Molestare via mail non è reato, per la Cassazione

Secondo l'ultima sentenza della Cassazione molestare via e-mail non viola l'articolo 660 del Codice Penale. La qualità asincrona del canale mail è l'elemento discriminante. L'evento immateriale o psichico del turbamento del soggetto passivo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente.

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a cura di Dario D'Elia

Molestare via e-mail non è considerato un reato. Secondo la sentenza 24510 della Corte di Cassazione, riguardante appunto un caso di molestie a mezzo mail attuato da un 41enne di Cassino, in questi casi non si può rilevare la violazione dell'articolo 660 del Codice Penale (molestia o disturbo).

Il mailing molesto non è reato?

La motivazione è strettamente legata alle caratteristiche e tipicità dello strumento "mail", ben diverso da telefono e altri mezzi di comunicazione. "[…] l'azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo
(con la possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audio-visive) in una determinata locazione dalla memoria dell'elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona solo se e quando il destinatario, connettendosi a sua volta all'elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio", si legge nella sentenza.

Insomma, la qualità asincrona del mailing rappresenta l'elemento chiave della questione."L'evento immateriale o psichico del turbamento del soggetto passivo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente; infatti per integrare la contravvenzione prevista e punita dall'articolo 660 c.p. devono concorrere alternativamente gli ulteriori elementi circostanziali della condotta del soggetto attivo, tipizzati dalla norma incriminatrice: la pubblicità (o l'apertura al pubblico) del teatro dell'azione ovvero l'utilizzazione del telefono come mezzo del reato", continua la sentenza.