Conclusioni

Terzo di tre articoli dedicati alle nuove regole sugli acquisti e i contratti a distanza.

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a cura di Tom's Hardware

Conclusioni

Alla luce delle modifiche introdotte dal legislatore, che entreranno in vigore il prossimo 13 giugno 2014, i consumatori potranno beneficiare di una maggiore trasparenza nell’ambito delle relazioni contrattuali che intratterranno con i professionisti presenti sul mercato. Essi potranno allo stesso modo avvalersi di ulteriori strumenti di tutela e di un rilevante incremento del termine previsto per esercitare il recesso nel caso in cui il professionista non adempia agli obblighi informativi di cui sono beneficiari.

All'opposto, gli operatori economici che esercitano in un mercato rivolto ai consumatori, sia "fisicamente" all'interno di locali commerciali che mediante strumenti di comunicazione a distanza (telefono, fax, email, online, ecc.) e/o al fuori di locali commerciali, hanno l’onere di prepararsi tempestivamente all'entrata in vigore della nuova normativa.

A tal fine, potrebbe essere opportuno l'adeguamento delle condizioni di vendita nonché la modifica della "procedura" utilizzata concretamente nella vendita stessa, nella conclusione dei contratti e nella gestione del recesso esercitato dal consumatore, predisponendo di conseguenza una nuova modulistica; è pertanto consigliato rivolgersi a professionisti competenti in materia per l'espletamento di tutte le attività che si riveleranno necessarie.

Come accennato, infatti, la violazione della normativa appena illustrata, potrebbe determinare una grave compromissione dell’operatività commerciale dei professionisti nonché l'applicazione di rilevanti sanzioni da parte dell'AGCM, che oggi possono arrivare sino alla somma di euro 5.000.000,00.

Una versione più lunga e con un maggior numero di riferimenti normativi è consultabile nella rivista telematica dirittodellinformatica.it.

Dott. Flavio Azzariti - Studio Legale Associato Fioriglio-Croari

Codice del consumo 2014: le principali novità. Nuovi diritti per i consumatori e maggiori oneri per i professionisti. Parte n. 3/3