Acquisti tramite Internet: recuperare il denaro perso

Suggerimenti utili per recuperare i propri crediti tramite l'atto di costituzione in mora.

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a cura di Dott. Giuseppe Croari

Introduzione

Oggi parliamo del primo passo giuridicamente rilevante per far valere i propri diritti quando si subisce un pregiudizio contrattuale e s'intenda recuperare un credito. Pensiamo ad esempio a quante volte si è stati vittima di gestori di telefonia e ADSL che non hanno rispettato quanto pattuito dai loro promoter all'atto della sottoscrizione del contratto con notevoli ritardi nella restituzione di somme addebitate per "errore", o, ancora, a quante volte si è concluso un contratto tramite Internet (come ad esempio la vendita di un bene) e si è rimasti creditori di una somma di denaro.

Creditori su Ebay? Fissate la data e la circostanza del mancato pagamento o rimborso

Molti utenti che utilizzano assiduamente Ebay (e non solo), ad esempio, possono testimoniare di essere ancora creditori di una somma di denaro connessa a qualche tipo di rimborso per un prodotto non disponibile.

In tutti i casi in cui si ritiene di star subendo un pregiudizio legato al mancato adempimento del venditore (o del consumatore se ci si trova dall'altra parte), è necessario produrre un atto formale che possa fissare "processualmente" la data e la circostanza dell'insoddisfazione, in modo tale da produrre determinati effetti giuridici e costringere, eventualmente, la controparte interessata ad adempiere o rispondere con un atto altrettanto formale.

Lo scambio di documentazione è indispensabile per stabilire la "verità processuale"

Il carteggio che emergerà da tale scambio di documentazione è fondamentale per accertare le responsabilità nella patologia contrattuale in corso e determinare la "verità processuale" di ciò che è avvenuto o che sta avvenendo.

Gli strumenti connessi a questa fase embrionale di contenzioso, spesso sono decisivi nel loro contenuto essendo rilevante ogni singola parola inerente allo svolgimento dei fatti giacché possono esaurire il rapporto o, viceversa, complicarlo notevolmente.

Le possibili azioni in mano al consumatore/creditore sono due: la costituzione in mora ex. art. 1219 c.c. e la diffida ad adempiere ex. art. 1454 c.c..

Oggi parleremo della costituzione in mora ex. art. 1219 c.c. rilasciando anche un modello fac-simile e prossimamente analizzeremo la fattispecie di cui all'art. 1454 c.c. relativa alla diffida ad adempiere.