Facebook vs CasaPound, nell'ordinanza cautelare c'è una nuova definizione di social network?

Lo scorso 11 dicembre nell'ambito della querelle tra Facebook e CasaPound è stata emessa una sentenza cautelare dal Tribunale di Roma che contiene elementi di innovazione riguardo alla definizione di social network. Tutti i dettagli nell'analisi dei nostri consulenti legali.

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a cura di Redazione Diritto dell’Informatica

Nuovi risvolti giudiziari sulla vicenda che da mesi fa discutere l'opinione pubblica circa il ruolo di Facebook all'interno del dibattito politico italiano. Il Tribunale di Roma, infatti, all'esito del procedimento cautelare
promosso dalla associazione di promozione sociale CasaPound contro la società californiana, ha pronunciato lo scorso 11 dicembre un'ordinanza che presenta molti aspetti innovativi
. Il provvedimento richiamato, lungi dall'essere un leading case per la natura del procedimento nel quale è stato emesso, contiene una nuova definizione del social network che, se dovesse essere seguita anche da altra giurisprudenza, ne cambierebbe sicuramente l'inquadramento giuridico.

Al fine di comprendere al meglio i tratti salienti del provvedimento richiamato, procediamo con ordine analizzando, brevemente, i fatti di causa.

Il ricorso cautelare promosso da CasaPound contro Facebook

Lo scorso 9 dicembre, Facebook ha oscurato la pagina di "CasaPound Italia" e il profilo personale del suo leader, rilevando una violazione della propria policy che ogni utente è tenuto a rispettare nell'utilizzo del social contro la violenza e l'istigazione alla violenza.

Successivamente, l'associazione di promozione sociale CasaPound Italia, al fine di ottenere la riattivazione della pagina e del profilo del suo leader, ha agito in giudizio contro il social network.

Nello specifico, l'associazione, rappresentata del suo dirigente nazionale abilitato ad utilizzare la pagina social, ha depositato presso il Tribunale di Roma, nella sezione specializzata in materia di impresa, un ricorso cautelare (art. 700 c.p.c.). L'associazione ha sostenuto che la condotta della società americana nei suoi confronti fosse stata illegittima, in quanto la ricorrente avrebbe sempre rispettato le condizioni d'uso della piattaforma e che, così, avrebbe ingiustamente subito un danno alla propria immagine.

È opportuno ricordare che i procedimenti cautelari si fondano su un giudizio sommario di cognizione e sono strumentali rispetto ad un successivo giudizio di merito.

Ciò significa che il giudice cautelare deve limitarsi a valutare: da un lato, la verosimiglianza del diritto invocato dal ricorrente ai fini della tutela richiesta (fumus boni iuris), dall'altro, il pericolo che un ritardo nell'adozione di un provvedimento giudiziario potrebbe determinare (periculum in mora).

Proprio nel ritenere sussistenti tali requisiti, ad un tempo condizione della domanda cautelare e requisiti fondamentali del provvedimento d'urgenza, il giudice romano ha accolto il ricorso presentato dall'associazione di promozione sociale.

 Il rispetto dei principi fondamentali e dell'ordinamento italiano da parte di Facebook

L'aspetto più rilevante da segnalare, all'interno dell'ordinanza in analisi, è quello relativo alla definizione che il Tribunale di Roma fornisce di Facebook.

Per capire meglio la portata innovativa di questa ordinanza, è utile richiamare i precedenti giurisprudenziali che nel nostro ordinamento avevano definito giuridicamente il servizio offerto dal social network.

La Corte di Cassazione, infatti, nel 2017, aveva rifiutato la tesi volta ad inquadrare Facebook quale organo di stampa, ritenendolo, al più, "un servizio di rete sociale (…) che offre servizi di messaggistica privata ed instaura una trama di relazioni tra più persone all'interno dello stesso sistema".

La definizione proposta dalla Suprema Corte aderisce e trova fondamento in quelle elaborate nel tempo dalla dottrina giuridica, la quale tende ad inquadrare i social network all'interno della più ampia categoria di internet service providers, quindi soggetti privati che si limitano ad offrire agli utilizzatori un accesso ai loro siti, senza proporre altri servizi di elaborazione dati.

In questo contesto di riferimento, si colloca la definizione data dal giudice cautelare romano, il quale ha ritenuto che il rapporto instaurato tra Facebook e i suoi utenti non sia paragonabile ad un rapporto "tra due soggetti privati qualsiasi", considerato il rilievo politico che, soprattutto nel corso degli ultimi anni, ha assunto la piattaforma social, ed ha dichiarato che Facebook sia tenuta a rispettare i principi costituzionali del nostro ordinamento, tra cui anche il diritto al pluralismo dei partiti politici (stabilito nell'art. 49 Costituzione).

Il giudice, sulla base di tali argomentazioni, ha accolto quindi il ricorso presentato, rilevando che, il "ban" della pagina dell'associazione, attiva nel panorama politico italiano dal 2009, è idoneo a comprimere il diritto fondamentale del pluralismo politico, in quanto un soggetto a cui è inibito l'utilizzo di Facebook è "di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano".

Nessuna responsabilità oggettiva ascrivibile in capo all'associazione

L'ordinanza, peraltro, ha accolto anche l'altra questione sollevata dalla ricorrente associazione in merito alla conformità del proprio comportamento all'interno della community.

Mentre la difesa di Facebook sosteneva che la cancellazione della pagina e dei profili fosse coerente con la propria politica di repressione del linguaggio d'odio e di incitamento all'odio, l'associazione politica affermava, al contrario, che i contenuti pubblicati sulla propria pagina non fossero violativi delle regole contrattuali (condizioni d'uso e standard della community) accettate in sede di iscrizione al social network.

Ed il giudice capitolino ha ritenuto che fosse da escludere qualsiasi responsabilità, tanto civile che penale, in capo all'associazione per comportamenti riferibili ai propri membri.

Un passaggio del provvedimento evidenzia, poi, che la sanzione della cancellazione posta in essere da Facebook dovesse ritenersi sproporzionata, in quanto il Giudice ha ritenuto che i post pubblicati sulla pagina non fossero idonei a manifestare un linguaggio d'odio o ad incitare allo stesso e che, di conseguenza, sarebbe stato più opportuno, semplicemente, provvedere ad eliminare i singoli contenuti che avessero infranto detto limite.

Sul punto è importante segnalare che il giudizio cautelare, proprio perché incentrato sulla valutazione dei presupposti indicati all'inizio di questo articolo, non ha esaminato un'altra eccezione sollevata dalla difesa di Facebook. In particolare, la società californiana ha sostenuto che la pagina oscurata venisse usata dalla controparte al fine di promuovere un partito che perseguirebbe scopi contrari alla Costituzione.

Tale difesa rientra nella annosa questione sulla compatibilità dell'azione politica dei partiti di estrema destra in riferimento alla norma contenuta nella XII disposizione transitoria e finale della Costituzione che vieta, in qualsiasi forma, la ricostituzione del partito nazionale fascista.

Ad ogni modo, per un approfondimento di questa particolare questione, occorrerà attendere l'esito di un eventuale processo di cognizione che potrà essere instaurato su iniziativa (meramente facoltativa) di una delle parti nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza.

Un nuovo inquadramento giuridico per il social network?

La decisione in commento segna una svolta giuridica importante, che potrebbe essere idonea, sebbene si tratti di un giudizio cautelare, a configurare un precedente giuridico potenzialmente rivoluzionario su quello che è l'inquadramento del social network all'interno del nostro ordinamento.

Basti pensare che, di regola, il rapporto tra i provider e gli utenti è sorretto dal principio dell'autonomia contrattuale, in base al quale i soggetti privati possono stabilire liberamente il regolamento che disciplina il loro rapporto negoziale, purché rispettino i limiti imposti dalla legge.

Come nel caso delle condizioni d'uso di Facebook, infatti, il provider è sia legittimato ad autoregolamentare l'accesso ai propri servizi attraverso standard di comportamento che i fruitori sono tenuti a rispettare, sia a sanzionare i soggetti che non si conformano ad esso, anche tramite l'esclusione degli stessi dalla piattaforma.

Di contro, l'inquadramento di Facebook quale "soggetto privato atipico", considerata nello specifico la funzione pubblica che sarebbe svolta dal social network, adottato dal Tribunale di Roma, se condiviso dalla giurisprudenza e dalla dottrina in futuro, potrebbe addirittura significare una considerazione del social network quale particolare concessionario di un bene o di un servizio pubblico.