WhatsApp, non è reato creare chat per segnalare i posti di blocco

Alcuni utenti della Valle Scrivia, in Liguria, avevano creato una chat per segnalare posti di blocco della polizia. Per il GIP, non è reato in quanto non c'è stata nessuna interruzione di pubblico servizio.

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a cura di Lucia Massaro

Creare chat su WhatsApp per segnalare i posti di blocco istituiti dalle forze dell’ordine non è considerato reato. È questa la conclusione di Luisa Avanzino, giudice che ha condotto le indagini preliminari per un’inchiesta in cui sono stati indagati 49 ragazzi della Valle Scrivia, in Liguria. I giovani avevano creato una chat di gruppo sull’app di messaggistica istantanea – che comprendeva oltre 100 partecipanti – con lo scopo di segnalare posti di blocco ed evitare eventuali multe o sospensioni delle patenti.

In alcuni casi, le segnalazioni venivano accompagnate da epiteti e insulti nei confronti delle forze dell’ordine che, però, non sono state considerate come caso di vilipendio per il GIP dato il “carattere chiuso della chat e della conversazione”. Come già detto, per il giudice non c’è stata nessuna violazione da parte dei partecipanti alla conversazione in quanto non avrebbe “comportato alcuna alterazione del servizio che è sempre stato svolto regolarmente, considerato il numero di utenti della strada e il numero comunque limitato dei partecipanti alla chat".

Una situazione simile si è già verificata a Canicattì dove i partecipanti di una chat simile a quella ligure sono stati accusati di violazione dell’articolo 340 del Codice Penale riguardante proprio l’interruzione di pubblico servizio o di pubblica necessità. L’art. recita “chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno”. In questo caso, sarebbe complicato – se non impossibile – dimostrare una reale interruzione del pubblico servizio tramite la semplice segnalazione di posti di blocco o di autovelox.

Questa pratica però violerebbe un articolo del Codice della Strada (art.45 comma 9-bis) che vieta “la produzione, la commercializzazione e l’uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all’articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni”.

Insomma, come spesso accade, quando la legge e la tecnologia si incontrano diventa lampante l’assenza – in alcune circostanze – di un quadro giuridico chiaro e preciso che definisca in maniera netta gli usi leciti e illeciti di determinate tecnologie. Un caso eclatante di questa mancanza è l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e in particolar modo del riconoscimento facciale nei luoghi pubblici, un’evoluzione che l’UE sta tentando di ritardare finché non vengono stabilite nuove regole in materia di privacy e sicurezza volte a prevenire gli abusi sull’uso che si potrebbe fare dei dati raccolti.

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