Il dispositivo "salva bebè": cosa prevede la normativa e come sarà applicata

I dispositivi antiabbandono sono ormai legge, ma i requisiti normativi sembrano avere ancora bisogno di una messa a punto. Come semrpe ci spiegano tutto nel dettaglio i nostri consulenti legali.

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a cura di Redazione Diritto dell’Informatica

Gli esperti la chiamano "amnesia dissociativa" e, negli ultimi anni – in Italia così come nel resto del mondo -, ha causato la morte di diversi bambini inavvertitamente e incomprensibilmente dimenticati in auto da parte dei genitori. Stress, traumi o anche più semplicemente la fretta che attanaglia ognuno di noi ogni giorno possono essere all'origine di questo disturbo che si manifesta in uno o più episodi di incapacità a ricordare informazioni rilevanti afferenti alla sfera personale. Al di là dei piccoli accorgimenti che ciascuno può adottare per evitare di scordare il proprio figlio in macchina, per limitare quanto più possibile queste tragiche dimenticanze è intervenuto anche il Parlamento italiano con importanti novità dal punto di vista normativo. I casi di bambini morti perché dimenticati in auto dai genitori sono purtroppo diversi e tristemente noti.

In tutti questi casi, i genitori, oltre alla tragedia e disperazione per la perdita di un figlio, si sono trovati a dover affrontare le conseguenze giuridiche e penali della propria condotta, dovendo rispondere, il più delle volte, dell'accusa di omicidio colposo. È da questi tristi eventi di cronaca che ha preso le mosse la nuova normativa in materia di dispositivi antiabbandono.

Si tratta, ancora una volta, di uno di quei casi in cui le nuove tecnologie unitamente ad una normativa ad hoc possono veramente salvare una vita umana. Tuttavia, l'apprezzamento di questa nuova legge è stato in parte offuscato dalla confusione creatasi sui termini della sua entrata in vigore, sulle sanzioni applicabili in caso di violazione e sulla apparente mancanza di dispositivi idonei disponibili presso i negozi e i rivenditori.

Regolamento di attuazione dell'art. 172 del nuovo Codice della Strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni.

Pochi giorni fa, il 7 novembre, è scattato l'obbligo, per chi trasporta bambini minori di 4 anni, di dotare i propri veicoli dei cosiddetti dispositivi antiabbandono. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta e cosa comporta tale obbligo.

La legge sull'obbligo dei dispositivi di allarme era prevista per lo scorso 1° luglio, ma la sua entrare in vigore venne sospesa. Soltanto a metà ottobre, quindi, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato il relativo decreto, con il quale è stata fissata la data del 7 novembre 2019.  A partire da quel giorno, oltre ad applicarsi il nuovo obbligo, sono scattate anche le sanzioni previste dalla nuova normativa per chi non rispetta queste prescrizioni. La norma infatti prevede che chi non si doterà di questi particolari dispositivi incorrerà nelle violazioni di cui all'art. 172 del Codice della Strada, con l'applicazione di sanzioni che vanno da 83 a 333 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente. Inoltre, nel caso in cui l'infrazione venga ripetuta per due volte in due anni, è prevista la sospensione della patente, per un periodo che può andare da 15 giorni a due mesi.

La normativa in materia parla chiaro tuttavia, ad oggi, molti sono ancora i dubbi e i nodi da sciogliere in materia tant'è vero che, a seguito di una sorta di "sollevazione popolare", il Governo si è adoperato per far slittare al primo marzo 2020 l'avvio delle contravvenzioni per chi non è munito del dispositivo antiabbandono. Infatti, è al vaglio delle istituzioni una proposta normativa diretta non solo a differire l'applicazione delle sanzioni ma anche a dichiarare inefficaci i verbali di contestazione elevati dal 7 novembre. In sostanza, dispositivi già obbligatori, ma contravvenzioni rinviate al 2020.

Ma vediamo ora cos'è e come funziona questo particolare dispositivo che potremmo definire "salvavita".

Come funzionano i dispositivi

Dal punto di vista del funzionamento, questi sistemi presuppongono appunto l'interazione tra smartphone e seggiolino. In questi casi all'interno del seggiolino è istallato un dispositivo che si connette, via Bluetooth, al cellulare tramite un'apposita applicazione. I sensori riescono contemporaneamente a rilevare la presenza del bambino sul seggiolino e l'allontanamento del cellulare dal veicolo. Nel caso si verifichi tale situazione scatta il segnale d'allarme sul cellulare ed eventualmente – in caso di mancato sollecito intervento – parte un secondo allarme attraverso l'inoltro di messaggi a numeri di emergenza preselezionati che geolocalizzano la vettura.

Forse più datati sono invece i sistemi di allarme sonoro. In questi casi, qualora il sensore rilevi la presenza del bambino nel veicolo spento si attiva un dispositivo acustico alimentato dall'accendisigari della vettura.

Sostanzialmente, dunque, i dispositivi per bimbi sotto i 4 anni possono o risultare già integrati nel seggiolino oppure essere costituiti da un accessorio svincolato sia dal seggiolino sia dalla vettura.

Altra delicata problematica riguarda il Certificato di Conformità rilasciato dal produttore del dispositivo, che potrebbe non essere sufficiente a garantire che il sistema di allarme applicato al seggiolino non ne comprometta l'omologazione.

Quali sono i requisiti normativi

Cosa sono e come funzionano questi particolari dispositivi antiabbandono?

Il regolamento operativo, adottato con decreto n. 122/2019 (il c.d. "decreto seggiolino"), precisa i requisiti tecnici di cui il dispositivo antiabbandono deve essere dotato per essere considerato a norma di legge. In particolare, tale dispositivo deve essere, alternativamente:

  • integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini;
  • una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compreso nel suo fascicolo di omologazione;
  • indipendente sia dal sistema di ritenuta sia dal veicolo.

Tuttavia, le domande e incertezze sulla scelta e sull'utilizzo di tali dispositivi sono ancora molte.

A questi quesiti ha cercato di fornire risposta lo stesso Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Sul sito del Ministero si legge infatti che detti dispositivi di sicurezza "devono attivarsi automaticamente a ogni utilizzo senza bisogno che il conducente compia ulteriori azioni, devono dare segnale di conferma di avvenuta attivazione. In caso di abbandono, devono attivarsi con segnali visivi e acustici o visivi e di vibrazione e i segnali devono essere percepibili o all'interno o all'esterno del veicolo. Inoltre, è possibile che seggiolini e dispositivi antiabbandono siano collegati allo smartphone del genitore con una app o tramite Bluetooth per inviare notifiche".

Tutto chiaro, almeno in teoria. In pratica però, la risposta del Ministero potrebbe essere interpretata in modo contraddittorio rispetto al dato normativo, perché nell'allegato A, punto 1.b, del Decreto (122/2019) si legge che "il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente senza ulteriori azioni da parte del conducente".

Per questi motivi, si è ritenuto che alcuni dei prodotti immessi sul mercato potrebbero non risultare a norma, specialmente quelli che richiedono un intervento attivo da parte dell'utente, come avviene quando sia necessario attivare il Bluetooth sul cellulare, che potrebbe rimanere disattivato.

Come noto infatti, il seggiolino auto per bambini è un prodotto omologato. Secondo quanto previsto dalla normativa di omologazione, sul prodotto non potrebbe essere istallato alcun dispositivo che ne alteri le caratteristiche, situazione che di fatto si verrebbe a verificare proprio con l'utilizzo dei sistemi antiabbandono. E si tratta di un problema di non poco conto anche dal punto di vista assicurativo in caso di sinistro stradale.

Allo stato, quindi, risulta che le case produttrici di seggiolini non si assumono responsabilità per l'utilizzo di un dispositivo antiabbandono fabbricato da altri produttori e viceversa.

In sostanza, qualora venisse installato un dispositivo di allarme di un diverso produttore, il seggiolino, risultando così modificato, automaticamente perderebbe il requisito dell'omologazione. Di conseguenza, in caso di sinistro, l'azienda produttrice del seggiolino potrebbe non essere ritenuta responsabile per eventuali danni verificatisi, a causa dell'alterazione subita dal prodotto.

Altra problematica che si sta affrontando in questi giorni è quella relativa all'incertezza circa la possibile compatibilità dei seggiolini più datati con i dispositivi antiabbandono. Se è vero, infatti, che le aziende produttrici di seggiolini considerano compatibili solo i dispositivi di allarme dalle stesse prodotti, potrebbe forse apparire eccessivo applicare tale meccanismo in termini assoluti, essendo difficilmente realizzabile per tutti i seggiolini in circolazione, specialmente per quelli più vecchi e non più in vendita.

Conclusioni

Questo connubio tra la nuova normativa e le nuove tecnologie che, rendendo obbligatorio l'utilizzo di sofisticati sensori e sistemi di allarme, permette di rilevare la presenza di un bambino inavvertitamente lasciato nell'auto, senza dubbio rappresenta un passo in avanti nella direzione della sempre maggior tutela della sicurezza e salute delle persone e, specialmente, dei soggetti più indifesi come gli infanti.

Le basi sono state gettate ma ciò, di fatto, ad oggi sembrerebbe non bastare. Per quanto utili ed apprezzabili, potrebbero non essere sufficienti per risolvere le questioni sopra evidenziate lo slittamento delle sanzioni al 2020 e la previsione di incentivi a favore dei consumatori per l'acquisto di questi dispositivi. Occorrerebbe, infatti, fare chiarezza ancora su diversi punti e, auspicabilmente, nel minor tempo possibile.

Ancora una volta la tecnologia può rivelarsi un grande alleato, ma occorre individuare in maniera chiara quali siano i dispositivi effettivamente rispettosi del dettato normativo. E ciò, non solo, al fine di evitare la sanzioni amministrative previste per i trasgressori, ma anche e soprattutto perché tali dispositivi d'allarme possono effettivamente salvare vite umane, evitando che si ripetano le tragedie già verificatesi con le annesse conseguenze anche sotto il profilo penale.

Una maggiore chiarezza da parte di tutti i soggetti coinvolti, dal Governo ai produttori, alle assicurazioni, sarebbe necessaria tanto per evitare che le incertezze oggi riscontrate vadano a danno dei consumatori, ma anche per fare in modo che la nuova normativa venga effettivamente applicata e rispettata, realizzando gli obiettivi sperati.