Gift Card? Sì, ma con qualche accortezza

Con l’avvicinarsi delle feste natalizie in molti stanno cominciando a pensare alle gift card come regalo di Natale. I nostri consulenti legali ce ne spiegano le caratteristiche e i rischi ad esse legati.

Avatar di Redazione Diritto dell’Informatica

a cura di Redazione Diritto dell’Informatica

Con l’avvicinarsi delle feste natalizie in molti staranno cominciando a pensare a cosa regalare quest’anno: una gift card, senza dubbio, potrebbe essere una buona idea. Nel fare questa scelta, tuttavia, potrebbe essere opportuno fare caso ad alcuni possibili rischi che cercheremo di illustrare in quest’articolo.

Prima di entrare nel vivo della questione, tuttavia, vediamo meglio di cosa stiamo parlando e quali sono state le ultime novità a livello giuridico.

Gift card, cosa sono? Definizioni normative

Innanzitutto, è bene chiarire che per Gift Card s’intende solitamente una carta prepagata da utilizzare presso un determinato rivenditore che, a seconda di com’è configurata, può essere utilizzata in negozi fisici, online o in entrambi.

Dal punto di vista strettamente giuridico, si qualifica come documento di legittimazione e titolo improprio (art. 2002 c.c.). Come chiarito dalla giurisprudenza, dunque, tale tipo di documento è caratterizzato da particolare efficacia probatoria rafforzata” in ordine al fatto che chi si appresta ad acquistare dispone di un credito, ma, in ogni caso “il diritto alla prestazione deriva dalla qualità di cessionario del credito”. Semplificando: sarà in ogni caso necessario avere prima acquistato regolarmente la card (Tribunale Milano Sez. VII, Sent., 07-03-2012).

Diversa definizione si rinviene, invece, a livello fiscale: le Gift card sono in questo caso definite come ‘buoni corrispettivo’ e la relativa disciplina è stata da ultimo modificata con il decreto legislativo 141/2018, a sua volta attuativo della direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio Europeo.

In tale atto normativo è possibile rinvenire i principi applicabili ai fini dell’applicazione IVA: così, ad esempio, è chiarito che l’imposta sarà applicata nel caso in cui il buono-corrispettivo (cioè la Gift Card) sia usata per il pagamento, con conseguente spedizione o consegna del bene mobile. Non, invece, nei passaggi precedenti, in cui la stessa non sia usata come corrispettivo (si pensi, appunto, alla vendita della card stessa, che sarà poi destinata ad essere regalata).  In ogni caso, la base imponibile a fini IVA sarà rappresentata dal valore effettivamente percepito da colui che emette la Gift card e non dal valore nominale della stessa, che potrà eventualmente essere anche maggiore (Cass. civ. Sez. V, 25/09/2020, n. 20167).

Il valore delle Gift Card: cosa ne pensa l’AGCM

Sempre rimanendo in tema, è interessante vedere le ultime posizioni dall’AGCM in merito al valore delle Gift Card vendute online. Va premesso, al riguardo, che l’AGCM è un’autorità amministrativa, le cui determinazioni possono essere messe in discussione davanti a un giudice.

Pertanto, nella vicenda che andiamo ad illustrare s’impone l’obbligo del condizionale. E, infatti, i diretti interessati hanno annunciato pubblicamente di voler contestare il provvedimento con cui, lo scorso 4 agosto, l’authority ha comminato a una nota piattaforma web (nel seguito “S.”) una sanzione di ben 4 milioni di euro per una non corretta applicazione della normativa in materia.

Il modello di business della malcapitata consiste nel cercare di aumentare il potere di acquisto degli aderenti, aggregandoli e consentendo loro di ottenere dai propri partner commerciali condizioni d’acquisto più vantaggiose. Concretamente, l’aumento del potere d’acquisto avverrebbe tramite l’acquisto di shopping card e altri servizi offerti a condizioni particolarmente vantaggiose, a seguito dalla trasformazione dei budget pubblicitari delle aziende in contributi per gli acquisti dei consumatori.

A dire dell’AGCM, tuttavia, la realtà dei fatti sarebbe stata molto diversa. Infatti, sono diverse le condotte contestate a S. e che avrebbero portato alla multa salatissima: nel mirino, per esempio, ci sarebbe stata l’ingannevole promozione della piattaforma di profit-sharing mediante la promessa di risparmi di molto superiori a quelli effettivamente perseguibili. Inoltre, S. avrebbe cercato di impedire e ostacolare in diversi modi la fruizione delle card acquistabili sulla piattaforma e delle altre utilità maturate dagli aderenti alla community, con l’effetto di trattenere, in ultima analisi, gli importi versati dagli utenti.

Il procedimento amministrativo e la sanzione

Prima di vedere meglio l’esito della questione, pare opportuno riepilogare brevemente le tappe principali del procedimento che si è svolto. L’avvio del procedimento istruttorio è stato comunicato il 2 dicembre 2019. Oggetto della verifica era la violazione degli articoli 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, contenuti nelle sezioni riguardanti le pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive. Poco dopo, il 20 gennaio 2020, veniva iniziato un subprocedimento cautelare per inibire le condotte contestate, che si concludeva con la sospensione provvisoria del 25 febbraio scorso.

Tornando al procedimento principale, nel luglio 2020 venivano rassegnate le memorie conclusionali e si giungeva all’esito prima descritto il 4 agosto.

Quali le infrazioni secondo AGCM, dunque? la Piattaforma avrebbe bloccato gli account di molti clienti impendendo loro di spendere il credito accumulato; ostacolato il rilascio di shopping card dei vari merchant (i soggetti convenzionati con la piattaforma presso cui utilizzare le card) e ne avrebbe ritardato più volte l’attivazione. Ma non solo, avrebbe anche convertito forzosamente il valore delle shopping card in crediti da usare sulla Piattaforma e svalutato la percentuale dei crediti utilizzabili per l’acquisto delle card; ancora, S. avrebbe ridotto in modo significativo il numero e l’importanza delle shopping card acquistabili e degli altri servizi di pagamento fruibili in precedenza con il saldo e con i crediti accumulati e, talvolta, avrebbe omesso il rimborso delle somme versate per l’acquisto delle carte, offrendo solo crediti spendibili sulla piattaforma ormai priva di molti servizi.

E la versione di S.?

Visti i numerosi e articolati addebiti da parte dell’AGCM, pare utile riportare anche la linea difensiva della società, riepilogata nei punti 125 e seguenti del provvedimento esaminato.

Fra i vari argomenti, risulta di particolare interesse quello per cui gli atteggiamenti contestati ad S. sarebbero da inquadrare nel più ampio tentativo di far fronte ad una frode posta in essere ai suoi danni da uno sparuto gruppo di utenti (circa 10 – 20). L’operazione, cosiddetta Loop, sarebbe consistita nell’acquisto di Gift Card della piattaforma del valore spendibile di € 100, acquistate a € 70, tramite altre Gift Card analoghe.

Tale riacquisto, possibile grazie all’effettuazione di alcuni passaggi intermedi con altre carte anonime, avrebbe condotto ad una generazione artificiale ed esponenziale di valore, in violazione espressa dei Termini e Condizioni della piattaforma e del tutto deleteria per le sue finanze.

Gli elementi che ogni consumatore dovrebbe aver valutare

Come si è anticipato, la complessa vicenda a cui si è fatto sinteticamente riferimento è ancora aperta: è presto, dunque, per tirare delle somme. In ogni caso, tuttavia, pare potersi desumere che l’acquisto di Gift Card dovrà avvenire prestando alcune attenzioni. Ciò non solo per evitare episodi spiacevoli, ma anche al fine di scegliere l’offerta più adeguata.

Ad esempio, dunque, andranno verificate le modalità di attivazione della Card e il periodo di validità della stessa: il momento da cui sarà utilizzabile e la durata del periodo.

Altro elemento fondamentale, poi, sarà l’indicazione dei luoghi – virtuali o fisici – presso cui è possibile spendere il credito.

Nel caso di card utilizzabile online, potrà tornare utile leggere le modalità di consegna e spedizione dei beni acquistati e i termini per usufruire del periodo di garanzia per i vizi dei prodotti.

Ma non solo. Sarà opportuno anche controllare com’è regolato il caso di non utilizzo del credito e l’eventuale possibilità di esercitare il diritto di recesso.

Ancora, andranno verificate le modalità definite per la risoluzione di eventuali controversie: il foro competente dovrà sempre essere quello del consumatore.

Inoltre, per il consumatore residente in Europa, la Commissione Europea ha istituito una piattaforma online che fornisce uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie relative a contratti di vendita di beni e servizi stipulati in rete.

Conclusioni

Le Gift Card, specialmente in questo periodo, costituiscono un mezzo di circolazione del credito che in molti potranno trovare interessante. Nell’articolo, dunque, abbiamo cercato di rappresentare alcune delle questioni che hanno dato o potrebbero dare luogo a contenzioso: aumentare la consapevolezza su questi temi, infatti, potrebbe aiutare le aziende a fare scelte più ponderate e i consumatori a trovare l’offerta a loro più consona.