Esenzione canone RAI, Agenzia Entrate si fa beffe della PEC

Esenzione canone Rai, la PEC ha valore legale e tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettarla ma l'Agenzia delle Entrate se ne infischia, violando le norme. Non si può fare l'esenzione neanche con lo SPID! Il parere dello Studio Legale Associato Fioriglio-Croari.

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a cura di Pino Bruno

No, la PEC non si può usare, anche se rifiutare di accettare una PEC da parte di una Pubblica Amministrazione è una violazione delle norme. E, fino a prova contraria, l'Agenzia delle Entrate è amministrazione pubblica. Assurdo, inaccettabile ma purtroppo vero. Torniamo a parlare delle modalità per comunicare il mancato possesso della televisione oppure che l'intestatario del canone RAI non coincide con quello dell'utenza elettrica (nel nucleo familiare).

agenzia delle entrate

Governo e Agenzia delle Entrate hanno inspiegabilmente deciso di escludere la Posta Elettronica Certificata dalle opzioni di invio dell'auto-dichiarazione. Nel documento pubblicato sul sito ufficiale, l'Agenzia indica come modalità di consegna la trasmissione telematica (si deve essere in possesso del PIN. Persino entrando con SPID non si può fare!) e la raccomandata tradizionale. La PEC non c'è. Dimenticanza? Sciatteria? Non vogliamo pensare ad una scelta per rendere più difficile l'esenzione.

Suona dunque quasi beffarda la nota sul sito dell'Agenzia delle Entrate che racconta cos'è e a cosa serve la PEC: 

"Con la Posta elettronica certificata, è possibile stabilire un canale di 'Comunicazioni Elettroniche Certificate tra Pubblica amministrazione e Cittadini', avente valenza legale alla pari di una tradizionale comunicazione cartacea mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. La casella Pec consente al cittadino lo scambio di messaggi di posta elettronica certificata esclusivamente con indirizzi Pec della Pubblica amministrazione. Il cittadino non può, tramite la Pec, scambiare messaggi con indirizzi di posta elettronica ordinaria".

pec

Ma l'Agenzia delle Entrate può agire così impunemente? La scorsa settimana Tom's Hardware ha scritto, per chiedere chiarimenti, al sottosegretario al ministero per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli, alla ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Marianna Madia, alla direzione generale dell'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID). Nessuno ha risposto, sia pure per buona educazione. Purtroppo è prassi, quando si cerca di interloquire con la PA italiana. 

Un silenzio assordante, ma non ci diamo per vinti. Abbiamo chiesto un parere giuridico al dott. Davide Mazzotta dello Studio Legale Associato Fioriglio-Croari:

Ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005, art. 65), le istanze o dichiarazioni presentate per via telematica alle Pubbliche Amministrazioni sono valide se trasmesse dall’autore via PEC. A ciò si aggiunga che la mancata presa in carico delle stesse, è fonte di responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Tuttavia, le istruzioni del Direttore Orlandi non prevedono, in alternativa alla raccomandata, anche la possibilità di ricorrere alla PEC - cui la normativa vigente riconosce pieno valore legale - per l’invio della dichiarazione sostitutiva ai fini dell’esenzione dal pagamento del canone RAI.

Pragmaticamente, per evitare eventuali addebiti, pare opportuno attenersi alle indicazioni diffuse dalla stessa Agenzia, per quanto non si condivida la scelta operata.

Si auspica, in ogni caso, una revisione del testo adottato, prima che sul punto intervengano i provvedimenti giudiziari, volti a dirimere le prevedibili controversie tra amministrazione finanziaria e contribuenti.

Risposta inequivocabile. L'Agenzia delle Entrate non potrebbe non accettare la PEC ma se ne infischia. Come ricordano gli avvocati "per evitare eventuali addebiti, pare opportuno attenersi alle indicazioni della stessa agenzia". Il cittadino dunque deve ingoiare il rospo, spedire la raccomandata di carta o compilare il modulo telematico (previa registrazione) e poi semmai denunciare la violazione delle norme da parte del fisco. 

PS. Dopo la pubblicazione del nostro articolo, sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stata aggiunta questa FAQ, in coda a tutte le altre. Cioè, oltre alla PEC si deve essere muniti di firma digitale. Praticamente una mission impossible. Non rispondono alle nostre mail ma certamente ci leggono.  

FAQ del 04.05.2016

E' possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata?

E' possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all'indirizzo:cp22.sat@postacertificata.rai.it