Popcorn Time bloccato in Italia, la Procura di Genova ha chiesto il sequestro

La Procura della Repubblica di Genova ha disposto il sequestro di popcorntime.io, popcorntime.se e popcorntimeitalia.com.

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a cura di Dario D'Elia

Il software Popcorn Time a breve non sarà più scaricabile dall'Italia per ordine della Procura della Repubblica di Genova. Oggi la Procura ha disposto il sequestro dei siti correlati per violazione del diritto d'autore. La Guardia di Finanza ha agito di conseguenza richiedendo ai service provider italiani di bloccare l'accesso a popcorntime.io, popcorntime.se e popcorntimeitalia.com.

Al solito si tratta di un'azione virtuale poiché i server che ospitano i siti sono in paesi lontani, e ormai tutti ben sanno che è sufficiente intervenire sui DNS per aggirare ogni restrizione. Chi ha già scaricato il software potrà comunque continuare a guardare i film pirata.

popcorn time

L'intera operazione provocherà il bizzarro effetto collaterale che è stato rilevato da un recente studio dell'Università di Padova: l'inibizione fa pubblicità ai siti pirata. In pratica l'utenza grazie all'attività anti-pirateria scopre l'esistenza di nuovi siti e piattaforme. Sempre che esista qualcuno – avvezzo alla dimensione pirata - che non conosce Popcorn Time.

Un caso emblematico è quello di Cineblog01, bloccato ad aprile 2014 quanto aveva 106mila utenti italiani provenienti da motore di ricerca. Dopodiché a febbraio 2015, quando ormai tutti lo conoscevano, ecco sforata quota 2.294.000. È vero che il nome nel tempo può cambiare leggermente, ma la sostanza è che la community intorno cresce.

Come se non bastasse l'avvocato Fulvio Sarzana sulle pagine de Il Fatto Quotidiano fa notare che in Israele la Corte distrettuale di Tel Aviv ha rifiutato di omologare l'accordo intercorso tra i Provider Israeliani e le Associazioni di tutela del Copyrigt per i blocchi sui siti che consentono di scaricare sofware e portali che permettono lo scambio gratuito.

Potrebbe prefigurarsi una violazione dei principi di libertà di espressione e di diritto alla libera circolazione delle informazioni. Senza contare la mancata possibilità ai soggetti interessati di difendersi prima che vengano attuate inibizioni.