La responsabilità di chi scrive o commenta

Quando si scrive o si commenta un contenuto presente su Internet, di chi è la responsabilità?

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a cura di Tom's Hardware

La responsabilità di chi scrive o commenta

L'utilizzo improprio di blog e social network può sfociare, e spesso sfocia, nella consumazione di reati quali la diffamazione, proprio per la facilità di "comunicare con più persone" tipica di questi strumenti.

Le posizioni assunte dai giudici di merito sul punto non sempre sono state univoche, almeno sino ai più recenti interventi chiarificatori della Corte di Cassazione.

Così, parte della giurisprudenza di merito chiamata a pronunciarsi sul contenuto offensivo di commenti pubblicati in ambiente "social" aveva ritenuto, in un primo momento, di dover escludere il reato di diffamazione per mancanza dell'elemento essenziale della "comunicazione con più persone" richiesto dall'art. 595 c.p. Ciò in ragione del fatto che la comunicazione all'interno dei social network avviene in un ambiente "virtualmente chiuso" e, come tale, non idoneo a garantire la diffusività dei contenuti ivi pubblicati.

In seguito, altra parte della giurisprudenza di merito ha iniziato ad interrogarsi sulla possibilità di poter qualificare il social network come "altro mezzo di pubblicità" ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 595, comma 3, c.p., già prevista per le ipotesi di diffamazione a mezzo stampa o a mezzo Internet inteso in senso lato. Conseguentemente l'attenzione dei giudici si è focalizzata sempre più spesso su elementi fattuali quali il numero di amici aventi accesso ad un dato profilo, l'utilizzo di "tag", il carattere restrittivo o meno delle impostazioni sulla privacy di un determinato profilo e via discorrendo.

Tuttavia, un primo significativo intervento "rivoluzionario" e chiarificatore sul punto si deve alla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 32444/2013 ha definito il "blog" come "uno spazio web attorno al quale, comunque, si aggregano navigatori che condividono interessi comuni, con la conseguente diffusività dei contenuti del blog stesso" (Cass. pen., sez. V, 25.7.2013, n. 32444).

In occasione di un intervento ancor più recente la Cassazione, nell'estendere anche al "social network" la suaccennata nozione di "blog", ha ricondotto anche i casi di diffamazione a mezzo social network entro i confini del reato di diffamazione aggravata ex art. 595 comma 3 c.p, perpetrata mediante l'utilizzo del mezzo di pubblicità. In particolare - ha precisato la Corte -, l'aggravante dell'utilizzo del mezzo di pubblicità sussiste "allorquando il fatto sia commesso mediante la pubblicizzazione su un profilo di Facebook, perché l'inserimento della frase che si assume diffamatoria su tale social network la rende accessibile a una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network e, comunque, a una cerchia ampia di soggetti nel caso di notizia riservata agli amici" (Cass. pen., sez. I, 16 aprile 2014, n. 16712).

Più precisamente, in tale pronuncia la Corte, facendo applicazione dei principi già consolidati in materia di diffamazione a mezzo stampa, ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'integrazione della diffamazione a mezzo Facebook, che "il soggetto la cui reputazione è lesa, sia individuabile da parte di un numero limitato di persone, indipendentemente dall'indicazione nominativa". Infatti - ha precisato la Corte -, è "sufficiente ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell'altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due".