Perché AGCOM ha snobbato la riforma TLC europea?

Il 25 maggio l'Italia e gli altri Stati membri avrebbero dovuto recepire le indicazioni presenti nella nuova normativa TLC europea. Così non è stato e quindi adesso è stata avviata la procedura di infrazione a nostro carico.

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a cura di Dario D'Elia

La riforma del mercato TLC europeo, entrata in vigore lo scorso 25 maggio, è stata disattesa da 20 Stati membri – fra cui l'Italia. La Commissione europea ha quindi avviato le procedure di infrazione, che prevedono inizialmente una richiesta di informazioni.

Nel nostro caso l'AGCOM avrebbe dovuto recepire le indicazioni e aggiornare di conseguenza il nostro ordinamento TLC nazionale. "Le nuove norme garantiscono alle aziende e ai consumatori nuovi diritti concernenti la telefonia, i servizi mobili e gli accessi internet. Tra essi si annoverano il diritto dei consumatori di cambiare operatore di telecomunicazioni in un solo giorno senza cambiare il numero di telefono, il diritto a una maggiore chiarezza riguardo ai servizi proposti al consumatore e una migliore tutela dei dati personali in linea", ricorda il comunicato ufficiale UE. 

Avrà sentito l'AGCOM?

"I nuovi poteri di sorveglianza della Commissione e quelli di regolamentazione dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) creeranno una maggiore certezza del diritto e aiuteranno gli operatori del settore a svilupparsi in un mercato unico paneuropeo per le telecomunicazioni (cfr. IP/11/622 MEMO/11/319, MEMO/11/320 e MEMO/11/321)".

Stranamente solo sette Stati membri (Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito) hanno comunicato alla Commissione la piena attuazione della nuova normativa. "Gli altri venti Stati membri, ossia Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna, hanno due mesi per rispondere alle lettere di costituzione in mora", continua il documento

Nel caso di inadempimento o mancata risposta, la Commissione potrà inviare agli Stati membri una richiesta formale di attuazione della legislazione, sotto forma di parere motivato nell'ambito delle procedure di infrazione, e infine adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Ecco alcune novità fra le novità più interessanti:

  • sarà possibile passare da un operatore fisso o mobile a un altro senza dover cambiare il proprio numero di telefono, entro un giorno lavorativo
  • i contratti iniziali di abbonamento per i clienti avranno una durata massima di 24 mesi e gli operatori saranno obbligati a offrire contratti di 12 mesi; in questo modo i clienti potranno passare più facilmente a un altro operatore in presenza di offerte migliori;
  • le informazioni sui servizi a cui un cliente si abbona dovranno essere più chiare. I contratti dovranno contenere informazioni in merito ai livelli minimi di qualità del servizio. In particolare, gli utenti di Internet dovranno ricevere informazioni in merito alle tecniche di gestione del traffico e al loro impatto sulla qualità del servizio, così come eventuali altre limitazioni (limiti di larghezza di banda, velocità di connessione disponibili, blocco o strozzatura dell'accesso a taluni servizi come i servizi VoIP); i contratti dovranno inoltre contenere informazioni dettagliate relative ai rimborsi e alle compensazioni offerte qualora tali livelli minimi non siano raggiunti (IP/11/486 e MEMO/11/319); 
  • maggiore protezione contro la violazione di dati personali e lo spam (e-mail indesiderate), obbligo di avviso in caso di violazione dei dati personali;
  • maggiori informazioni e richiesta di autorizzazione per la registrazione o l'utilizzo dei dati nei dispositivi degli utenti (ad esempio cookies non inerenti al servizio utilizzato in un dato momento, MEMO/11/320). 
  • gli organismi nazionali di regolamentazione saranno più indipendenti e potranno, come estrema risorsa, obbligare gli operatori di telecomunicazioni che dispongono di un potere di mercato significativo a separare le reti di comunicazione e la fornitura di servizi per garantire agli altri operatori un accesso senza discriminazione (senza separare necessariamente la proprietà né imporre la creazione di una società distinta);
  • la Commissione, in cooperazione con il BEREC (l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche), ha inoltre ricevuto poteri supplementari di supervisione delle misure relative alla concorrenza sui mercati delle telecomunicazioni (la cosiddetta procedura dell'articolo 7). Nella pratica, se la Commissione ritiene che una misura relativa alla concorrenza notificata, in fase di progetto, da un organismo nazionale di regolamentazione rischi di creare barriere al mercato unico dei servizi di telecomunicazioni, essa può svolgere una valutazione approfondita e, in consultazione con il BEREC, emettere una raccomandazione all'organismo nazionale di regolamentazione per modificare o ritirare la misura programmata. Le autorità nazionali di regolamentazione devono tenere in massima considerazione tali raccomandazioni (MEMO/11/321).