Informazioni chiare da subito

Primo di tre articoli dedicati alle nuove regole sugli acquisti e i contratti a distanza.

Avatar di Tom's Hardware

a cura di Tom's Hardware

Gli obblighi di informazione precontrattuale nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali

Come accennato, le nuove disposizioni si applicheranno anche ai contratti conclusi presso il professionista, e non più solamente ai contratti stipulati a distanza o fuori dai locali commerciali. Prima che il consumatore sia vincolato, il professionista ha l'obbligo di fornire informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora queste non siano già apparenti dal contesto.

Le informazioni devono riguardare le caratteristiche principali dei beni o servizi; il professionista deve anche informare il consumatore circa la sua identità e i suoi recapiti. Il prezzo totale deve essere comprensivo delle imposte; qualora non risulti possibile, è necessaria l'indicazione delle modalità di calcolo nonché le spese aggiuntive di spedizione, di consegna o postali (se previste).

Il professionista deve comunicare al consumatore le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione della prestazione, la data entro il quale si impegna a consegnare i beni, nonché le modalità di trattamento dei reclami ricevuti.

Al consumatore devono risultare in modo chiaro sia la durata del contratto che il richiamo all'esistenza della garanzia legale di conformità, delle condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali (se offerte).

Particolari disposizioni sono state introdotte per i contenuti digitali: i consumatori devono essere informati sulle misure di protezione tecnica adottate (DRM, che ad esempio possono impedire l'utilizzo del contenuto digitale su più dispositivi), nonché sull'interoperabilità del contenuto digitale con alcuni hardware o software. Ovviamente, ben potrà il professionista prevedere o mantenere obblighi informativi aggiuntivi rispetto quelli previsti dalla legge.