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Obsolescenza programmata, l'AGCM emette la prima condanna

I nostri consulenti legali analizzano oggi il quadro normativo europeo e nazionale in riferimento alla multa comminata dall'Antitrust a Apple e Samsung per obsolescenza programmata.

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Avatar di Dott. Ercole Dalmanzio

a cura di Dott. Ercole Dalmanzio

Pubblicato il 27/10/2018 alle 16:54 - Aggiornato il 29/10/2018 alle 12:46
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La vexata questio dell'obsolescenza tecnologica programmata torna di estrema attualità dopo che il Garante per la Concorrenza e il Mercato che lo scorso 24 ottobre scorso ha pesantemente multato i due colossi tech Samsung e Apple rei di aver adottato pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori.

Ma cosa si intende precisamente per "obsolescenza programmata" e in quali modi i consumatori possono tutelarsi nei confronti di questo fenomeno?

L'obsolescenza programmata: un fenomeno "antico"

Occorre risalire ai primi anni Venti affinché si possa rinvenire il primo caso di "obsolescenza programmata", quando cioè si inscenò quella che da molti fu definita come la "cospirazione della lampadina": con essa si indica l'accordo di cartello (il cosiddetto cartello Phoebus NdrR) siglato tra i maggiori produttori di dispositivi di illuminazione per limitare la durata delle lampadine a incandescenza a 1000 ore, in virtù di quella che si ritenne essere la "ragionevole aspettativa di vita, ottimale per la maggior parte delle lampadine".

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In quell'occasione, diversi economisti presero ad esempio tale accordo per definire l'obsolescenza programmata come il frutto di una precisa strategia industriale che avrebbe consentito ai membri del cartello di consolidare il loro predominio sul mercato attraverso il progressivo incremento dei consumi.

Negli Stati Uniti tuttavia, le pratiche commerciali oggetto dell'accordo furono al centro di un processo civile che ebbe inizio nel 1942 per poi concludersi circa nove anni dopo: una delle partecipanti, la General Electric, fu ritenuta responsabile dalla Corte Distrettuale del New Jersey per violazione dello Sherman Act, ovvero la normativa Antitrust allora vigente.

Non è un caso che, alla base di tali precise strategie di mercato, vi fosse infatti la necessità di imprimere una decisa accelerata all'economia americana, ancora troppo provata dagli effetti nefasti prodotti dalla Grande Depressione del '29. Era l'alba del cosiddetto "consumismo a stelle e strisce".

Con il passare degli anni, la pubblicità e la nascita del credito "a consumo" fecero il resto, inducendo le aziende ad investire le proprie risorse sul marketing, onde indurre "nuovi bisogni" nei confronti dei consumatori e spingerli in questo modo a rimpiazzare anzitempo un bene rispetto al relativo ciclo naturale di vita.

C'è tuttavia un diverso "rovescio della medaglia" che rende attualmente l'obsolescenza tecnologica un fattore ineluttabile, soprattutto nel caso in cui un apparecchio subisca precocemente un guasto: si pensi infatti all'utilizzo di materiali scadenti durante la produzione, alla difficoltà di reperire pezzi necessari per il ricambio o soprattutto al loro costo. Fattori che il più delle volte rendono molto più agevole e conveniente la sostituzione del bene rispetto alla semplice riparazione.

Il caso oggetto della procedura dinanzi all'Antitrust nei confronti di Samsung e Apple

A finire sotto la lente dell'AGCM sono stati i firmware rilasciati dall'azienda coreana e statunitense sui propri dispositivi: a seguito di due complesse istruttorie, è stato infatti accertato che una volta installati sui dispositivi, gli aggiornamenti producevano dei gravi malfunzionamenti che finivano col comprometterne irrimediabilmente le prestazioni.

L'Autorithy specifica che il danno per i consumatori è stato sostanzialmente cagionato dall'asimmetria informativa con cui i produttori hanno indicato la necessità degli aggiornamenti rispetto all'effettiva capacità dei dispositivi di supportare tali firmware o di prevedere le necessarie procedure per effettuare il downgrade alla versione precedente.

Ciò comporta quindi una violazione delle norme previste dal Codice del Consumo ed in particolare degli articoli 20 (divieto di pratiche commerciali scorrette), 21 (azioni ingannevoli), 22 (omissioni ingannevoli) e 24 (pratiche commerciali aggressive).

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Ed infatti, sia nel caso di Samsung che di Apple, gli aggiornamenti comportavano, sui dispositivi non adeguatamente supportati, un'elevata sollecitazione delle componenti hardware che a lungo andare produceva delle anomalie nel funzionamento fino a causarne inevitabilmente il guasto.

Tutto ciò però si inserisce in un contesto in cui tali richieste di aggiornamento avvenivano durante la non copertura della garanzia legale del dispositivo: in questo modo l'utente, a fronte di un guasto causato dallo stesso firmware installato, era costretto a sostituire il dispositivo considerando gli elevati costi che avrebbe dovuto affrontare per la sua riparazione. Ed è qui che entra in gioco l'obsolescenza programmata.

Già lo scorso gennaio, il produttore di Cupertino era finito sotto i riflettori per il cosiddetto "batterygate": le ultime release degli aggiornamenti software della Mela erano infatti state oggetto di pesanti critiche per via dei rallentamenti causati al sistema operativo, necessari per preservare l'autonomia dei dispositivi la cui batteria fosse molto deteriorata. In questo caso, Apple è stata costretta a correre ai ripari abbassando sensibilmente il prezzo della sostituzione della batteria sui propri device.

Pratiche che, nonostante il tentativo del produttore di arginarne le conseguenze negative, sono state ritenute dal Garante non conformi con le previsioni del Codice del Consumo e pertanto oggetto di pesanti ripercussioni sul piano sanzionatorio: per ciascuna delle condotte contestate è stata infatti comminata una sanzione di 5 milioni di euro (10 ad Apple e 5 a Samsung).

I tentativi di legiferazione in Europa e in Italia

Il fenomeno dell'obsolescenza programmata non è passato inosservato agli occhi del Parlamento Europeo che, nel giugno 2017, esprimendo nettamente il proprio disfavore contro l'obsolescenza programmata, invitava la Commissione ad incentivare economicamente le imprese che avessero adottato standard di produzione improntati alla "robustezza, riparabilità e durata".

Ciò in quanto la direttiva 2005/29/CE prevede l'obbligo del produttore di informare il consumatore dell'eventualità che un bene sia stato progettato per avere una durabilità limitata; in Italia, mancando una specifica disciplina nell'ambito del Codice del Consumo (eccetto che, come si è visto, per le pratiche commerciali scorrette) volta a tutelare il consumatore dall'obsolescenza programmata, diversi schieramenti politici hanno depositato numerose proposte atte a regolare il fenomeno.

Alcune prevedono infatti l'elevazione della garanzia legale del produttore da due a cinque anni (ovvero fino a dieci nel caso di prodotti di grandi dimensioni), mentre altre propongono la disponibilità dei ricambi a prezzi di mercato ragionevoli ove anche fossero trascorsi cinque anni dal ritiro del prodotto dal mercato.

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Oltralpe, dal 2016 sono considerate reato le condotte attuate dalle aziende per ridurre volontariamente la durata di funzionamento di un prodotto con lo scopo di incentivarne la sostituzione, mentre a partire dal 2020 sarà obbligatorio indicarne nelle etichette il cosiddetto "indice di riparabilità" stabilito sulla di parametri che certifichino la robustezza e la durevolezza dei componenti.

Lo scopo è evidentemente quello di favorire il riutilizzo dei beni ancora idonei a garantire un buon grado di affidabilità e soprattutto ridurre la quantità di rifiuti prodotti dai dispositivi inutilizzati o abbandonati.

Per una volta quindi, sarebbe il caso di prendere esempio dai cugini francesi.

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