Canone RAI: il MISE chiarisce cos'è un apparecchio TV

Con una nota ufficiale il Ministero per lo Sviluppo Economico ha chiarito cosa bisogna intendere per apparecchio televisivo in relazione al pagamento del canone. Un dettaglio banale ma sempre più difficile da definire a causa della costante innovazione tecnologica.

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a cura di Dario D'Elia

Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha pubblicato un chiarimento su cosa bisogna intendere per apparecchio televisivo, in relazione al pagamento del canone Rai in bolletta. Sembra ridicolo eppure definire questo dettaglio appare sempre più complicato, a causa dell'innovazione tecnologica e anche un riferimento legislativo che risale al 1938 (R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 art. 1).

TV
Questa è una TV?

Com'è risaputo il Consiglio di Stato ha suggerito al MISE una correzione del decreto che regola il nuovo sistema di pagamento del canone. Nel documento non era specificata adeguatamente la definizione di apparecchio TV. Qualche giorno fa il Ministero ha risposto sottolineando che "si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno".

In pratica si tratta di un comune televisore con decoder integrato oppure esterno. Il MISE con zelo spiega che "per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenza destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV".

chiavetta
La chiavetta DDT per PC e portatili

Ribadito ancora una volta, dopo le dichiarazioni del sottosegretario alle Comunicazioni Giacomelli, che non sono considerati apparecchi televisivi i computer, smartphone, tablet e ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale del digitale terrestre o satellitare.

In sintesi una TV, computer, smartphone, tablet e ogni altro apparecchio costringono al pagamento del canone solo ed esclusivamente se sono in grado di accedere potenzialmente al segnale del digitale terrestre o satellitare - quindi se montano una penna USB DTT, decoder sat, etc. Una TV antica senza decoder non paga, una TV nuova senza decoder interno o esterno non paga, portatili, smartphone e tablet nudi e crudi non pagano.

Infine l'Agenzia delle Entrate, considerate le recenti indicazioni del Consiglio di Stato, ha deciso di spostare il termine unico per la presentazione della dichiarazione di mancato possesso della TV. Si avrà tempo fino al 16 maggio 2016 per sottoporre la dichiarazione sostitutiva in via cartacea o digitale.