La diffamazione nei social network: casi pratici

Diffamazione tramite Social Network, vediamo alcuni casi pratici per meglio capire il fenomeno.

Avatar di Dott. Giuseppe Laganà

a cura di Dott. Giuseppe Laganà

Diritto dell'informatica

La diffamazione nei social network

Oggi giorno accade con sempre maggior frequenza di assistere a discussioni e tal volta a litigi che nascono nelle pagine di noti social network o nei blog di personaggi più o meno famosi o ancora nei commenti dei video pubblicati dagli youtuber.

corso come usare social network

In un precedente articolo sono stati individuati i possibili comportamenti volti ad integrare fattispecie penalmente sanzionate dal legislatore sotto il profilo della diffamazione. Nei paragrafi che seguono cercheremo di focalizzarci in una serie di fattispecie concrete, che sono state oggetto di note pronunce giurisprudenziali, in modo tale da rendere più agevole per il lettore l'identificazione delle diverse modalità di espressione concesse, al fine di non travalicare il labile confine che delinea il diritto di critica dalla diffamazione.

I commenti dal contenuto diffamatorio sulle pagine dei Social network

I social network raccolgono una innumerevole serie di informazioni, ed è per tale motivo che vengono frequentati ogni giorno da milioni di individui, i quali ricercando gli argomenti di proprio interesse possono documentarsi in maniera semplice e veloce. Spesso accade che questi frequenti scambi di informazioni portino gli utenti a confrontarsi su tematiche tra le più svariate, culminando in taluni casi in discussioni nelle quali gli animi tendono a "scaldarsi" repentinamente, portando alcuni individui ad esprimere per iscritto il proprio dissenso. La domanda appare evidente e scontata, ovvero in quali casi un commento lasciato su un social network può assumere una connotazione diffamante? Per dare risposta a tale interrogativo è bene riferirsi ad alcune pronunce giurisprudenziali.

ta3 3

Insultare l'ex datore di lavoro sulla propria bacheca Facebook

Una tra le più importanti decisioni in materia di diffamazione a mezzo web è quella presa dal G.I.P. del Tribunale di Livorno (n.38912/2012). Il caso riguardava un ex dipendente di un centro di bellezza, il quale dopo essere stato licenziato, dava libero sfogo alla propria rabbia pubblicando una serie di frasi offensive rivolte ai suoi ex datori di lavoro sulla propria bacheca personale di facebook. Il giudice delle indagini preliminari ha ritenuto in tali comportamenti il verificarsi di tutti gli elementi richiesti dalla norma incriminatrice, essendoci sia la comunicazione con più persone, (dato che il commento era stato pubblicato sulla bacheca facebook), che l'identificazione del soggetto destinatario, dato che l'utente aveva fatto espressa menzione del nome del centro estetico, oltre chiaramente all'utilizzo di espressioni volte ad arrecare un'offesa.

Il giudice infatti concludeva con le seguenti parole "si giunge agevolmente a ritenere che l'utilizzo di Internet integri l'ipotesi aggravata di cui all'art. 595, Co. 3, c.p. (offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), poiché la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l'agente meritevole di un più severo trattamento penale.".

Insultare una persona sulla propria bacheca Facebook senza indicarne il nome

Appare ormai evidente che l'utilizzo di espressioni offensive mediante la pubblicazione in un sito web, espone l'autore a possibili conseguenze legali, specie in riferimento all'aggravante di cui al comma 3 dell'art 595 del codice penale.

Ma se ad esempio un commento dal contenuto diffamatorio non indicasse il nominativo del soggetto al quale è rivolto, l'autore potrebbe ugualmente rispondere del reato di diffamazione? Ebbene la risposta a tale interrogativo viene offerta ancora una volta dai giudici del Palazzaccio i quali nella sentenza n.16712 del 2014 si sono occupati di tale delicata questione.

Il caso trae origine dalla vicenda giudiziaria che vedeva come protagonisti dei componenti della Guardia di finanza, in cui un maresciallo, una volta ricevuta la comunicazione di trasferimento presso un'altra sede, si lamentava di tale decisione sulla propria bacheca di facebook, individuando quale responsabile, il collega scelto per la sostituzione attraverso la pubblicazione della frase "...attualmente defenestrato a causa dell'arrivo di collega sommamente raccomandato e leccaculo ... ma me ne fotto ...per vendetta appena ho due minuti gli trombo la moglie".

1 635 634x0 c default

Fino a qua nulla di strano, se non fosse che il militare ometteva l'indicazione del nominativo del collega, limitandosi ad esprimere le offese "al collega sommamente raccomandato e leccaculo".

Tuttavia la Suprema Corte ha ritenuto il comportamento rientrante nella fattispecie della diffamazione (nel caso di specie trattandosi di militari del reato di cui all'art. 227 c.p.m.p., commi 1 e 2 e art. 47 c.p.m.p., n. 2), non ritenendo rilevante la mancata indicazione del nominativo della persona offesa, essendo questo facilmente individuabile dai termini utilizzati dall'offensore. Infatti nel caso di specie il militare "in ragione dei riferimenti soggettivi ( "collega"), temporali ("attualmente"), motivazionali (incorsa "defenestrazione" per "l'arrivo del collega") e personali (stato coniugale)" non lasciava alcun dubbio circa l'individuazione della parte offesa dal reato.