AGCOM potrà separare la rete Telecom dai servizi

Domani mercoledì 25 maggio l'Italia e gli altri paesi membri dovranno rispettare le nuove regole dell'Agenda Digitale UE. Sarà possibile passare cambiare operatore in un giorno lavorativo, i provider dovranno essere chiari sulla qualità minima dei servizi, maggiore protezione contro la violazione di dati personali, etc.

Avatar di Dario D'Elia

a cura di Dario D'Elia

Cambiare operatore fisso o mobile in un solo giorno lavorativo. Questa è una delle tante novità che entreranno in vigore da domani in tutti i paesi comunitari. L'Agenda Digitale UE prevede infatti da mercoledì 25 maggio il rispetto delle nuove norme riguardanti le telecomunicazioni. Si parla di maggiori diritti per i consumatori e l'obbligo per gli operatori di trasparenza e rispetto della privacy. Ma anche del potere degli enti regolatori, come l'AGCOM, di obbligare l'incumbent a separare la rete dai servizi...

Miracolo... in Italia

"I cittadini e le imprese dovrebbero approfittare al massimo delle opportunità offerte dalle nuove norme per avere servizi più competitivi nel settore delle telecomunicazioni. Mi impegnerò al massimo per aiutarli in questo senso. Se questi diritti non saranno attuati nella pratica, adotterò i provvedimenti necessari, nei confronti degli Stati membri e degli operatori, per porvi rimedio", ha dichiarato il Commissario UE alla Digital Agenda Neelie Kroes.

Ecco alcune novità fra le novità più interessanti:

  • sarà possibile passare da un operatore fisso o mobile a un altro senza dover cambiare il proprio numero di telefono, entro un giorno lavorativo
  • i contratti iniziali di abbonamento per i clienti avranno una durata massima di 24 mesi e gli operatori saranno obbligati a offrire contratti di 12 mesi; in questo modo i clienti potranno passare più facilmente a un altro operatore in presenza di offerte migliori;
  • le informazioni sui servizi a cui un cliente si abbona dovranno essere più chiare. I contratti dovranno contenere informazioni in merito ai livelli minimi di qualità del servizio. In particolare, gli utenti di Internet dovranno ricevere informazioni in merito alle tecniche di gestione del traffico e al loro impatto sulla qualità del servizio, così come eventuali altre limitazioni (limiti di larghezza di banda, velocità di connessione disponibili, blocco o strozzatura dell'accesso a taluni servizi come i servizi VoIP); i contratti dovranno inoltre contenere informazioni dettagliate relative ai rimborsi e alle compensazioni offerte qualora tali livelli minimi non siano raggiunti (IP/11/486 e MEMO/11/319); 
  • maggiore protezione contro la violazione di dati personali e lo spam (e-mail indesiderate), obbligo di avviso in caso di violazione dei dati personali;
  • maggiori informazioni e richiesta di autorizzazione per la registrazione o l'utilizzo dei dati nei dispositivi degli utenti (ad esempio cookies non inerenti al servizio utilizzato in un dato momento, MEMO/11/320). 
  • gli organismi nazionali di regolamentazione saranno più indipendenti e potranno, come estrema risorsa, obbligare gli operatori di telecomunicazioni che dispongono di un potere di mercato significativo a separare le reti di comunicazione e la fornitura di servizi per garantire agli altri operatori un accesso senza discriminazione (senza separare necessariamente la proprietà né imporre la creazione di una società distinta);
  • la Commissione, in cooperazione con il BEREC (l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche), ha inoltre ricevuto poteri supplementari di supervisione delle misure relative alla concorrenza sui mercati delle telecomunicazioni (la cosiddetta procedura dell'articolo 7). Nella pratica, se la Commissione ritiene che una misura relativa alla concorrenza notificata, in fase di progetto, da un organismo nazionale di regolamentazione rischi di creare barriere al mercato unico dei servizi di telecomunicazioni, essa può svolgere una valutazione approfondita e, in consultazione con il BEREC, emettere una raccomandazione all'organismo nazionale di regolamentazione per modificare o ritirare la misura programmata. Le autorità nazionali di regolamentazione devono tenere in massima considerazione tali raccomandazioni (MEMO/11/321).

ringraziamo Pino Bruno per la collaborazione