Diffamazione online, quando scrivere diventa reato

Internet è un mondo immenso, ma non è esente da leggi. Forum e Newsgroup offrono agli internauti la possibilità di esprimere le loro idee. Fino a che punto la legge concede la libertà di parola sulla grande rete?

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a cura di Dott. Giuseppe Croari

Premessa

Oggigiorno è normale passare parte della propria vita digitale sui forum e gruppi di discussione che ormai rappresentano a tutti gli effetti strumenti di espressione della propria personalità. In questi ambienti virtuali spesso si parla, come al bar, dei più svariati argomenti, talvolta anche in modo approssimativo facendo poca attenzione a ciò che si scrive e dimenticandosi che il forum, a differenza della chat, è uno strumento asincrono (in quanto i messaggi vengono scritti e letti in momenti diversi) che lascia la comunicazione per sempre, o quasi, in rete. Raccontare l'opinione che si ha di un individuo o ancor di più le esperienze negative su un prodotto o un servizio, è un atteggiamento che non piace, soprattutto alle aziende, che fanno del parere degli utenti il cavallo di battaglia del proprio web-marketing.

D'altra parte è anche vero che trattandosi di discussioni che avvengono online, molti utenti coperti dal loro nick-name e forti del fatto di trovarsi dietro a un computer, si lasciano andare a commenti molto coloriti o accuse del tutto gratuite pensando che la rete sia una zona franca dove sia ancora possibile dire (o meglio scrivere) quello che si vuole. Infatti, capita sempre più spesso che gli autori in buona fede di commenti critici e informali, scritti magari di notte sul forum, siano trascinati in un procedimento penale. Molti potrebbero obiettare che in Italia e soprattutto su Internet, ognuno è libero di esprimere la propria opinione e che scrivere sui boards rientra nel più ampio esercizio della libertà di pensiero. In realtà non è del tutto vero, facciamo chiarezza!

La diffamazione online

La diffamazione è un reato strettamente connesso alla persona e al diritto all'onore di cui ogni individuo è titolare ed è previsto dall'articolo 595 c.p.. Esso dispone che chiunque, fuori dai casi di ingiuria, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, é punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032,00 €. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è la reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065,00 €.  Quindi mentre il reato di ingiuria previsto dall'articolo 594 c.p. punisce chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente, il reato di diffamazione punisce chi offende l'altrui reputazione in modo "indiretto" parlando con più persone e riferendosi, appunto, a una persona che non è presente.

Trascuriamo i casi in cui ci si può trovare di fronte a un concorso di reato e soffermiamoci solo sulla diffamazione che può realizzarsi in due modi, a "mezzo di stampa telematica" o a " mezzo di Internet". Del primo caso si è già parlato molto, sia a seguito delle sentenze riguardanti la responsabilità di riviste telematiche, sia tra molte polemiche per il caso del blog sottoposto a un regime equivalente (Trib. Aosta 26/05/2006). Oggetto di questo approfondimento, invece, è l'ipotesi che può capitare all'utente comune quando scrive su un forum o su un newsgroup per sua passione o interesse personale.