
Grazie al celebre "decreto Bersani-bis", il consumatore che ha stipulato un contratto per adesione con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazione elettronica può recedere dal contratto o trasferire la propria utenza presso altro operatore, senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore, il quale non può imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Il che, almeno in teoria, dovrebbe implicare, da un lato, la possibilità di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza pagare alcuna penale (come accadeva, invece, in precedenza) e, dall'altro, che le spese per il recesso devono essere "giustificate" dall'operatore.
Nella pratica è davvero così? E quali sono le spese "giustificate" e quelle, invece, "non giustificate" da costi dell'operatore?
Su quest'ultimo punto, il decreto sembra essere piuttosto vago. Di conseguenza, nonostante i buoni propositi del legislatore, per gli utenti risulta ancora oggi difficoltoso, sia in termini di tempo che di denaro, cambiare operatore telefonico, recedere dai suddetti contratti o, semplicemente, ottenere le dovute informazioni.
Originariamente inviata da the dark vash
quando ho stipulato il contratto infostrada, ho letto della penale di 40 euro, che mi è stata confermata per telefono in questi giorni. siccome devo disattivare la linea per attivarla nella nuova casa, qualcuno sa darmi qualche informazione precisa? ho il contratto da giugno
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