Vendi servizi o contenuti digitali? Attento a questi nuovi obblighi

Oggi i nostri consulenti legali ci spiegheranno nel dettaglio tutti i nuovi obblighi di legge per chi vende servizi o contenuti digitali.

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a cura di Alessandro Crea

Saranno obbligatorie ed operative, a partire dal 1° gennaio 2022, le previsioni del D.lgs. n. 173/2021, nato dall’esigenza di dare attuazione alla Direttiva europea 2019/770, relativa ai contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.

Le novità introdotte dal Codice del Consumo offrono una tutela pressoché effettiva ai consumatori di tali servizi - di cui abbiamo discusso anche nell’articolo raggiungibile al seguente link - tuttavia, pongono in capo alle aziende fornitrici talune incombenze non trascurabili.

Chiamate in causa sono, in primis, le aziende B2C, in quanto direttamente a contatto con il consumatore e quindi primo riferimento in caso di vizi dei prodotti; ma particolarmente interessate ai nuovi obblighi e responsabilità della normativa sono anche le aziende B2B che si interfacciano con B2C a loro volta direttamente a contatto con il consumatore finale e, quindi, pronte a chiedere conto alle B2B di riferimento tutto quanto concerne le difformità.

Quali sono le maggiori novità e, quindi, i più gravosi impegni in capo alle aziende che forniscono contenuti e servizi digitali?

Ecco ciò di cui fareste meglio a preoccuparvi durante questo periodo di riposo natalizio, qualora previdenti non abbiate già provveduto.

A quali contratti si applicano le nuove disposizioni normative?

Il Decreto si applica sia ai contratti il cui corrispettivo consiste nel pagamento di una tradizionale somma di denaro, sia agli accordi in cui il consumatore fornisce propri dati personali (che possono essere finalizzati ad analisi di mercato, indagini statistiche ecc…) in cambio della corresponsione di un determinato contenuto o servizio digitale.

Qui trovate informazioni su altri adempimenti da compiere in azienda entro Gennaio 2022, in tema di tutela dei dati personali.

Consigliamo caldamente di dare un’occhiata e prendere precauzioni onde evitare di incorrere in sanzioni.

Quali sono i requisiti soggettivi per la conformità contrattuale dei contenuti e servizi digitali?

Un contenuto o servizio digitale può ritenersi conforme alle nuove prescrizioni, se allineato ai seguenti requisiti soggettivi:

  • stretta corrispondenza alla descrizione, quantità e qualità indicate nel contratto;

  • funzionalità, compatibilità, interoperabilità ed eguale presenza di tutte le altre caratteristiche previste dallo stesso;

  • idoneità alla totalità degli utilizzi richiesti dal consumatore, comunicati al venditore entro la data di conclusione del contratto e da quest’ultimo accolti;

  • completezza degli accessori, istruzioni ed installazioni indicate nell’accordo;

  • eguale previsione dell’assistenza clienti;

  • aggiornamento coerente con la previsione contrattuale.

Non finisce qui: e i requisiti oggettivi?

Non è sufficiente che il contenuto o servizio digitale venduto rispecchi gli anzidetti requisiti soggettivi, perché è necessario che sia anche coerente ai seguenti, e diversi, requisiti oggettivi:

  • adeguatezza rispetto agli scopi ordinari del contenuto o servizio digitale venduto;

  • quantità, qualità, caratteristiche prestazionali (come ad esempio accessibilità, continuità, sicurezza) che appartengono di norma a quella specifica categoria di contenuti e servizi digitali, la cui presenza deve quindi essere garantita di default;

  • fornitura degli accessori ed istruzioni ragionevolmente prospettabili per quei determinati contenuti e servizi digitali;

  • conformità rispetto alla versione di prova e/o anteprima fornita prima della conclusione del contratto.

Ci sono sanzioni per la pubblicità ingannevole?

La nuova normativa prescrive che il contenuto o servizio digitale debba essere conforme anche all’eventuale pubblicità resa disponibile al consumatore, non essendo consentito che la stessa sia diversa dalle reali caratteristiche della fornitura.

Non è legittimo nemmeno l’ulteriore addebito nei confronti del consumatore di costi aggiuntivi per la fruizione integrale e soddisfacente del contenuto o servizio comperato, a meno che gli stessi non fossero stati adeguatamente e dettagliatamente pubblicizzati.

Stop alla pubblicità ingannevole quindi e attenzione a ciò che si millanta!

Quando l’obbligo di fornitura è correttamente adempiuto?

Il corretto adempimento sussiste quando il contenuto digitale o il mezzo grazie al quale si può accedervi o scaricare lo stesso viene consegnato o comunque reso accessibile al consumatore.

Inoltre, il servizio deve essere reso accessibile al consumatore stesso o all’impianto fisico/virtuale da egli prescelto.

Allo stesso modo devono esserlo tutti gli aggiornamenti necessari per il corretto funzionamento e per la fruizione del contenuto o del servizio reso.

Quando il professionista è responsabile per i vizi dei contenuti o dei servizi digitali?

Il professionista è responsabile per tutti i vizi che si manifestano entro i 2 anni dal perfezionamento del contratto e l’azione volta a tutelarlo si prescrive entro i 26 mesi dal rinvenimento degli stessi.

Il professionista può recedere dal contratto parte della catena distributiva?

Finora abbiamo parlato delle incombenze a cui il professionista deve prestare attenzione per evitare di incorrere in un inadempimento contrattuale, ma cosa succede se il responsabile dei vizi di conformità è, per esempio, un’azienda B2B facente parte della catena distributiva?

In tal caso, il professionista è libero di esercitare il proprio diritto di regresso, in modo tale da interrompere un flusso viziato che, inevitabilmente, condurrebbe ad un contenuto o servizio digitale difforme.

A chi rivolgersi per adeguarsi alle nuove disposizioni

Se sei un’azienda che fornisce contenuti e servizi digitali e hai bisogno di un ausilio rapido e concreto per adeguarti correttamente alle nuove disposizioni, contatta il nostro Studio Legale partner FCLEX a Bologna, chiedendo dell’Avvocato Giuseppe Croari, esperto di diritto dell’informatica e nuove tecnologie, per una prima consulenza specializzata e personalizzata. Gennaio è alle porte!