Garanzia a vita: specchietto per allodole?

Alcuni produttori offrono sui propri prodotti una "garanzia a vita". Ma cosa succede veramente se un prodotto si guasta dopo i due anni convenzionali di garanzia?

Avatar di Avv. Gianluigi Fioriglio

a cura di Avv. Gianluigi Fioriglio

Garanzia a vita e tutela del consumatore: aspetti giuridici

Diverse case produttrici di hardware offrono una garanzia supplementare sui propri prodotti, che in alcuni casi è addirittura “a vita”. Essa è denominata “convenzionale” e si somma a quella prevista come obbligatoria dalla legge (detta, per l’appunto, “legale”). Bisogna precisare che sulla tematica delle garanzie vi è spesso una notevole confusione, per cui in futuro la approfondiremo dal punto di vista del consumatore, dei professionisti e delle aziende (sia in qualità di venditori che di produttori).

Oggi, però, prendiamo in esame un caso particolare: la rottura di prodotti coperti da garanzia a vita acquistati da un consumatore. In questo caso la garanzia è veramente un “plus” oppure è solo uno specchietto per le allodole?

Generalmente questo servizio supplementare è un’ottima pubblicità per le ditte produttrici, perché il potenziale acquirente è indotto a ritenere che il prodotto sia di eccellente qualità. Inoltre, ha la certezza di poter ottenere la riparazione gratuita del prodotto qualora si verifichi un guasto anche a notevole distanza di tempo.

Come dispone il Codice del consumo (d.lgs. 206/2005), la garanzia convenzionale vincola “chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità”. Lo stesso Codice prevede alcune indicazioni obbligatorie, come la specificazione che tale garanzia si somma a quella prevista dalla legge; inoltre, dispone che devono essere indicati, in modo chiaro e comprensibile, l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere. Ancora, “a richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile” e “deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue”. Se tali requisiti non vengono rispettati la garanzia rimane comunque valida.

Leggi altri articoli