TIM, sanzione da oltre 27 milioni di euro dal Garante per la privacy

TIM avrebbe utilizzato in maniere illecita i dati personali degli utenti per attività di marketing. Multa da oltre 27 milioni di euro.

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a cura di Lucia Massaro

Il Garante per la privacy ha irrogato a TIM una sanzione di 27.802.946 euro “per trattamenti illeciti di dati legati all’attività di marketing. Dopo la multa annuniciata dall’Antitrust solo pochi giorni fa, arriva una nuova batosta per l’operatore telefonico. Le indagini condotte con l’ausilio della Guardia di Finanza avrebbero accertato una serie di violazioni in materia di protezione dei dati personali degli utenti.

TIM avrebbe utilizzato in maniera illecita i dati di alcuni milioni di utenti per svolgere attività di marketing. Attività che si sarebbero concretizzate con chiamate promozionali indesiderate effettuate senza consenso o verso numeri iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni. Alcuni utenti sarebbero stati contattati nonostante avessero chiaramente espresso alla società la volontà di non ricevere telefonate promozionali.

La situazione poi si sarebbe aggravata – a detta del Garante per la privacy – a causa di altre attività considerate illecite come “l’assenza di controllo da parte della società sull’operato di alcuni call center; l’errata gestione e il mancato aggiornamento delle black list dove vengono registrate le persone che non vogliono ricevere pubblicità; l’acquisizione obbligata del consenso a fini promozionali per poter aderire al programma “Tim Party” con i suoi sconti e premi”. A tutto ciò si aggiunge l’accusa di aver acquisito i dati personali attraverso modalità non valide. Nel comunicato diffuso, si legge ad esempio che “in alcuni casi è stata utilizzata modulistica cartacea con richiesta di un unico consenso per diverse finalità, inclusa quella di marketing”.

La sanzione è accompagnata da venti misure correttive, tra divieti e prescrizioni. Tra questi, c’è il divieto di utilizzare i dati a fini di marketing di chi aveva espresso ai call center il proprio diniego a ricevere telefonate promozionali, dei soggetti presenti in black list e dei “non clienti” che non avevano dato il consenso. L’operatore dovrà inoltre “rivedere il programma “Tim Party” e consentire l’accesso dei clienti a sconti e concorsi a premi eliminando il consenso obbligato al marketing. Verificare la procedura per l’attivazione di tutte le app, specificare sempre, con linguaggio chiaro e comprensibile, i trattamenti svolti con l’indicazione delle finalità perseguite e delle modalità di trattamento utilizzate, nonché acquisire un valido consenso”.

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