I contratti online nel Codice del consumo

Analizziamo la normativa italiana sul diritto di recesso a favore del consumatore.

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a cura di Tom's Hardware

3. I contratti online nel Codice del consumo

I contratti online fanno parte di una categoria più ampia (disciplinata, oggi, dal Codice del consumo): i cosiddetti "contratti a distanza". Si tratta di quei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore senza presenza fisica e simultanea. Per sopperire alla mancanza di contatto diretto fra venditore (o fornitore) e consumatore, la legge ha previsto alcune forme di tutela, fra cui la sussistenza di precisi obblighi di informazione e il diritto di recesso.

3.1 Gli obblighi di informazione

Sul professionista grava un obbligo di informazione a favore del consumatore. Infatti, prima della conclusione del contratto, il consumatore deve ricevere una serie di informazioni (indicate dall'art. 51, comma 1, del Codice del consumo); inoltre, lo scopo commerciale della comunicazione deve essere inequivocabile.

Fra le informazioni da fornire spiccano, ai nostri fini: l'esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, nonché l'indicazione delle modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto.

Inoltre, in caso di commercio elettronico, gli obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (fra cui le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto e il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso).