Fingersi un altro sui social media, rischi legali

Creare un falso account su Facebook o simili non è solo proibito dalle politiche del social network ma può anche essere un reato grave. Fingersi un'altra persona per danneggiarla o per trarne un vantaggio personale, infatti, può portare a conseguenze legali molto serie.

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a cura di Giulia Grani

Vi è mai capitato, guardando il profilo Facebook di una persona, che vi sorgesse il dubbio circa la reale identità di quest'ultima? Avete mai pensato: "questo/a qui è un/a fake?".

In un'epoca in cui i social network sono divenuti una vera e propria "piazza virtuale" dove ciascun individuo proietta l'immagine di sé che più gli piace, il rischio che la realtà trasmessa non coincida con quella effettiva è divenuto sempre più concreto. La facilità sempre crescente con cui, negli anni, informazioni e dati personali sono diventati reperibili, ha reso necessario un aumento proporzionale della tutela giuridica contro i comportamenti illeciti che sono suscettibili di essere posti in essere dagli utenti del web.

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Immagine: Elnur/Depositphotos

Abuso di immagine altrui

Il diritto all'immagine tutela la componente visivamente percepibile della nostra persona e configura un diritto fondamentale della stessa, regolamentato all'interno del nostro codice civile all'art. 10.

A ben guardare, tuttavia, la lettera della norma non fornisce una definizione precisa di ciò che sia il "diritto all'immagine", ma specifica piuttosto l'ipotesi in cui soggetti terzi commettano degli abusi nei confronti del titolare del diritto. Per avere un quadro completo di tale fondamentale diritto, risulta quindi necessario coordinare il citato art. 10 con le normative vigenti in materia di diritto d'autore (l. n. 633/41) e di riservatezza (d. lgs. n. 196/03). Da una lettura delle stesse infatti, emerge che la diffusione di un'immagine altrui è consentita solo previo consenso dell'interessato, unico elemento, quest'ultimo, utile ad esimere da responsabilità l'autore della messa in circolazione.

Il consenso del soggetto interessato

A questo punto, sembra opportuno chiarire quali siano le particolari forme che suddetto consenso debba assumere: nel caso di specie, la normativa vigente non prevede nessun profilo di specificità, potendo tale manifestazione di volontà avvenire sia espressamente che implicitamente. Il consenso non è richiesto, tuttavia, ogniqualvolta la pubblicazione miri a soddisfare un interesse pubblico prevalente, come può essere la tutela del diritto all'informazione, per cui risulti necessaria la conoscenza delle sembianze fisiche dei soggetti a cui si fa riferimento. Allo stesso modo, a norma dell'art. 97, comma 1, della l. n. 633/41, non occorre il consenso quando la persona è nota o viene fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, o per ogni altro caso specificato dall'articolo di riferimento. Tuttavia, l'obbligo di ottenere il consenso da parte dell'interessato permane, nonostante ricorra una delle ipotesi di esclusione sopra riportate, quando l'esposizione o la messa in commercio di tali immagini può arrecare danno alla reputazione ed al decoro della persona ritratta (art. 97, comma 2).