Cyberbullismo, arriva l'ok definitivo alla legge

Dopo un percorso lungo circa un anno e quattro letture tra Camera e Senato è stata approvata in via definitiva le legge sul cyberbullismo. Il testo è molto migliorato rispetto al secondo passaggio, purtroppo però restano le perplessità sugli strumenti rivolti al Web.

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a cura di Alessandro Crea

Sono stati necessari quattro passaggi attraverso le commissioni di Camera e Senato e circa un anno di tempo, ma alla fine la legge sul cyberbullismo ha ricevuto l'ok definitivo. Si tratta di un importante passo avanti per l'Italia, che non aveva ancora una legge in merito. Benché non sia il miglior testo possibile è molto migliorato rispetto ai primi passaggi e costituisce senza dubbio un punto di partenza per elaborazioni future che ne potranno raffinare strumenti e definizioni.

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Foto: Bolkins/Depositphotos

Fortunatamente tra l'altro la legge varata dalla Camera torna un po' alle origini, circoscrivendo il raggio d'azione ai minorenni. Confermata inoltre l'ultima impostazione adottata al Senato, che privilegia la prevenzione e gli interventi di carattere educativo, rispetto al testo approvato in precedenza dalla Camera che prevedeva anche strumenti di natura penale.

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Il testo infine agisce solo sul fenomeno cyberbullismo, avendo soppresso ogni riferimento al bullismo in generale, sempre introdotto nella versione elaborata in seconda lettura dalla Camera. Restano invece purtroppo tutte le perplessità legate alle misure nei confronti dei siti Web, che più che tutelare il minore sembrano adatti unicamente a scatenare potenziali azioni di censura indiscriminata. Ma procediamo con ordine.

Identificazione del cyberbullo

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Foto: Dacasdo/Depositphotos

Con questa legge entra per la prima volta nel nostro ordinamento una definizione legislativa di cyberbullismo. Bullismo telematico è "ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori. Nonché la diffusione di contenuti online (anche relativi a un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo". Sono stati quindi eliminati i riferimenti anche ai maggiorenni e al bullismo in generale, che rendevano il testo di legge eccessivamente ampio e ambiguo, col rischio di prestarsi ad abusi di ogni sorta e rendere invece difficile stabilire colpe e sanzioni.

Docente anti-bulli

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La legge stabilisce che, in ogni istituto, sarà individuato un referente per le iniziative contro il cyberbullismo, tra il personale del corpo docente. Il preside invece dovrà occuparsi di informare tempestivamente le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo informatico e attivare adeguate azioni educative. Il Ministero dell'Istruzione avrà il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando soprattutto su un'adeguata formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.

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Ai singoli istituti scolastici infine, in collaborazione con la Polizia Postale e con associazioni territoriali, spetterà invece l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di Internet. Anche in questo caso sono dunque stati depennati i provvedimenti di tipo penale, scegliendo di puntare più su attività di educazione, prevenzione e riabilitazione.

Misure verso siti e cyberbulli

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Foto: gcpics/Depositphotos

Sulla falsariga di quanto già previsto per lo stalking, anche per il bullismo, in caso di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali via web, fino a quando non vi sia una querela o denuncia, il cyberbullo (che se minore sarà accompagnato da un genitore) potrà essere solo formalmente ammonito dal questore a non ripetere gli atti vessatori.  

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Per quanto riguarda invece le azioni da intraprendere contro i singoli siti, il minore sopra i 14 anni vittima di cyberbullismo (o anche il genitore) potrà chiedere al gestore del sito Internet o del social media o al titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in Rete e questi avrà un massimo di 48 ore di tempo per farlo. Alla scadenza, e in mancanza di risultati, l'interessato potrà rivolgersi al Garante della privacy che interverrà entro le successive 48 ore. Dalla definizione di gestore, che è il fornitore di contenuti su internet, sono comunque esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca. 

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Come si capisce facilmente questa è la parte più sconclusionata del testo di legge: quattro giorni, o anche solo due, prima che un contenuto lesivo venga bloccato o eliminato sul Web equivalgono a un'eternità. E mentre il contenuto avrà tutto il tempo di diffondersi senza più possibilità di essere davvero rimosso dalla Rete i siti potrebbero essere costretti a rimuovere contenuti senza un'adeguata verifica che essi siano davvero lesivi dei diritti del minore. Tempestività no, censura sì.

A questo punto non resta che augurarci che questo sia solo il primo passo verso una consistente revisione del testo e che non ci sia bisogno però di attendere altre tragedie o problemi prima di mettere mano a questa parte di testo, decisamente inadeguata allo scopo che si prefigge.