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a cura di Roberto Buonanno

CEO

Unione Consulenti, sito specializzato in questioni legali e fiscali, ha pubblicato un esauriente articolo relativo alla pratica di invio di email per richiedere il consenso a successivi invii. Sicuramente è una pratica fastidiosa, ma sarà legale?

La risposta dell'esperto

La comunicazione commerciale, di natura promozionale o imprenditoriale, è garantita costituzionalmente dalla libertà d'impresa. Essa è infatti direttamente connessa al principio di cui all'art. 41 della Costituzione italiana.

A parere di chi scrive, non possono ritenersi - di per sé - comunicazioni commerciali le informazioni che consentono un accesso diretto all'attività dell'impresa, del soggetto o dell'organizzazione, come un nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica. In ordine, in particolare, all'indirizzo di posta elettronica l'aspetto identificativo deve infatti considerarsi prevalente su quello distintivo.

Per "comunicazioni commerciali" devono intendersi "tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto che esercita un'attività agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione. 

Non sono di per sé comunicazioni commerciali:

1) le informazioni che consentono un accesso diretto all'attività dell'impresa, del soggetto o dell'organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di posta elettronica;

2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di tale impresa, soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo".

Una e-mail con la quale l'operatore si limiti a richiedere il consenso per il successivo inoltro di comunicazioni commerciali, indicando, a tal fine, esclusivamente i propri dati identificativi - e, ragionevolmente, entro limiti rigorosi, anche il proprio settore di attività - non pare dunque possa essere fatta rientrare nella previsione di cui all'art. 130, commi 1 e 2, del Codice della privacy, il quale, come sopra visto, si riferisce esclusivamente all'uso dell'e-mail:

- per l'invio di materiale pubblicitario o 

- di vendita diretta o

- per il compimento di ricerche di mercato o 

- di comunicazione commerciale.

D'altra parte, lo stesso Garante per la protezione dei dati personali, nel suo recente provvedimento generale sullo spamming , ha rilevato che l'invio di una prima e-mail di richiesta di consenso costituisce elusione della normativa sulla privacy solo nel caso il messaggio abbia comunque un contenuto promozionale oppure pubblicitario, o se riconosca solo un diritto di tipo opt-out al fine di non ricevere più messaggi dello stesso tenore. 

Finalità promozionali oppure pubblicitarie che, come sopra illustrato, paiono non sussistere nel caso di messaggi di posta elettronica i quali si limitino a richiedere la manifestazione di un consenso in ordine al ricevimento di futuri messaggi a contenuto promozionale o pubblicitario.

Trovate l'articolo completo susito www.unioneconsulenti.it .