Cassazione, Trojan-spia più liberi contro mafia e terrorismo

La Cassazione riconosce una maggiore libertà di impiego dei Trojan-spia nel caso di operazioni contro la criminalità organizzata e il terrorismo.

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a cura di Dario D'Elia

La Cassazione, giovedì scorso, si è espressa positivamente sull'impiego dei Trojan spia nel caso di operazioni di indagine riguardanti la criminalità organizzata. Insomma, associazione per delinquere e anche terrorismo.

Come fa notare Calora Frediani su La Stampa "non è esattamente uno sdoganamento" dei cosiddetti captatori informatici impiegati su PC, tablet e smartphone. Si tratta per lo più di una deroga rispetto all'attuale divieto di intercettare nei luoghi di "privata dimora", che oggi è riconosciuta solo nel caso in cui si stia commettendo un reato.

trojan

Insomma, la Cassazione ha dato il via libera all'impiego di questi strumenti in qualsiasi luogo, fornendo agli inquirenti una "protezione" giuridica superiore rispetto a quella attuale. "L’esito era prevedibile, perché il problema affrontato dalla Cassazione sembra essere solo in relazione a intercettazioni ambientali e al limite del domicilio fisico, ma poiché nel caso in questione si trattava di mafia, sappiamo già che dal 1991 quel limite non c’è più per quei reati", ha dichiarato l’avvocato penalista e fellow del Centro Nexa su Internet & Società, Carlo Blengino.

Permane una criticità ovvero il livello di invasività concesso ai Trojan: è vero che nascono per monitorare e registrare ogni attività, ma potenzialmente consentono anche di prendere il controllo dei dispositivi. Possibile che la sentenza della Cassazione, una volta pubblicata, possa dirimere i dubbi al riguardo.

Secondo lo specialista Francesco Micozzi, avvocato impegnato da tempo sulla questione "Trojan di Stato", la presa di posizione della Cassazione potrebbe stimolare il dibattito politico e accelerare l'adozione di nuove leggi. Su tutte quella del deputato del Gruppo Misto Stefano Quintarelli, che propone strumenti di intercettazione compatibili con le garanzie costituzionali. Il tema tecnico in effetti non può essere secondario.