La RC Auto va pagata anche se l’auto non è su strada, nuovo obbligo da domani con qualche eccezione

Una riforma delle assicurazioni prevede un importante cambiamento per chi utilizza un veicolo su suolo privato.

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a cura di Luca Rocchi

Managing Editor

Era una situazione ampiamente prevista, destinata a verificarsi prima o poi, e il momento è giunto: a partire dal 23 dicembre, domani, diventerà obbligatorio assicurare tutti i veicoli, indipendentemente dalla loro circolazione su strade "di uso pubblico", come stabilito dalla legge, o dal fatto che siano parcheggiati in un'area privata non accessibile al pubblico. Questa prassi, fino a ora, ha permesso (legittimamente) di evitare l'obbligo di copertura mediante una polizza di responsabilità civile. La notizia è stata annunciata con il recente decreto legislativo, il quale recepisce una direttiva europea emanata due anni fa.

È da notare che rimane inalterata la possibilità di sospendere l'assicurazione durante il periodo di copertura, come già avviene in alcune situazioni. Tuttavia, con le nuove disposizioni, il termine di sospensione, originariamente comunicato dal contraente, può essere prorogato più volte, previa notifica all'assicurazione entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione. È importante sottolineare che la durata complessiva della sospensione non può superare i dieci mesi (undici nel caso dei veicoli storici) nell'arco dell'anno di validità della polizza.

Nel nuovo testo si legge ora: "Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile i veicoli a motore [...] a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. L’obbligo riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni".

La legge prevede tuttavia alcune deroghe:

  • i veicoli ritirati dalla circolazione (quelli radiati per demolizione);
  • i veicoli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente (sottoposti a fermo amministrativo);
  • i veicoli non idonei all'uso come mezzo di trasporto (i mezzi che non sono tecnicamente in grado di circolare perché, per esempio, privati del motore);
  • i veicoli il cui utilizzo è stato sospeso in seguito a una comunicazione all'assicurazione;