I diritti dei consumatori nei contratti di vendita

Terzo di tre articoli dedicati alle nuove regole sugli acquisti e i contratti a distanza.

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a cura di Tom's Hardware

I diritti dei consumatori nei contratti di vendita

Tra le novità introdotte al Codice del consumo, vi è la previsione di specifici diritti per i consumatori nell'ambito dei contratti di vendita, che di recente sono riferiti in modo sempre più prepotente all'e-commerce.

Secondo queste disposizioni, il termine massimo entro cui il bene acquistato deve essere materialmente consegnato al consumatore è stato fissato in 30 giorni, che decorrono dalla data di conclusione del contratto; resta comunque salva la possibilità del professionista di fissare contrattualmente un termine inferiore.

In caso di ritardo rispetto a quanto pattuito per contratto, oppure rispetto ai 30 giorni fissati dalla legge, il consumatore deve invitare il professionista a effettuare la consegna entro un termine appropriato; la successiva scadenza di questo termine legittima il consumatore a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Qualora il professionista si rifiuti di consegnare il bene, oppure se il termine pattuito era da considerarsi essenziale, il consumatore non è onerato a concedere al professionista un termine supplementare per la consegna.

Le nuove norme, inoltre, mettono fine al ricarico dei costi posto in capo al consumatore per l'utilizzo di particolari strumenti di pagamento. Se ad esempio il consumatore utilizza la carta di credito per effettuare i propri acquisti, il professionista non potrà addebitargli alcunché; la violazione della predetta disposizione consente all'istituto emittente di riaccreditare la somma al consumatore e di riaddebitarla successivamente a carico del professionista.

Questa norma avrà un impatto particolare con riguardo, ad esempio, ai siti di e-commerce che "permettono" pagamenti senza sovrapprezzo nelle sole ipotesi in cui il consumatore usi una specifica carta di pagamento consigliata dal professionista (che spesso è emessa dal professionista stesso oppure da un istituto di credito convenzionato).