Il garante dice no all'indicazione di padre e madre

Oggi i nostri consuenti legali ci spiegano i motivi della decisione del Garante in merito alla dicitura genitore 1 e genitore 2 anziché madre e padre, come invece previsto nello schema di decreto del governo.

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a cura di Avv. Giulia Caruso

Con il parere n. 476 del 31 ottobre 2018, reso su richiesta del Governo in relazione allo schema di decreto sulla carta d'identità elettronica, il Garante per la Protezione dei dati Personali ha evidenziato una serie di criticità in tema di modifica delle informazioni riportate sulla carta d'identità elettronica dei minorenni.

Il caso

In data 19 settembre 2018, il Ministero dell'Interno ha chiesto il parere del Garante Privacy sullo schema di decreto in tema di modalità tecniche di emissione della carta di identità elettronica.

Il parere reso dal Garante riguarda in particolare, l'indicazione sulla carta d'identità elettronica dei minorenni dei soggetti che possano richiedere, per il minore, il rilascio di tale documento. La disciplina in vigore prevede l'indicazione dei nominativi di "genitore 1 e 2" e che tale documento possa essere rilasciato su richiesta proprio dei "genitori". Lo schema di decreto sottoposto al vaglio del Garante, per contro, prevedeva che il riferimento ai "genitori" venisse sostituito, sia sulla carta d'identità del minore, sia nei moduli per la relativa richiesta, con la dicitura di "padre" e "madre".

La questione, prima di essere sottoposta alla lente del Garante, aveva suscitato polemiche e critiche, in quanto emblematica della volontà di sancire una sorta di primazia della famiglia "tradizionale" costituita dalla triade padre-madre-figlio/i, sulle famiglie arcobaleno.

Il parere del Garante

Il Garante, dunque, senza pretesa di addentrarsi in materie riservate a scelte discrezionali del legislatore, ha valutato la compatibilità di tale proposta di modifica di tipo terminologico con la disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, con il principio di esattezza dei dati stessi e la tutela dell'identità personale dell'interessato.

In tal senso, l'Autorità ha ritenuto la proposta di modifica introdotta dal decreto foriera di effetti discriminatori a carico del minore.

Primo fra tutti, viene in rilievo l'ampia casistica di minori affidati non già ai genitori biologici, bensì ad altri soggetti che esercitino la responsabilità genitoriale, ad esempio, a seguito di sentenza di adozione in casi particolari ex art. 44 Legge n. 184/1983, di riconoscimento di provvedimento di adozione pronunciato all'estero, di rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi della Legge n. 164/1982, ovvero di trascrizione di atto di nascita formato all'estero (come avvenuto nel caso recentemente deciso dal Tribunale di Milano, che ha ordinato al Comune di trascrivere gli atti di nascita esteri di due gemelline, figlie di due padri, nate negli Stati Uniti tramite gestazione per altri).

Ebbene, il Garante evidenzia che, in tutte queste ipotesi, la modifica richiesta "è suscettibile di introdurre ex novo profili di criticità nei casi in cui la richiesta della carta d'identità, per un soggetto minore, è presentata da figure esercenti la responsabilità genitoriale che non siano esattamente riconducibili alla specificazione terminologica padre o madre".

In questi casi, per ottenere il documento d'identità del minore, i soggetti che ne esercitino la responsabilità genitoriale, non essendo riconducibili alla specificazione terminologica "padre" o "madre", non risulterebbero contemplati, sì da vedersi costretti a rendere una dichiarazione non corrispondente alla realtà, attribuendosi identità a loro non appartenenti (con ogni conseguente responsabilità penale che ne derivi).

E anche ove la carta fosse rilasciata, essa recherebbe dati non veritieri e/o specificazioni di genere non corrette relativamente ai soggetti esercenti la potestà genitoriale del minore, ossia ad un campo fondamentale del documento.

Tale circostanza, evidenzia il Garante, integra una palese criticità non adeguata e non pertinente alla finalità della raccolta di tali dati, ove ciò che rileva è principalmente l'assenso congiunto degli esercenti la responsabilità genitoriale al rilascio di un documento d'identità per il minore (valido per l'espatrio).

Quindi, conclude il Garante, le proposte modifiche da apportare al decreto 23 dicembre 2015 rischiano di determinare effetti paradossali, quali l'imposizione agli esercenti la responsabilità genitoriale di dichiarare dati inesatti o non rispondenti al vero e, comunque, di fornire dati rientranti nelle particolari categorie previste dall'art. 9 del GDPR, ma non pertinenti e non necessari rispetto alle finalità da perseguire.

Conclusioni

Il parere espresso dal Garante, dunque, non è un'obiezione politica e/o ideologica alle nozioni di "padre" e "madre" ed al merito del provvedimento esaminato, ma esclusivamente l'esigenza di tenere in considerazione coloro che pur non essendo "padri" o "madri" esercitino comunque legittimamente la responsabilità genitoriale su un minore in conformità a quanto previsto dall'ordinamento.