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a cura di Redazione Diritto dell’Informatica

Avrai sicuramente già sentito parlare, con riferimento alla riproduzione e alla diffusione di canzoni, foto, libri e non solo, di diritto d’autore o di copyright. Ma di cosa si tratta?

Il diritto d’autore nasce per tutelare i frutti dell'attività intellettuale di carattere creativo, attraverso il riconoscimento all'autore originario di un’opera di diritti morali e patrimoniali.

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Andiamo ora ad approfondire gli aspetti più teorici della questione.

In Italia esiste una legge specifica che si occupa di questo tema, la n° 633 del 1941, sulla “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” che garantisce i diritti degli autori delle cosiddette “opere d’ingegno di carattere creativo”, e protegge l’opera materiale in cui viene concretizzata la creatività dell’autore. La legge indica a titolo di esempio le opere che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e al cinema, ma anche i programmi informatici, che sono assimilati, ai fini della protezione del diritto d’autore, alle opere letterarie.

L’Opera dell’ingegno di carattere creativo

L’elemento centrale della normativa sul diritto d’autore è la nozione di “opere dell’ingegno di carattere creativo”.

Analizzando la legge sul diritto d’autore, giuristi e giudici sono giunti ad individuare una serie di elementi che caratterizzano tutte le opere di carattere creativo.

Un’opera può ritenersi creativa quando è espressione della personalità dell’autore e riflette il modo personale dell’autore di rappresentare fatti, idee e sentimenti, in maniera tale che l’opera risultante sia nuova (quando non è uguale o simile ad altre create in precedenza e quindi non è in alcun modo copia di altre opere preesistenti) e originale (quando è il risultato di una elaborazione intellettuale che rivela la personalità dell’autore).

Non solo immagini ed opere possono essere soggette a diritto d’autore, vi segnaliamo ad esempio l’articolo di dirittodellinformatica.it che tratta del diritto d’autore applicato ai software

Il diritto d’autore non è, diversamente da quanto si potrebbe credere, un sinonimo di copyright. La legge italiana, come già detto, tutela il primo, mentre il secondo è un istituto tipico dei paesi anglosassoni. Ma qual è, allora, la differenza tra i due?

Il copyright tutela, di base, i soli diritti economici dell’autore e si sostanzia (come dice la traduzione letterale del termine) nel diritto esclusivo di copia dell’opera, mentre la legge italiana prevede, a favore dell’autore dell’opera, sia diritti patrimoniali (relativi all’ utilizzazione economica dell’opera) che diritti di carattere morale (come, ad esempio, diritto dell’autore a vedersi riconosciuta la paternità dell’opera).

Inoltre, il copyright si acquista solamente con il deposito dell’opera mentre il diritto d’autore, protegge l’opera fin dalla sua creazione, a prescindere se sarà poi pubblicata.

Cos’è il fair use?

Attenzione, tuttavia, perché questo non significa che non sia mai possibile utilizzare un’opera senza il consenso e la retribuzione del suo autore. In effetti, continuando a guardare agli Stati Uniti, possiamo richiamare l’istituto del “fair use”, che consente proprio, in determinati casi, di utilizzare liberamente un’opera, benché sia protetta da copyright.

La legge statunitense prevede infatti che non si viola la disciplina del copyright quando si usa l’opera per scopi quali la critica, il commento, la diffusione di notizie, la ricerca, o l’insegnamento. Per valutare la liceità di tale utilizzo, comunque, è necessario considerare anche ulteriori parametri, tra i quali ricordiamo, ad esempio, la natura commerciale o meno dell’uso, la “porzione di opera utilizzata” (con riferimento alla sua totalità) e le conseguenze di tale uso dell’opera sul valore della stessa.

Utilizzare il materiale altrui per critica e discussione, l’art. 70

In Italia non esiste un articolo di legge che preveda il fair use. Tuttavia, anche nel nostro Paese è consentito, a determinate condizioni, utilizzare un’opera in un certo senso derogando i principi che normalmente regolano la materia. In particolare, l’art.70 della legge sulla protezione del diritto d’autore, ammette che il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro diffusione al pubblico sono consentiti per uso di critica o di discussione o a fini di insegnamento o di ricerca scientifica purché l'utilizzo avvenga per finalità illustrative e non commerciali.

Sempre lo stesso articolo si preoccupa anche di proteggere quei diritti morali dell’autore di cui abbiamo parlato nei paragrafi precedenti. I commi successivi dell’articolo 70 stabiliscono infatti che, anche se la riproduzione può essere effettuata, è comunque necessario dare conto della paternità dell’opera, indicando il suo titolo, il nome dell’autore, dell’editore e, se presente, del traduttore.

La rielaborazione dell’opera e la parodia

Ma è possibile utilizzare l’opera coperta dal diritto d’autore al di là dei limiti imposti dall’articolo 70 della legge n. 633 del 1941?

La stessa legge ci risponde che un artista può, in effetti, rielaborare e reinterpretare opere originali, acquisendo i diritti d’autore sulla sua rielaborazione, ma ribadisce che, comunque, devono essere rispettati i diritti di cui è titolare l'autore dell'opera originaria, e l’elaborazione non può essere fatta senza il suo consenso (art. 4 e 18 della legge sul diritto d’autore).

Tuttavia, negli ultimi anni, proprio ispirandosi al fair use statunitense, vari Tribunali hanno affermato che è possibile per un artista "appropriarsi" e "incorporare" in un suo lavoro un'opera altrui senza ottenere il preventivo consenso del primo autore, quando quest'ultima abbia subito una trasformazione tale da dare vita a un'opera d'arte autonoma, che possegga una sua originalità e novità originarie.

È stato poi confermato in varie occasioni, anche dalla Corte di Strasburgo, che il consenso dell’autore della prima opera non è necessario, se l’appropriazione ha lo scopo di stravolgerne il senso per fini caricaturali, parodistici o di pastiche, poiché tale opera pur se caratterizzata dalla sua derivazione da un'opera preesistente deve essere considerata quale opera autonoma e come tale oggetto di autonoma tutela.

Il copyleft nasce nell’era di Internet come movimento basato sul diritto di copia e sulla possibilità data dal web di poter mettere a disposizione di chiunque un’opera.

Dal punto di vista giuridico il termine copyleft indica un modello di gestione dei diritti d'autore basato su un sistema di licenze attraverso le quali l’autore (che detiene originariamente i diritti sull’opera) indica ai fruitori dell'opera stessa che essa può essere utilizzata, diffusa e spesso anche modificata liberamente, pur nel rispetto di alcune condizioni essenziali. In poche parole, il copyleft è una deroga al diritto d’autore per come lo conosciamo che consente a terzi di utilizzare l’opera. Ad esempio, l’autore di un testo può decidere di autorizzare venga riprodotto o copiato e l’autore di una fotografia può decidere di concedere il libero utilizzo dell’immagine.

I diritti d’autore sulle fotografie

Nonostante ti sia sicuramente capitato di scaricare foto da internet per usarle in diversi modi, ti avvisiamo del fatto che, dal 1979, la tutela sul diritto d’autore riguarda anche le fotografie, per le quali la legge si preoccupa di dettare delle regole specifiche.

Bisogna poi considerare, che una fotografia può ben raffigurare qualcosa che è già in sé oggetto di tutela da parte del diritto. È il caso, ad esempio, della fotografia di un murales di Banksy: quest’ultimo detiene il diritto d’autore sull’opera e ogni riproduzione della stessa, quindi, deve essere da lui autorizzata. Oppure si pensi, ancora, al ritratto di una persona, il cui utilizzo non autorizzato potrebbe violare il suo diritto all’immagine.

Inoltre, non dobbiamo dimenticarci l’autore della foto e di eventuali diritti a lui spettanti, ad iniziare proprio dal diritto d’autore sulla foto, di cui il fotografo è titolare, in quanto, quando a una foto è riconosciuto carattere creativo secondo le disposizioni di legge, è considerata a tutti gli effetti opera creativa dell’ingegno.

Peraltro, anche se una fotografia non supera quella soglia di creatività che la legge sul diritto d’autore rileva come necessaria a conferire alla stessa la tutela autorale, viene comunque attribuito al fotografo il diritto esclusivo di riprodurre e diffondere l’immagine per un termine di vent’anni dalla sua realizzazione, a meno che la foto non abbia semplice scopo documentativo (si pensi alla foto di un disegno tecnico).

La foto non “artistica” deve inoltre presentare le seguenti indicazioni: nome del fotografo, anno di esecuzione dello scatto e, qualora la foto ritragga un’opera d’arte, l’indicazione dell’autore di quest’ultima. Qualora tali indicazioni manchino, il fotografo può esercitare il proprio diritto esclusivo di riproduzione e diffusione solo nel caso in cui riesca a provare la malafede di chi l’ha utilizzata.

Chi intende utilizzare la fotografia realizzata da altri dovrebbe quindi sempre accertarsi che tale utilizzo non violi diritti altrui.

I soggetti che operano a tutela del copyright

Come abbiamo provato a spiegare nel paragrafo precedente, anche molte fotografie rinvenute in rete, e che potrebbero sembrare liberamente utilizzabili, sono di frequente coperte dal diritto d’autore, spettante agli autori delle immagini. Giungendo al termine di questa nostra breve ricostruzione, non rimane altro che interrogarci sul modo in cui, in concreto, questa diritto venga tutelato.

Una particolarità del mondo della tutela del diritto d’autore è l’esistenza, da alcuni anni e soprattutto nei paesi nordeuropei, dei cosiddetti “photography defender”. Tra i photography defender più famosi troviamo: Copytrack, società tedesca che si occupa di rintracciare, per i propri clienti, le immagini che hanno circolato online illecitamente; Photoclaim, un’agenzia che opera in maniera simile, con sede a Varsavia; o ancora l’italiana PicRights, la quale si dedica a sua volta all’applicazione del diritto d’autore e alla risoluzione dei reclami in materia.

Si tratta, in breve, di società o agenzie che hanno ricevuto incarico dall’autore di una foto di individuare eventuali utilizzi della propria opera in violazione dei suoi diritti d’autore. Tale attività ha generato un vero e proprio modello di business, volto ad individuare, tramite l’utilizzo di software automatici di scansione del web, l’eventuale utilizzo di fotografie coperte dal diritto d’autore e ad ottenere spesso con strategie aggressive (come l’invio massivo di e-mail contenenti esorbitanti richieste economiche, sotto minaccia di azioni legali), il risarcimento risarcimento dei danni a favore degli autori delle immagini la cui riproduzione viene considerata illecita.

Proprio la frequente irruenza delle ricerche e delle richieste di questi soggetti ha porto alla formazione di un’espressione peggiorativa con la quale spesso vengono etichettate, ovvero “copyright troll”, espressione che riprende quella preesistente di “patent troll”, che aveva come bersaglio le società che si occupano di protezione dei brevetti.

Questo fenomeno, seppur molto discutibile dal punto di vista etico, non può considerarsi illegale, ed un’eventuale comunicazione ricevuta da una di queste agenzie non deve essere sottovalutata o considerarsi uno scam, ma va affrontata con il supporto di un legale esperto della materia che sappia elaborare una risposta compiuta e completa a quanto rilevato e richiesto.

In conclusione, la disciplina sul diritto d’autore impone, ad esempio a chi voglia utilizzare un’immagine sul sito web della propria azienda o sul proprio blog personale, una grande attenzione, per evitare di incappare in violazioni della normativa in materia: in caso di dubbio, la soluzione migliore è sempre quella di affidarsi alle competenze degli esperti. Ti segnaliamo il nostro partner Studio Legale FCLEX chiedendo dell’Avvocato Giuseppe Croari, esperto da anni di diritto delle nuove tecnologie.