Proprietà intellettuale e responsabilità del provider

Una sentenza del Tribunale di Milano ha affermato la possibilità di inibire agli Internet Service Provider e agli Hosting Provider la prosecuzione di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale di terzi perpetrate sulle loro piattaforme.

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a cura di Avv. Giulia Caruso

banner tom s legal 813643fc24538e60ff074e8dea9719c67Lo spunto per approfondire il tema della responsabilità del provider per violazioni di diritto d'autore deriva dal provvedimento del Tribunale di Milano che ha affermato la possibilità di inibire agli Internet Service Provider e agli Hosting Provider la prosecuzione di violazioni dei diritti di proprietà intellettuale di terzi perpetrate sulle loro piattaforme. In particolare, il Tribunale di Milano ha chiarito che, pur nell'assenza di un generale dovere di controllo da parte degli Internet Service Provider e degli Hosting Provider sui contenuti trasmessi, laddove l'interessato segnali al Provider la condotta illecita commessa per il tramite della sua infrastruttura, questi ha l'obbligo di adottare tutte le misure tecniche necessarie a impedirne la reiterazione.

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Foto: © mindscanner / Depositphotos

Prima di analizzare il caso sottoposto all'attenzione del Tribunale di Milano è opportuno esaminare la fattispecie della responsabilità del Provider.

La responsabilità degli Internet Service Provider

Occorre in primo luogo chiarire che non esiste un obbligo di legge codificato che imponga ai provider un controllo preventivo della innumerevole serie di dati che passano nelle maglie della rete Internet. In base alla Direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE, recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 70/2003), i fornitori di servizi Internet sono esonerati dall'obbligo generale di sorveglianza sui contenuti pubblicati dagli utenti.

Un controllo ex ante da parte delle piattaforme online sui contenuti caricati da parte degli utenti risulterebbe, infatti, concretamente e tecnicamente di difficile - se non impossibile - attuazione.

La Direttiva europea non impone dunque all'Internet Service Provider né un generale dovere di sorveglianza, né tanto meno un obbligo di monitorare la presenza di contenuti illeciti sulla propria piattaforma.

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Foto: © Rangizzz / Depositphotos

Per contro, i fornitori di contenuti sono soggetti a un regime di responsabilità equiparabile a quello dei Direttori di giornale, in quanto diffondono informazioni e contenuti, e si ritiene pertanto che siano tenuti a monitorare la portata illecita dei contenuti pubblicati online dagli utenti con il supporto delle proprie infrastrutture.

La Direttiva e-commerce stabilisce tuttavia che anche l'Internet Service Provider sia soggetto a responsabilità laddove venga a conoscenza effettiva di fatti o attività illecite commessi dagli utenti dei propri servizi. In tali ipotesi, il fornitore di servizi Internet dovrà attivarsi rimuovendo il contenuto.

In altri termini, sul piano della responsabilità, i fornitori di servizi sono equiparatati ai fornitori di contenuti solo nel caso in cui i primi siano venuti a conoscenza della natura illecita del contenuto pubblicato sulla propria piattaforma, non potendo in tali ipotesi essere considerati "estranei" rispetto alle attivitàÌ€ compiute dai propri utenti.

Il caso

Nel caso sottoposto all'esame del Tribunale di Milano una nota piattaforma televisiva, titolare in via esclusiva dei diritti di trasmissione in diretta di eventi calcistici del Campionato italiano di Serie A, lamentava la lesione dei propri diritti di proprietà intellettuale da parte di numerosi siti Internet, che re-indirizzavano a un unico portale ove venivano sistematicamente trasmessi in modalità live streaming contenuti audiovisivi estratti illecitamente da quelli pubblicati sulla piattaforma digitale a pagamento della società ricorrente.

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Quest'ultima chiedeva quindi in via d'urgenza la condanna degli Hosting Provider e degli Internet Service Provider all'adozione di ogni misura tecnica idonea a impedire l'ulteriore diffusione di contenuti coperti da diritti di esclusiva della ricorrente.

In relazione alla fattispecie si era infatti già pronunciata l'AGCOM, accertando la natura illecita della divulgazione di tali contenuti e ordinando la disabilitazione dei siti Internet sui quali gli stessi erano pubblicati. Tuttavia l'attività illecita era proseguita, attraverso l'apertura di nuovi siti Internet.

La società ricorrente si vedeva quindi costretta ad agire in via cautelare per ottenere una pronuncia volta a inibire l'ulteriore illecita diffusione di tali contenuti. Il Tribunale di Milano, dopo aver affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano quale giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, attesa la visibilità delle illecite trasmissioni degli eventi calcistici sul territorio nazionale, a nulla rilevando la localizzazione estera dei server, ha ribadito l'inesistenza di un generale dovere di sorveglianza a carico degli Hosting Provider e degli Internet Service Provider circa i contenuti dagli stessi trasmessi o memorizzati, né tantomeno di ricerca attiva di circostanze sintomatiche di attività illecite.

Il Tribunale ha però precisato che i Provider sono responsabili del contenuto dei servizi offerti, laddove gli stessi omettano di attivarsi per impedire l'accesso al contenuto di tali servizi a fronte di un'espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o amministrativa e/o di segnalazioni e diffide stragiudiziali da parte dell'interessato.

Pertanto la pronuncia in esame ha inibito agli Hosting Provider e agli Internet Service Provider di consentire la trasmissione delle partite di calcio oggetto dei diritti di esclusiva della ricorrente tramite i propri servizi, adottando le misure e modalità tecniche necessarie ed opportune entro 48 ore dalla segnalazione delle violazioni.

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Foto: © Rawpixel / Depositphotos

In particolare, al fine di garantire l'effettività della tutela inibitoria concessa, il Tribunale di Milano non si è limitato a disporre la disabilitazione dei siti sui quali erano state perpetrate le accertate violazioni - misura che avrebbe potuto essere facilmente aggirata, come già verificatosi in precedenza con riguardo al provvedimento emanato dall'AGCOM, ma è giunto a imporre alle società resistenti di attivarsi per impedire la futura reiterazione degli illeciti posti in essere in passato, individuando il comportamento vietato anche per il futuro e ponendo a carico dei Provider l'individuazione degli specifici accorgimenti tecnici da adottare per prevenire violazioni future.

Analogamente, al fine di rafforzare l'efficacia della disposta tutela inibitoria, il Tribunale di Milano ha previsto altresì l'applicazione di una penale di  50.000,00 euro per ogni violazione successiva e ha altresì ordinato la pubblicazione del provvedimento sulle edizioni cartacee e online di due quotidiani nazionali.


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