 2010, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), meglio nota come Antitrust, ha portato a conclusione sette importanti istruttorie nei confronti di altrettanti grandi aziende che operano sul mercato con le insegne "Carrefour", "Expert", "Panorama", "Eldo Italia", "Auchan", "IPER La Grande I" e "Di Salvo e Della Martira".
L'AGCM, o Antitrust, scende in campo per garantire informazioni chiare ai consumatori
Nel condurre tali istruttorie, l'obiettivo dell'Antitrust è stato quello di garantire ai consumatori un'informazione chiara e non ingannevole sulla differenza tra garanzia legale e servizi di assistenza aggiuntivi o accessori; ha voluto così imporre alle imprese l'applicazione dei principi relativi al pieno riconoscimento della garanzia legale di conformità e all'assistenza post vendita che il Codice del Consumo riserva ai consumatori (artt. 128 – 135 d.lgs. n. 206/2005).
Per rendere ancor più solido il suo impegno in tal senso, l'Antitrust ha deciso di avviare, nel mese di maggio scorso, una procedura anche nei confronti di Apple e di Comet, che sarebbero solite "informare" i propri clienti che la garanzia sul bene acquistato vale 1 anno, invitandoli poi a sottoscrivere un contratto di "estensione della garanzia" per prolungare la stessa fino a 36 mesi. In tali circostanze le aziende non informano nemmeno il cliente che un simile contratto non sostituisce, ma si sovrappone temporalmente al secondo anno della garanzia legale, gratuita per il consumatore e vincolante per il venditore del bene.
Siccome l'argomento è lungo e complesso, iniziamo ad analizzare i punti salienti della cosiddetta "pubblicità ingannevole".
Fra le aziende coinvolte recentemente troviamo anche Apple e Comet
Nota: all'interno del testo troverete alcuni paragrafi identificati come "sintesi". Siccome l'argomento è complesso, e il modo in cui sono espresse alcune leggi non è di facile comprensione, cerchiamo di riassumere l'idea in pochi e fondamentali caratteri. I testi di sintesi non rispecchiano la legge nella sua completezza, ma servono solo per facilitarne la comprensione.
Da alcuni anni a questa parte, il legislatore italiano ha introdotto il concetto di pratica commerciale sleale, ampliando quello di pubblicità ingannevole (artt. 18 – 27 del Codice del Consumo).
Il campo di applicazione della nuova disciplina non prevede più solo i messaggi di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa illecita, ma investe qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale (compresa la pubblicità e il marketing) in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori.
Sarà quindi sanzionabile ogni comportamento scorretto tale da alterare in misura apprezzabile la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Ma entriamo nel dettaglio.

Commenti dei lettori (31)
Non ce l'ho con il sito in se che a volte presenta offerte notevoli e molto convenienti, ma altre volte sono davvero offerte fuori dal mondo e quando vedo che qualcuno le ha acquistate mi chiedo davvero che genere di persone idio.. ehm "poco intelligenti" esistono.
Se volete degli esempi provate voi stessi, ogni offerta riporta quasi sempre il sito dell'esercizio commerciale a cui è riferito. Recatevi sul sito e cercate lo stesso pacchetto/offerta, vedrete che al 80% costa uguale o addirittura meno del prezzo offerto da Groupon, e comunque nel 95% dei casi non costa come indicato nell'offerta come prezzo iniziale, con differenze a volte del 3-400%. Per me è da galera.
Ci fosse una pubblicità che pubblicizza il proprio prodotto senza sparare almeno 2 o 3 caxxate.
Tra creme miracolose, auto del futuro, banche super generose e cibi super sani, dovremmo vivere nel mondo di Adamo ed Eva e invece.........viviamo in un paese dove non sai se riesci ad arrivare al giorno dopo tutto d'un pezzo!
No perchè quel consumo è quello che è rilevato da determinati cicli standard (urbano ed extraurbano) che simulano dei percorsi prestabiliti, se non sbaglio effettuati con il motore al banco.
Il problema è che mentre il consumo dichiarato extraurbano è quasi possibile eguagliarlo quelle rare volte in cui si va a 90 km/h costanti, in pianura, ssenza vento contrario, con gomme alla giusta pressione, auto in efficienza, ecc... quello urbano è calcolato con un ciclo che ha poco a che vedere con il traffico delle nostre principali città, ed ecco che il consumo reale è superiore. Se poi ci si mette il fatto che le case ottimizzano il rendimento generale per quel ciclo, ciò potrebbe ancora peggiorare la situazione reale quanto più ci si discosta dal riferimento.
Scusami, ma forse non ho ben capito il tuo discorso.
Premetto che non voglio far certamente pubblicità al sito del quale parli, ma non mi sembra proprio come dici. C'è da dire che, quasi sempre, le offerte che fa quel sito non sono disponibili direttamente sul sito dell'esercizio commerciale (appunto perchè si tratta di offerte "cumulative" e "pubblicitarie" - logica di Groupon & Co.). Poi, tutto quello che viene specificato all'interno dell'offerta mi sembra abbastanza chiaro e semplice (sempre che non ci si fermi a leggere solo il titolo). Ovviamente è una mia pura considerazione!
Si salvano quasi tutte perché se guardi la pubblicità c'è sempre una scrittina in piccolo in basso (illeggibile) che indica che quello che hanno appena detto sono cazzate
Come nella pubblicità dei panini di McDonalds ... sotto compare la scritta "immagine puramente dimostrativa" ...
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