Sui social network può essere un'aggravante

Scrivere un commento in un momento di rabbia, affibbiando ad altri fatti e qualità offensive, può costare caro. Legalmente si rischia di incorrere nel reato di diffamazione.

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a cura di Tom's Hardware

La diffamazione mediante social network e l'applicabilità dell'aggravante

Tale fattispecie di reato prevede un'aggravante disposta dal terzo comma del medesimo articolo, che si applica nelle ipotesi in cui l'offesa sia stata recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. Infatti appare evidente che una cosa è diffamare il vicino di casa con gli altri condomini, (con applicazione dell'art. 595, comma 1, c.p., che fa riferimento alla comunicazione "con più persone") altra cosa è farlo su un sito web il cui accesso è consentito ad un numero indeterminato di utenti: in questi casi il comma 3 dell'articolo sopra citato dispone prevede una pena aumentata.

facebook diffamazione

Ci si è chiesto se tale aggravante possa essere applicabile anche nelle ipotesi in cui la diffamazione venga realizzata tramite internet, strumento idoneo a permette la trasmissione del messaggio ad una vastità di soggetti difficilmente determinabile. In queste ipotesi, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (sent. 44980/2012), l'utilizzo di Internet è da considerarsi quale "qualsiasi altro mezzo di pubblicità", e dunque un'eventuale condotta diffamatoria posta in essere attraverso tale strumento potrebbe essere astrattamente soggetta all'aggravante appena descritta. 

Con una recentissima pronuncia, la stessa Corte di Cassazione (Cass. 24431/2015) ha meglio circoscritto il concetto di "mezzo di pubblicità" con riferimento al web, individuando nei social network (nel caso di specie Facebook) uno strumento in grado di raggiungere potenzialmente un numero indeterminato di persone. In questo senso, un commento diffamatorio divulgato tramite Facebook può essere idoneo ad integrare la violazione della norma di cui all'art. 595 del Codice Penale con l'applicazione dell'aggravante prevista dal terzo comma appena delineata.

Per meglio comprendere l'attuale orientamento della Suprema Corte è utile riportare il seguente estratto della sentenza appena citata: "[...] la condotta di postare un commento sulla bacheca Facebook realizza [...] la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo tale commento, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dal terzo comma dell'art. 595 c.p.p.." (Cass. 24431/2015).