Diritti degli utenti ed equo compenso

DRM "Digital Rights Management" ed equo compenso: ecco gli aspetti giuridici.

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a cura di Tom's Hardware

Diritti degli utenti ed equo compenso

La presenza di sistemi di DRM, secondo la legge, non può impedire al legittimo possessore di un'opera dell'ingegno di effettuarne una copia privata (anche solo analogica) per uso personale. Pertanto, i titolari dei diritti d'autore devono far sì che ciò sia possibile (art. 71-sexies, co. 4, l. 633/41). Per "indennizzare" i titolari dei diritti d'autore dall'esercizio di tale facoltà, la legge prevede il c.d. "equo compenso". Esso consiste in una somma imposta sul prezzo di apparecchiature idonee a registrare contenuti audio o video (masterizzatori, videoregistratori, audioregistratori, periferiche di memorizzazione come schede di memoria, ecc.) e sui relativi supporti vergini. Questo compenso viene "riscosso" dalla S.I.A.E., che poi lo distribuisce ai titolari dei diritti d'autore.

Nel caso del software, la legge stabilisce che il legittimo utilizzatore di un programma può effettuarne una copia di riserva, qualora tale copia sia necessaria per l'uso (art. 64-ter, co. 2, l. 633/41).

In realtà, appare strano che chiunque utilizzi un masterizzatore, un videoregistratore o una fotocamera digitale debba "indennizzare" altri soggetti: si verifica l'assurdità di dover pagare ad altri una somma relativa ai propri diritti d'autore (ad es., quelli relativi alle proprie fotografie!). Solo alcune categorie possono ottenere il rimborso del compenso: ad es., imprese e pubbliche amministrazioni, ma non i consumatori.

Oltretutto, quando i supporti e le apparecchiature vengono utilizzati per creare una copia analogica di un supporto digitale si paga più volte (periferiche e supporti) l'equo compenso per avere una "brutta copia" del bene legittimamente acquistato!