Chiedere il permesso prima di pubblicare una foto

Pubblicare l'opera di qualcun altro come se fosse la nostra, o la fotografia di una persona che non ci ha dato il permesso. Questa e altre azioni simili sono comuni su Facebook e altri social network, ma non per questo sono lecite. Le responsabilità legali sono a carico dell'utente.

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a cura di Tom's Hardware

Ulteriori profili di responsabilità possono rinvenirsi analizzando il codice della privacy: un ritratto fotografico (o realizzato tramite video) di un determinato soggetto è da considerare dato personale (in base all'art. 4) e chi tratta questi dati deve informare preventivamente l'interessato (con le modalità ex art. 13).

L'art. 10 del Codice Civile consente la richiesta di rimozione di un'immagine lesiva e la richiesta di risarcimento danni, mentre l'art 96 della legge sul diritto d'autore afferma che un ritratto può essere esposto e messo in commercio soltanto con il consenso della persona rappresentata, con le eccezioni indicate nel successivo articolo.

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Foto: sangoiri/Depositphotos

Nel caso in cui i dati in questione vengano trattati senza il necessario consenso, che deve essere libero e, per il trattamento dei dati sensibili, scritto, il responsabile può incorrere nelle pesanti sanzioni indicate all'art 167 del codice della privacy.

Quest'ultimo, denominato "trattamento illecito di dati" stabilisce che chiunque procede al trattamento dei dati personali in violazione di alcune prescrizioni del codice col fine di recare profitto a sé o altri (vantaggi di carattere economico patrimoniale), o al fine di causare un altrui danno (tangibile e reale come ad es. una modifica allo stile di vita causata dalla lesione) è punibile con la reclusione da 6 a 24 mesi. Un esempio è una condanna in Cassazione del 2004, in cui un ragazzo aveva diffuso dei video della sua ex fidanzata senza il consenso della stessa. Una condanna porta automaticamente all'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra i 10.000 e i 120.000 euro.

Conclusioni

Per concludere è da precisare che, per tutte le ipotesi analizzate in questo articolo, qualora l'offeso dimostri di aver subito un danno conseguente al comportamento illecito, potrà richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

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Foto: stevanovicigor/Depositphotos

La prima tipologia di danni sarà maggiormente rinvenibile nelle situazioni relative al plagio ed alla violazione del diritto d'autore; il danno non patrimoniale potrà invece esplicarsi nelle sofferenze di natura interiore ingenerate nella persona offesa a causa della compromissione della propria immagine di fronte a un diverso numero di soggetti. Occorre infine precisare che, oltre alle sanzioni enunciate, è poi possibile che il social di riferimento blocchi il profilo dell'autore dell'illecito o rimuova il contenuto.

Nota: una versione più completa e dettagliata di questo articolo, con precisi riferimenti alla normativa, è consultabile presso il sito Diritto dell'Informatica.