Diffamazione online, cosa si rischia per un commento?

Scrivere un commento in un momento di rabbia, affibbiando ad altri fatti e qualità offensive, può costare caro. Legalmente si rischia di incorrere nel reato di diffamazione.

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a cura di Dott. Giuseppe Laganà

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Introduzione

Vi siete mai domandati quali conseguenze potrebbero derivare da un commento particolarmente pungente che avete lasciato su Facebook?  Oppure se quel video che avete pubblicato su YouTube potrebbe offendere qualcuno? Nei paragrafi che seguono cercheremo di dare risposta a questi quesiti ormai sempre più frequenti. 

L'avvento dei social network e l'incremento dell'attività comunicativa online

Con l'avvento e la straordinaria diffusione dei social network, si sono moltiplicate le possibilità per ciascuno di noi di esprimere le proprie opinioni, renderle pubbliche e diffonderle a una platea composta da (potenzialmente) milioni di utenti.i.

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Tra gli altri, i social network Facebook e Twitter sono diventati punti di incontro, in quanto gli utenti, mediante vere e proprie aggregazioni virtuali (si pensi ai gruppi su Facebook) si scambiano consigli e punti di vista sugli argomenti più svariati. Allo stesso tempo, però, così come nascono dissapori e litigi nella vita quotidiana "materiale", tali accadimenti si realizzano a maggior ragione on line, dove diverse persone (in alcuni casi usando un nome fittizio o uno pseudonimo) si sentono libere di esprimersi senza alcun freno inibitorio. È bene sapere che, a volte, le affermazioni effettuate on line possono esporre l'autore ad importanti conseguenze soprattutto sotto il profilo penale

Il reato di diffamazione. Considerazioni preliminari

n Italia il reato di diffamazione è regolato dall'art. 595 del codice penale, il quale punisce chiunque, comunicando con più persone, offenda l'altrui reputazione, essendo considerato l'onore un bene meritevole di tutela. Affinché la condotta del soggetto agente sia idonea a integrare il reato è richiesta la presenza necessaria e contemporanea dei seguenti elementi: l'offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile, la comunicazione di tale messaggio a più persone e la volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere (c.d. dolo generico).

Affinché il soggetto leso possa ritenersi diffamato, non è necessario che egli sia espressamente identificato dal soggetto agente attraverso la rivelazione dei relativi dati anagrafici; ai fini della configurabilità del reato è infatti sufficiente anche l'utilizzo di un soprannome, purché permetta l'identificazione della persona.