Nessuna penale per cambiare il gestore TV o TLC: il Ministero puntualizza

Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha diramato un comunicato per fare chiarezza sul disegno di legge sulla concorrenza e le penali.

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a cura di Dario D'Elia

Il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che il disegno di legge sulla concorrenza non prevede in la reintroduzione di penali per chi recede dai contratti di abbonamento di telefonia, Internet o pay-Tv. La nota ministeriale era attesa soprattutto dopo il coro di proteste sollevato da alcuni associazioni dei consumatori.

Federica Guidi

Federica Guidi, Ministra per lo Sviluppo Economico

"La norma inserita nel disegno di legge non cambia infatti le disposizioni generali in materia di recesso anticipato dai contratti di telefonia, internet e tv (già regolati dal DL 7/2007) ma disciplina i costi di uscita dalle sole promozioni relativi ai medesimi servizi (come per esempio l’uso di uno smartphone o le partite di calcio gratuite)", puntualizza il Ministero. Da rilevare poi che è stato fissato anche un tetto di 24 mesi, quando prima non vi era alcuna regolamentazione.

In secondo luogo viene stabilito che le eventuali penali – già esistenti nelle promozioni – "devono rispettare una serie di stringenti requisiti di trasparenza sia verso il cliente, sia verso il regolatore". Nello specifico si parla di fornire al consumatore informazione esaustiva in merito all'esistenza e all'entità di costi d'uscita. "Dovrà inoltre spiegarne analiticamente al Garante delle comunicazioni, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, la giustificazione", prosegue la nota.

Infine la norma impone che i costi d'uscita siano proporzionali al valore del contratto e alla durata residua della promozione. In sostanza le norme dovrebbero rendere più trasparenti i costi complessivi di uscita dalle promozioni promuovendo la mobilità del cliente.

"Ciò che era vietato fino a oggi continuerà a esserlo anche dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla concorrenza, e anzi le pratiche commerciali già in atto saranno soggette a vincoli più stringenti a tutela del consumatore", conclude la nota.

Aggiornamento. Altroconsumo conferma le preoccupazioni della prima ora ricordando che ora il recesso è commisurato al valore del contratto al momento della sottoscrizione quando, invece, secondo la legge vigente, gli unici costi che l'operatore può recuperare sono quelli giustificati da costi delloperatore medesimo ovvero costi tecnici vivi per operare lo switching e/o il recesso.

Il "valore del contratto" rischia di fare rientrare dalla finestra le vecchie penali e di permettere di nuovo agli operatori di recuperare non solo le spese vive ma anche il mancato guadagno commerciale rispetto ad utenti che liberamente hanno deciso di lasciare l’operatore prima del termine del contratto.

Poi c'è il riferimento alla parola "penale", che era scomparsa dal gergo tecnico-giuridico nel settore delle telecomunicazioni.

"Se con le precisazioni odierne del ministero dello Sviluppo economico si intende anticipare emendamenti chiarificatori a questo articolo pasticciato che saranno presentati nel corso del dibattito parlamentare da parte del governo, Altroconsumo non può che salutare la cosa favorevolmente avendo contribuito per la sua parte a fare chiarezza", sottolinea la nota dell'associazione.