NFT e Proprietà Intellettuale: il caso Hermès e le sue implicazioni

Gli NFT stanno rivoluzionando il concetto di proprietà digitale, ma sollevano anche sfide legali sulla tutela dei diritti d'autore nel metaverso.

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a cura di Avv. Giuseppe Croari

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Avv. Giuseppe Croari – Avv. Maria Corso

Sebbene in circolazione dal 2014, l’acronimo NFT (Non-Fungible Token) ha raggiunto la sua massima popolarità soltanto nel 2021, grazie all’utilizzo che ne è stato fatto nel settore dell’arte, dell’industria musicale e della moda, ma non solo. 

Ad oggi, gli NFT vengono venduti ed acquistati come se fossero delle opere d’arte fisicamente esistenti. Riprendendo il testo di un articolo del The New York Time, con l’espressione NFT si intende «asset certificato grazie all’utilizzo della tecnologia blockchain, all’interno della quale una rete di computer registra le transazioni e offre agli acquirenti una prova dell’autenticità e della relativa proprietà».

Cosa sono gli NFT?

Un NFT è un elemento digitale unico e irripetibile, la cui esistenza è possibile grazie a una soluzione tecnologica nota come blockchain. In questa “catena di blocchi” ogni elemento è unico, ed è quindi possibile - in un certo senso - togliere dal digitale uno dei suoi elementi più caratterizzanti, vale a dire la facilità di copia. 

I token, l’elemento base della blockchain, mentre, sono un gruppo di informazioni digitali registrate all'interno di una blockchain, che associano ad un determinato soggetto un relativo diritto: la proprietà di un asset o, ad esempio, l’accesso ad un servizio specifico. In questo modo, per esempio, posso sapere che un certo token indica con precisione la proprietà di 1 Bitcoin, e questo fatto rende poi possibile tutta la finanza legata alle cryptovalute.

Gli NFT sono token non funzionali. Non hanno cioè una funzione specifica all’interno della blockchain ma attestano l'autenticitàl'unicità e la proprietà di un oggetto digitale, sia esso la rappresentazione di un’opera d’arte, di un tweet o di una canzone. A differenza di ciò che avviene con le criptovalute, però, gli NFT non possono essere copiati

Naturalmente è sempre possibile fare uno screenshot di un’immagine, registrare una canzone o citare un tweet; ma saranno copie, mentre l’originale resta unico. Ogni NFT garantisce l’originalità e la paternità digitale poiché ognuno di questi possiede caratteristiche particolari (cd. “stringhe di codice” univoche legate ad ogni token) che lo distinguono dagli altri. 

Tuttavia la questione della copia non autorizzata è sempre al centro del dibattito. 

Il caso Hermès e MetaBirkin

Il caso “MetaBirkin” è uno fra i primi nel quale vengono sottoposte ad un giudice questioni di legittimità riguardanti la riproduzione di opere dell’ingegno – sottoforma di non-fungible token – senza la previa autorizzazione del titolare di un marchio sull’immagine riprodotta. 

La questione nasce dalla “tokenizzazione”, da parte del cryptoartist Mason Rothschild, delle borse Hermès Birkin , ispirate alla cantante e attrice britannica Jane Birkin. Le creazioni di Rothschild, cd. “Metabirkins”, ricalcano le fattezze delle celebri borse prodotte dalla casa di moda Hermès, e hanno fatto guadagnare all’artista circa 150 mila dollari con le loro vendite.

Stando alla casa di moda francese, l’operato di Rothschild avrebbe violato i diritti di proprietà intellettuale di Hermès e il marchio Birkin attraverso la creazione di prodotti digitali contraffatti esistenti nel metaverso. 

A niente, però, è servito il tentativo di appellarsi al diritto della libertà di espressione da parte dell’artista, che considerava i suoi NFT come mere “opere espressive”. Infatti, il Tribunale di New York ha riconosciuto che gli NFT creati da Mason Rotschild sono copie non autorizzate della celeberrima borsa di Hermès. 

Come Proteggere la Proprietà Intellettuale nel Metaverso

Non si può non riconoscere che gli NFT siano una sorprendente invenzione tecnologica. 

Tuttavia, il confine tra mondo digitale e realtà tangibile è ancora molto labile, soprattutto quando si parla di proprietà intellettuale. A causa della scarna, se non inesistente, regolamentazione giuridica nel campo dei non fungible token, non mancano voci di dissenso sugli eventuali rischi connessi alla pratica della “tokenizzazione”.

 Lato diritto d’autore, gli NFT hanno sollevato e continuano a sollevare un polverone relativamente alla riproduzione digitale di opere dell’ingegno. Può capitare, ad esempio, che il soggetto che genera e poi trasferisce la proprietà di un NFT che rappresenta un’opera d’arte, o come sopra, marchi d’impresa, lo faccia senza il preventivo consenso del padre dell’opera.

Gli addetti ai lavori auspicano, pertanto, un intervento tempestivo del legislatore in tema di marchio e protezione della proprietà intellettuale

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