Se ti spacci online per altre persone rischi il reato penale

La Corte di Cassazione ha confermato che usare un nickname altrui su chat o forum è un reato penale se è per procurare a sé o ad altri un vantaggio o recare ad altri un danno. Si tratta di sostituzione di persona: la pena massima è di un anno di carcere.

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a cura di Dario D'Elia

Spacciarsi in chat per un'altra persona, anche usando solo il suo nickname, è un reato penale. Si parla di "sostituzione di persona", che come cita l'Articolo 494 del codice penale, è riferibile a "chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona". La pena massima è di un anno di reclusione.

La Corte di Cassazione ha ribadito il concetto applicandolo anche alle chat, considerato quanto emerso in un recente caso avvenuto nel nostro paese. In pratica è stata confermata la condanna di una donna che aveva divulgato in una chat il numero di cellulare della sua ex datrice di lavoro. Per vendicarsi di un presunto sopruso, al centro di una vertenza civile, aveva fatto in modo di spacciarsi per essa su un sito erotico e di incontri.

Oh cielo!

La vittima aveva iniziato così a ricevere telefonate, SMS e MMS (pornografici) di uomini disponibili a fare sesso. Senza contare gli insulti provocati dal suo legittimo diniego.

"Non può non rilevarsi al riguardo che il reato di sostituzione di persona ricorre non solo quando si sostituisce illegittimamente la propria all'altrui persona, ma anche quando si attribuisce ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, dovendosi intendere per nome non solo il nome di battesimo ma anche tutti i contrassegni di identità", si legge nella sentenza dei giudici della Suprema Corte.

Nei cosiddetti "contrassegni di identità" rientrano anche i nickname (soprannomi) utilizzati nelle comunicazioni via Internet che attribuiscono una identità sicuramente virtuale, ma comunque non priva di una dimensione concreta. La questione di fondo è che si rischiano effetti reali nella sfera giuridica dei veri intestatari del nickname.

Ovviamente non devono esservi dubbi "sulla sua riconducibilità ad una persona fisica". Ad esempio è evidente che in un forum, sui social network o sulle chat a iscrizione ogni nickname corrisponde univocamente a una persona.