Criticità per app e siti che forniscono servizi automatizzati

Oggi i nostri consulenti legali ci parleranno di tutte le criticità di legge per le app e i siti che forniscono servizi automatizzati.

Avatar di Redazione Diritto dell’Informatica

a cura di Redazione Diritto dell’Informatica

In un mondo che corre sempre più veloce, si sono moltiplicate le attività che è possibile svolgere online. Servizi bancari, di consulenza, legali e finanziari
sono solo alcuni esempi. Alle volte, internet non è solo un mezzo attraverso cui tali servizi vengono resi: si è arrivato al punto, infatti, in cui anche alcune di tali attività imprenditoriali e professionali sono incorse in un processo di automatizzazione. Le questioni che sorgono sono diverse. Per esempio, le consulenze e i servizi forniti da algoritmi sono affidabili? Ancora, le norme che riservano certi tipi di attività solo agli iscritti ad albi professionali o elenchi potrebbero porsi in contrasto con l’evoluzione tecnologica?

Rimanendo in ambito legale, invece, i siti, le app e i software dedicati all’offerta di servizi, un tempo professionali, offrono contenuti che rispettano le odierne norme di legge?

Vediamo le nuove tendenze e le questioni che quest’ultime portano con sé. 

Consulenze e servizi automatizzati con algoritmo

Le consulenze automatizzate stanno prendendo sempre più piede anche in Italia. L’ordinamento italiano, però, non ha ancora formulato un quadro normativo sistematico all’interno del quale muoversi qualora si voglia commercializzare oppure usufruire di tali servizi.

Per quanto riguarda l’ambito finanziario, appare significativo un studio del 2019 svolto da un gruppo di lavoro CONSOB (La digitalizzazione della consulenza in materia di investimenti finanziari), il quale ha suggerito, per la regolazione di questo mondo in divenire, un atteggiamento di tipo “wait and see”, in cui trovano spazio strumenti di “soft regulation” - tra tutti le linee guida - sommati ad un “approccio di vigilanza di tipo forward-looking, coerentemente con i principi individuati dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea noti come approccio per attività, neutralità tecnologica e proporzionalità rispetto ai rischi potenziali”. 

Cos’è la robo-advice?

Rimanendo in abito finanziario, dunque, uno dei settori di consulenza ed intermediazione maggiormente attivi sul web è la cd. robo-advice.

Tale settore gode di una maggiore attenzione normativa proprio per l’elevato numero di utenti che ne usufruiscono, da un lato, e dei servizi resi, dall’altro.

In tal caso, la riposta alla domanda “i servizi di intermediazione e consulenza finanziaria online devono attenersi alle medesime regole del servizio tradizionale?” la troviamo nel cd. pacchetto MiFID II (Direttiva 2014/65/UE, il Regolamento delegato (UE) n. 2017/565 e i relativi atti di esecuzione), il quale afferma che le stesse regole valgono a prescindere dal canale di comunicazione utilizzato per fornire il servizio al cliente, chiarendo quindi la questione.

A questo si aggiunge la previsione che ad identificare il servizio come robo-advice, non sia la definizione che il robo advisor offre dello stesso, bensì la sostanza di investment advice dei contenuti offerti sia in termini di natura personalizzata degli stessi, che in termini di percezione da parte del cliente/utente.

Per quanto riguarda questa materia, dunque, ne discende che per legge le tutele garantite alle scelte di investimento effettuate tramite i metodi tradizionali si estendono anche ai canali digitali.

Se anche vendi contenuti digitali dai un’occhiata e rimani aggiornato sui nuovi obblighi descritti in questo articolo. 

Le diete personalizzate generate su app e siti

Sarà capitato a tutti di consultare online siti che offrono consigli e indicazioni su salute, alimentazione e diete. Questo tipo di contenuti, che fanno già parte della nostra quotidianità, potrebbero avere però qualche insidia se non gestiti in modo corretto, specie per i titolari dei siti o delle app che li mettono a disposizione.

Per esempio, secondo il parere del Consiglio Superiore di Sanità del 15.12.2009, una dieta personalizzata può essere prescritta soltanto da un medico dietologo, biologo nutrizionista o dietista su prescrizione medica e qualsiasi altro soggetto che effettui tale attività potrebbe compiere atti integranti esercizio abusivo di professione. La prescrizione di una dieta personalizzata richiede, inoltre, perlomeno una prima anamnesi nutrizionale che, se effettuata a distanza, non può prescindere da una visita completa di audio e video: non è sufficiente una semplice telefonata. Tutto è poi stato confermato anche dalla Corte di Cassazione che, con sentenza del 28 aprile 2017 - n.20281, ha dichiarato che “È abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell’art. 348 c.p., chi – non abilitato all’esercizio della professione di dietista o di biologo – prescrive programmi alimentari, elargendo generici consigli alimentari, svolgendo attività di educazione alimentare”.

Ciò non vuol dire, però, che ogni tipo di attività online sia vietata a chi non appartenga alle categorie sopra citate. Infatti, nel rispetto dei confini posti dall’ordinamento giuridico a presidio della salute, è possibile trattare di questi temi anche online, attraverso siti e app. 

Un generatore automatico di privacy policy è affidabile?

Un altro esempio da prendere in considerazione sono quelle piattaforme, sempre più diffuse, che grazie ad un generatore automatico che analizza i dati immessi, producono documenti legali, quali informative e cookie bar, per la messa e norma e la compliance in materia di privacy per privati ed aziende.

Abbiamo parlato di recente delle varie tipologie di cookies e dei nuovi obblighi previsti, leggi questo articolo per maggiori informazioni.

La diffusione di tale tipo di servizio è agevolata dalla natura spesso ibrida delle competenze che servono per rendere tale tipologia di servizi: sia informatiche, che giuridiche.

Spesso, però, queste piattaforme esibiscono in bella vista un disclaimer, con il quale escludono ogni loro responsabilità, dichiarando che sebbene la piattaforma si appoggi a legali esperti in materia, il risultato non equivale e non è spendibile come una consulenza legale vera e propria, a cui rimandano.

Si tratta di una circostanza molto rilevante per gli utenti, che in un secondo momento potrebbero trovarsi di fronte a problemi legati alla natura standard e non personalizzata dei propri documenti legali, senza nemmeno potersi serenamente rivolgersi ad un professionista di fiducia, vedendosi opposta, di converso, una clausola di esonero da responsabilità.

Ricordiamo le imminenti scadenze obbligatorie per le aziende, come l’aggiornamento delle cookie policy entro il 10 gennaio 2022, leggi l’articolo per maggiori informazioni. 

Tutela per servizi automatizzati e creazione di privacy policy

Ciò detto si evincono, ad oggi, alcuni limiti nel ricorso a servizi di consulenza ed intermediazione digitale.

La relativa novità degli stessi e le varie materie che vanno a ricoprire potrebbero talvolta comportare la difficoltà di applicare in via analogica le norme già esistenti, producendo una situazione di incertezza normativa che non giova né a imprese né a utenti.

Ciononostante, tali servizi risultano molto appetibili per quanto riguarda le assai rapide tempistiche di accesso e i bassi, se non nulli, costi di fruizione.

Il ricorso a servizi informatici per l’erogazione di attività di natura consulenziale e imprenditoriale, al netto delle attuali questioni irrisolte, sembra dunque destinato a crescere.

Se stai mettendo a punto un servizio online e hai bisogno di assistenza, o vuoi tutelarti con una privacy policy realizzata ad hoc contatta il nostro studio legale partner FCLEX a Bologna, chiedendo dell’Avvocato Giuseppe Croari, esperto di diritto dell’informatica e nuove tecnologie, e richiedi una consulenza specializzata e personalizzata.