La pubblicazione di contenuti sul web

La facilità con cui si possono pubblicare video e altri tipi di messaggio può portare a sottovalutare l'importanza delle regole. In particolare, esiste il rischio concreto di diffondere dati personali di altri e incorrere così in illeciti anche gravi.

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a cura di Tom's Hardware

La pubblicazione di contenuti sul web. Considerazioni preliminari

Una prima succinta considerazione è riferita alla possibilità di arrecare pregiudizio ad altri soggetti utilizzando una terminologia non appropriata.

Fermo restando il diritto degli utenti di manifestare liberamente il loro pensiero, così come il diritto di critica, è comunque opportuna l'adozione di idonee precauzioni. Tali diritti incontrano limiti determinati da altri aspetti parimenti meritevoli di tutela, quali sono, ad esempio, la sussistenza del diritto all'onore e alla reputazione di altri soggetti, così come il cd. "diritto all'oblio", recentemente accreditato anche presso la Corte di Giustizia Europea.

Pertanto, perché gli utenti possano esercitare legittimamente i diritti connessi alla libertà di espressione, è necessario che la terminologia utilizzata rientri in determinati parametri, per non superare il labile confine tra il citato diritto di critica e la diffamazione per mezzo internet.

Privacy in rete Guida alluso

In questo senso, la precauzione preliminare può consistere nell'evitare di utilizzare un linguaggio offensivo e di non muovere accuse che siano prive di un concreto fondamento, per non incorrere in rischi di natura legale.

La pubblicazione di foto, video, o di dati personali riferiti ad altri soggetti. Come comportarsi

Per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni altrui, come anche una banale fotografia di un conoscente, sarebbe buona prassi richiedere il rilascio del consenso per la sua diffusione. In questo modo l'utente può essere certo di non incorrere in eventuali conseguenze giuridiche o richieste di risarcimento danni.

Come detto, post su Facebook, conversazioni WhatsApp, video su Youtube, possono essere strumenti finalizzati a divulgare una vasta gamma di informazioni; è bene dunque comprendere al meglio quali siano le categorie di informazioni che non devono essere divulgate in assenza di consenso, per non incorrere in eventuali problemi di natura legale. La prima domanda che sorge spontaneo porsi è cosa si intenda per dati personali e quali essi siano. Ebbene, utilizzando le parole del Garante della Privacy, "sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile una persona fisica e che possono fornire dettagli sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica".

Tra questi rientrano indubbiamente i dati anagrafici, per la loro attitudine a identificare un determinato soggetto, ed è per tale motivo che viene richiesta una particolare attenzione nel caso in cui si deicida di divulgarli. Può accadere che per gioco si usino i dati anagrafici di un amico o di un conoscente, pubblicandoli sulla propria bacheca Facebook oppure divulgandoli in un video su YouTube, o ancora che semplicemente si usi il nominativo nella descrizione di un determinato accadimento. In tutte queste circostanze occorre essere cauti, in quanto il soggetto interessato potrebbe non gradire tale forma di "pubblicizzazione" dei propri dati per molteplici ragioni, ad esempio perché non vuole che sia reso noto un determinato fatto che lo riguarda.

Tra i dati personali non rientrano però solamente le generalità del soggetto quali nome, cognome e indirizzo di residenza, ma anche l'indirizzo di posta elettronica, la cui pubblicazione senza il consenso dell'interessato risulta illecita alla luce di quanto previsto dall'orientamento del Garante della Privacy.

In tali ipotesi, il soggetto non potrà far valere neppure come giustificazione il fatto di aver reperito on line tale informazione, in quanto il Garante si è espresso stabilendo che "L'indirizzo e-mail contenuto in un sito Internet liberamente accessibile non può essere considerato un "dato pubblico". Ne consegue, quindi, che esso non può essere utilizzato anche per finalità diverse da quelle specifiche in relazione alle quali è stato reso disponibile (il caso riguardava nella specie l'utilizzazione, attraverso la diffusione nella rete, di un indirizzo e-mail di un professore universitario, disponibile sul sito istituzionale dell'ateneo).