Tutela del diritto d’autore e funzionamento del registro pubblico del software

Come funziona il registro pubblico per il software e quali sono i vantaggi per gli autori? Ce lo spiegano come semrpe i nostri consulenti legali.

Avatar di Redazione Diritto dell’Informatica

a cura di Redazione Diritto dell’Informatica

L’utilizzo di tecnologie sempre più avanzate ha portato alla realizzazione di software all’avanguardia in tutti i settori. Software di ogni tipologia, oggi, permettono di superare le inefficienze aziendali offrendo una massimizzazione delle potenzialità di mercato. Tuttavia, l’impiego sempre più massiccio dei software, ed in particolare di quelli gestionali nel caso delle aziende, non può essere dettato solo dalla grande diffusione degli strumenti informatici.

Sono innumerevoli, infatti, i vantaggi che ne conseguono: un sistema informatico permette di fare molto più velocemente ogni tipo di operazione, consente di risparmiare tempo e costi di lavoro, di poter conservare e incrociare dati e informazioni utili nonché di accedere a tali informazioni anche da remoto. Di conseguenza, diventa indispensabile tutelare adeguatamente questi sistemi, ed una delle possibili soluzioni è quella di registrarli o depositarli presso il Registro Pubblico del software.

La registrazione non è obbligatoria e viene utilizzata solo da chi vi abbia interesse. Tuttavia, le registrazioni sul Registro pubblico per il software fanno fede, fino a prova contraria, dell’esistenza del programma e del relativo autore. Esse forniscono una prova circa la data di creazione del software e dei dati contenuti nel deposito: paternità, titolo e data di pubblicazione; tali prove, tra le altre cose, potranno essere utilizzate – ad esempio –, qualora un soggetto realizzi atti tesi alla violazione del diritto d’autore sul software, affinché possa essere perseguito sia civilmente che penalmente.

Quali sono i diritti che spettano all’autore del software?

All’autore del software, cioè a colui che ha provveduto alla creazione dello stesso, vengono riconosciuti sia i diritti morali (il diritto alla paternità, il diritto all’integrità ed il diritto alla pubblicazione dell’opera) sia i diritti di utilizzazione economica (diritto di riproduzione, di diffusione, di distribuzione, di elaborazione, di esecuzione e di rappresentazione pubblica dell’opera), che durano tutta la vita dell’autore fino a 70 anni dopo la sua morte (Legge n. 633 del 22 Aprile 1941). I diritti sul programma per elaboratore e la registrazione presso il Registro Pubblico Speciale possono essere liberamente ceduti a terzi, purché la cessione venga trascritta nel Registro Pubblico Speciale dei programmi per elaboratore. Qualora l’autore fosse invece un lavoratore dipendente che ha creato il programma all’interno del contesto lavorativo, i diritti di sfruttamento economico spetterebbero al datore di lavoro, lasciando integri tuttavia i diritti morali del lavoratore sul programma.

I diritti d’autore su un’opera di ingegno possono essere esercitati per il solo fatto dell’avvenuta creazione. Tuttavia, in presenza di opere di ingegno immateriali, come nel caso del software, la prova della creazione dell’opera presenta maggiori criticità. Per questo motivo, come poc’anzi anticipato, al fine di provare la creazione del programma, il software può essere registrato oppure depositato presso il Registro pubblico per il software, istituito con Decreto Legislativo 29/12/1992, n. 518 – Sezione OLAF (Opere Letterarie ed Arti Figurative.

Si procede con la registrazione quando il software è già stato pubblicato, mentre si ricorre al deposito di opera inedita quando tale pubblicazione non sia ancora avvenuta.

Nel Registro Pubblico possono essere registrati i software pubblicati che hanno carattere creativo ovvero che sono dotati di originalità rispetto ai programmi preesistenti. Tale posizione è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione, secondo la quale: “la protezione del diritto d’autore riguardante programmi per elaboratori, richiede il requisito dell’originalità, occorrendo pertanto stabilire se il programma sia o meno frutto di un’elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti, fermo restando che la creatività e l’originalità sussistono anche quando l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti. La consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione” (Cass. civ. Sez. I Sent., 13/06/2014, n. 13524).

A tutela dei diritti sopra indicati conferiti dalla legge, tra le sanzioni previste dalla legge sul diritto d’autore in caso di violazioni poste in essere da parte di terzi, è prevista anche una sanzione amministrativa nei casi di noleggio abusivo di supporti riproducenti il software, applicabile anche nelle ipotesi in cui gli stessi siano stati lecitamente prodotti.

Anche la duplicazione del software, se effettuata al di fuori dell’ambito di liceità prevista dalla normativa, può avere delle conseguenze, come disposto dalla Corte di Cassazione allorquando ha condannato un imprenditore per aver utilizzato delle copie di un software legittimamente acquistato su vari e differenti personal computer presenti in azienda.

Come si registra un software?

La registrazione si sostanzia nel deposito di un supporto contenente il programma per elaboratore. Il modello presentato alla SIAE per la registrazione è composto da una riproduzione del programma su supporto ottico, ovvero su altro supporto, di analoghe caratteristiche di immodificabilità, stabilità e compattezza, ritenuto idoneo dalla SIAE stessa. Occorre inoltre presentare: una dichiarazione che indichi il titolo del programma, il nome dell’autore, il nome e il domicilio del titolare dei diritti, la data e il luogo di pubblicazione; una descrizione del programma che comprenda ogni utile elemento per la sua identificazione ed infine la richiesta di registrazione compilata sull’apposito modulo fornito dalla SIAE. Poiché la pubblicazione del software può avvenire (come avveniva molto spesso in passato) mediante la commercializzazione di supporti fisici muniti muniti di etichette o frontespizi, nella domanda dovranno essere presentati anche due esemplari degli stessi le cui indicazioni devono coincidere con quelle riportate nella dichiarazione. A quel punto la SIAE attribuisce ai programmi depositati un numero progressivo e la data di registrazione e fornisce al richiedente un attestato di registrazione.

Il deposito di un’opera inedita e differenze con la registrazione

A differenza della registrazione, appena esaminata, che si realizza quando il software o il programma per elaboratore siano già stati pubblicati, il deposito di un’opera inedita ricorre invece quando la pubblicazione non sia ancora avvenuta. Ma la differenza sostanziale che sussiste fra il deposito di inedito e la registrazione, risiede nel fatto che quest’ultimo è consultabile da chiunque e la Siae è obbligata a rilasciare estratti o copie autentiche degli atti detenuti; con il deposito di inedito, invece, la Siae garantisce la riservatezza dell’operazione e si obbliga a non fornire a terzi notizie circa l’esistenza del deposito, la data di effettuazione, il numero di repertorio assegnato.

Il deposito permette di avere una prova certa sulla data di creazione. All’autore o al depositante verrà rilasciato un attestato recante il numero di repertorio assegnato al deposito. Il deposito ha una durata di 5 anni rinnovabile alla scadenza per un uguale periodo, salva la facoltà del titolare di ritirare in ogni momento l’opera. Se alla scadenza il titolare non ritira l’opera o non rinnova il deposito la procede alla distruzione del materiale stesso.

Conclusioni

I software oggi sono del tutto equiparati ad opere letterarie e come tali sono tutelati dalla normativa sul diritto d’autore. Pur essendo facoltativo, al fine di provare la creazione del programma, pertanto, è possibile registrarlo o depositarlo presso il Registro Pubblico del Software presso la SIAE. La registrazione, infatti, fa fede sino a prova contraria tanto dell’esistenza dell’opera e della sua pubblicazione, quanto dell’identità degli autori indicati nel registro.

Con riferimento al deposito, pur avendo carattere privato e finalità probatorie dell’esistenza dell’opera, questo può costituire un utile strumento per contrastare eventuali violazioni da parte di terzi rispetto a software il cui sviluppo può aver richiesto ingenti investimenti.