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a cura di Dario D'Elia

Il Secondary Ticketing gode di una nuova norma, che difficilmente inciderà sul problema del bagarinaggio online. Sarà bene prepararsi alla solita stagione di concerti contraddistinti da biglietti apparentemente esauriti e in verità disponibili online a prezzi gonfiati.

Venerdì scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Economia 12 marzo 2018  "Adozione delle specificazioni e regole tecniche attuative in materia di Secondary Ticketing". Avrebbe dovuto assicurare la tutela dei consumatori nei confronti del cosiddetto bagarinaggio online, ma entrando nel merito delle norme si scopre che le novità non forniscono certezze o comunque non affrontano il tema alla radice.

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Prima di tutto il comma 2 dell'articolo 2 puntualizza che non "sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto le persone fisiche che effettuano la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento dei titoli di accesso" in modalità "occasionale e senza finalità commerciali". Una garanzia per chi effettivamente non ha trasformato questa attività in lucro e che legittimamente potrebbe trovarsi nell'impossibilità di partecipare agli eventi. Un approccio così generico però lascia ampi spazi di manovra ai furbetti.

Ed è chiaro infatti che la norma punta soprattutto a depotenziare i Bot che in modalità pressoché automatica acquistano gran quantità di biglietti sui siti ufficiali per poi consentirne la rivendita su altre piattaforme.

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"Al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, i titolari dei sistemi di emissione assicurano che la vendita, o altre forme di collocamento attraverso reti di comunicazione elettronica, di titoli di accesso ad attività di spettacolo avvengano esclusivamente attraverso sistemi informatici che, essendo idonei a distinguere l'accesso effettuato da una persona fisica rispetto a quello effettuato da un programma automatico, impediscano l'acquisto da parte di tale programma, nonché siano in grado di identificare l'acquirente", si legge nel comma 1 dell'articolo 3.

Le piattaforme online di ticketing infatti dovranno domandare un "riconoscimento di idoneità" all'Agenzia delle Entrate per attestare la presenza di sistemi anti-bot. Una sfida ardua considerato che sotto il profilo informatico lo sviluppo corre veloce e fronteggiare i bot di nuova generazione potrebbe essere sempre più complicato.

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Ad ogni modo toccherà all'AGCOM vigilare sulle tradizionali vendite e "altre forme di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo attraverso reti di comunicazione elettronica". E questo avverrà con l'adozione di uno specifico regolamento "per assicurare la tutela dei titolari di diritti d'autore e dei consumatori nell'ambito di vendite ed altre forme di collocamenti di titoli di accesso ad attività di spettacolo mediante i sistemi di biglietterie automatizzate".

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Previste comunque sanzioni, stabilite dall'AGCOM tra 5mila e 180mila euro, per le violazioni offline, mentre per quelle online vi sarà anche la possibilità di richiedere la rimozione degli annunci e nei casi più gravi oscurare temporaneamente i siti.

SIAE ha espresso soddisfazione per l'entrata in vigore del Decreto, in particolare "l'estensione dell'applicazione della norma a tutti i soggetti che operano nel settore dell'intrattenimento (non solo dello spettacolo); una migliore specificazione dei soggetti interessati dal fenomeno e il sostanziale coinvolgimento della Commissione dell'Agenzia delle Entrate sui misuratori, che vede protagonisti nelle attività di controllo diversi dirigenti SIAE".

Critica invece sulla non applicabilità alle persone fisiche che effettuano la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento dei titoli di accesso in modo occasionale e senza finalità commerciali.

"Questo aspetto rappresenta infatti un limite, alla luce dell'aumento - rilevato dalla stessa Società Italiana degli Autori e degli Editori e descritto con casi concreti nel Libro Bianco - delle transazioni sui canali social che sono senza dubbio più libere, meno controllabili e più profittevoli per chi vende e chi acquista, non dovendo pagare commissioni, pur comportando maggiori rischi per gli utenti", si legge nella nota SIAE.