Multa autovelox: non è valida se il dispositivo non è visibile, la novità che fa discutere

Una nuova sentenza della Cassazione precisa che gli autovelox non solo devono essere ben segnalati ma, anche, visibili lungo la strada.

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a cura di Luca Rocchi

Managing Editor

La sanzione per eccesso di velocità dovuta agli autovelox è sempre un tema attuale e nelle scorse ore sono emerse importanti novità a riguardo; una nuova interpretazione del Codice della Strada sancisce che le sanzioni per eccesso di velocità rilevate con autovelox a bordo strada non visibili possono essere impugnate e annullate. Non è quindi sufficiente che ci sia un cartello, bensì l’autovelox deve essere ben chiaro.

Questo emerge dall’Ordinanza 4002 dell’8 febbraio della Corte di Cassazione in cui i giudici chiariscono: “L’articolo 142, co. 6-bis, del Codice della Strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione e il requisito della visibilità della stessa sono distinti e autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione”.

Il caso in cui si è pronunciata la Cassazione è quello di un automobilista che aveva fatto ricorso in seguito ad aver ricevuto una sanzione per eccesso di velocità, elevata dalle FFOO tramite un autovelox installato su un’auto civetta in sosta a bordo strada. Sia il Giudice di Pace di Thiene sia il Tribunale di Vicenza avevano respinto il ricorso che, invece, è stato accolto dalla Corte di Cassazione; la nuova interpretazione del Codice della Strada apre quindi la possibilità di un gran numero di ricorsi da parte di guidatori multati con le medesime condizioni.

A questo proposito, gli esperti di All-In Giuridica di SEAC hanno chiarito che: "Deve essere tenuto in considerazione che la norma del Codice della strada si applica tanto alle postazioni fisse, quanto a quelle mobili, evidenziando che se le postazioni di controllo mobile non sono esonerate dal requisito della preventiva segnalazione (come emerge dalla recente sentenza n. 29595/2021), deve escludersi che le stesse siano esonerate dal requisito della visibilità".