Bonus pubblicità 2022: cos’è e come richiederlo

Disponibile un nuovo bonus pubblicità destinato per gli investimenti effettuati nel corso del 2022; il tetto è di 90 milioni di euro suddivisi diversamente in base al campio di azione.

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a cura di Giulia Tremolada

L’Agenzia delle Entrate fornisce la possibilità, a chiunque abbia sostenuto spese per investimenti pubblicitari di natura commerciale, di prenotare un credito d’imposta pari al 50% delle spese effettuate (con un limite spesa di 20 milioni di euro all’anno).

Gli investimenti pubblicitari ammissibili fanno riferimento alle spese sostenute su inserti di stampa quotidiana e periodica, editi in forma sia cartacea sia digitale. Tutte le testate giornalistiche adatte per inoltrare la richiesta del bonus, devono essere iscritte presso il Tribunale, o presso il Registro degli operatorti di comunicazione e dotate di un direttore responsabile. Inoltre, le spese rimborsate possono essere effettuate anche verso emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, purchè iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione. Questa possibilità è ammissibile anche per le somme pagate a società concessionarie per la raccolta pubblicitaria, solo se è quest’ultima a fatturare la prestazione. Sono escluse tutte le spese relativo all’acquisto di palinsesti per la televendita di beni e servizi.

Bonus negli anni

Nato con il decreto legge 50/2017, il bonus pubblicità è descritto nell’articolo 57 bis come:

A decorrere dall'anno 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3.

La descrizione anticipa il funzionamento e fruibilità del bonus stesso, evidenziando che è un credito d'imposta riconosciuto alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti pubblicitari sui media sopra elencati. Nel 2018 e 2019, la misura percentuale era del 75% per i soggetti menzionati, e del 90% per coloro che investono in pubblicità sono start up innovative, micro-imprese o piccole e medie imprese.

A partire dal 2020 il credito d’imposta è stato riconosciuto nella misura unica del 50% del valore sugli investimenti effettuati. L’importo da considerare è costituito dal totale delle spese, al netto dell’IVA, se essa è detraibile; nel caso in cui non lo fosse, si considera l’intera spesa sostenuta. La norma ha stanziato un ammontare di 65 milioni di euro per investimenti pubblicitari.

Per il 2021 e 2022, le risorse destinate al bonus sono di 90 milioni di euro, ripartiti nel seguente modo:

  • 65 milioni di euro destinati alla copertura del bonus pubblicità per gli investimenti effettuati su giornali quotidiani e periodici, anche online;
  • 25 milioni di euro per le imprese e i lavoratori autonomi che investono su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, sia analogiche che digitali.

Limitatamente alle annualità dal 2020 al 2022, non è previsto l’incremento di almeno 1% sugli investimenti pubblicitari effettuati nel corso dell’anno per cui si sta richiedendo il credito di imposta, rispetto all’anno precedente alla richiesta.

Come ottenerlo

Dal 1° marzo (fino al 8 aprile) le prenotazioni devono essere effettuate sul canale telematico dell’Agenzia delle Entrate: per accedervi è necessario inserire le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica), o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Una volta loggati nella propria area d’utenza, è disponibile recuperare la procedura online per l’inoltro della richiesta del bonus pubblicità.

Per inviare la domanda dovranno essere inserite le spese sostenute per gli investimenti in campagne pubblicitarie già effettuate, oltre alle date degli investimenti da effettuare durante il cosrso dell’anno. Uno specifico documento dell’Agenzia delle Entrate eplica punto dopo punto il modo corretto per inoltrare la domanda 2022.

La domanda per accedere al bonus pubblicità deve essere presentata al “Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate:

  • direttamente da parte dei soggetti abiliotati a servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • tramite una società di gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, ai sensi dell’articolo 3, comme 2-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998;
  • tramite gli intermediari abilitati indicati nell’articolo3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti)”.

Come si compila il modulo

Per ottenere il bonus pubblicità è necessario seguire le istruzioni di compilazione presenti sul sito delle Agenzia delle Entrate; per presentare la domanda, il soggetto beneficiario deve rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

  • di essere iscritto o che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo d’infiltrazione mafiosa (Legge 6 novembre 2012, n. 190);
  • ai fini della richiesta della documentazione antimafia, i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia (come da Decreto Legislativo n. 159 del 2011).

In caso di errori e/o imprecisioni, è possibile inviare una comunicazione correttiva; l’ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inoltrate.

Elenco dei soggetti richiedenti

Ricevute le domande, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria elabora un elenco dei soggetti che hanno effettuato la richiesta per beneficiare del credito di imposta, indicando la percentuale provvisoria di riparto e l’importo che in teoria è fruibile da ogni soggetto dopo l’investimento. L’ammontare del credito, il quale può essere fruito concretamente dopo l’accertamento relativo degli investimenti effettuati, sarà disponibile sul sito istituzionale del dipartimento.

Una volta che il credito di imposta viene riconosciuto ai beneficiari, essi possono utilizzarlo in compensazione, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo “6900”.

Rinuncia

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, ha il desiderio di rinunciare al credito comunicato può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello, barrando la casella sul modello di domanda. In caso di rinuncia, l’interessato deve compilare esclusivamente i campi relativi al codice fiscale del beneficiario oppure quello dell’eventuale rappresentante firmatario. In aggiunta, l’utente dovrà sottoscrivere eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato. La rinuncia riguarda l’intero credito disponibile e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito l’invio della regolare comunicazione.