DRM, diritti dei titolari dei diritti d'autore e sanzioni penali e amministrative

DRM "Digital Rights Management" ed equo compenso: ecco gli aspetti giuridici.

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a cura di Tom's Hardware

DRM, diritti dei titolari dei diritti d'autore e sanzioni penali e amministrative

La legge italiana permette ai titolari di diritti d'autore e di diritti connessi di apporre sulle opere dell'ingegno (brani musicali, film, software, ecc.) misure tecnologiche di protezione efficaci. Esse consistono in tecnologie, dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dal titolare dei diritti.

Le "misure tecnologiche di protezione" devono essere rimosse da chi le ha apposte solo in particolari casi stabiliti dalla legge (ad es. "per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario").

Come è noto, però, molto spesso i sistemi di DRM vengono elusi e la legge prevede addirittura sanzioni penali, come nel caso degli artt. 171-bis (che si applica solo nei casi in cui l'opera dell'ingegno è un "programma per elaboratore") e 171-ter l. 633/41.

Ai sensi del primo, è punito (reclusione e multa) chiunque, per trarne profitto, abusivamente importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi o qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un software.

L'art. 171-ter l. 633/41, poi, punisce penalmente (reclusione e multa) chiunque  - per uso non personale e a fini di lucro - fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti oppure presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere le misure tecnologiche di protezione; lo stesso accade se le attrezzature, i prodotti o i componenti sono stati principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati per rendere possibile o facilitare l'elusione delle stesse misure. Fra l'altro, lo stesso articolo punisce penalmente anche chi abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche poste sulle opere dell'ingegno. Tali informazioni identificano l'opera protetta e l'autore (o qualsiasi altro titolare dei diritti).

Si consideri, poi, che l'art. 174-ter l. 633/41 punisce con la sanzione amministrativa di 154 € (oltre la confisca e la pubblicazione del provvedimento) chiunque acquista o noleggia attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche.