Facebook paga 20 milioni perché Meta è già registrato?

Oggi i nostri consulenti legali ci spiegano tutti i problemi legati dovuti alla registrazione del nome Meta da parte di Facebook.

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a cura di Redazione Diritto dell’Informatica

Lo scorso 28 ottobre, il Ceo di Facebook Mark Zuckerberg ha annunciato di aver cambiato nome alla nota società Facebook. Da quel giorno, infatti, sembra che dovremmo abituarci al nuovo nome “Meta” che in greco significa “oltre”. L’idea del Ceo di Facebook è di creare il cosiddetto Metaverso, uno spazio virtuale in formato 3D in cui gli utenti, attraverso personaggi tridimensionali, possono condividere esperienze tra loro, in una connessione costante.

Tuttavia, fin da subito, sono sorte alcune questioni legate al nuovo nome. Lo scorso novembre 2020, infatti, la Società dell’Arizona denominata Meta PC, che si occupa di vendita di computer, software e laptop per i gamer, ha provveduto a registrare il suddetto marchio, un anno prima di Facebook. Pertanto, in conformità con le norme sulla proprietà industriale, potrebbe non essere possibile per Facebook non possa utilizzare il nome Meta.

Chiaramente, ad accompagnare il nuovo nome è anche un nuovo logo. Questa nuova immagine è formata da una linea che forma una "M" di Meta e che contemporaneamente ricorda il simbolo dell'infinito. Anche in questo caso, tuttavia, il logo sembra estremamente simile a diverse creazioni già registrate, quale ad esempio il logo di una startup chiamata M-sense di Markus Dahlem contro il disturbo di cefalea.

Dunque, non è da escludere che Mark Zuckerberg e i suoi legali dovranno risolvere alcune questioni legate all’effettivo utilizzo del nuovo nome con il relativo logo.

Differenze tra diritto statunitense ed europeo nella registrazione del marchio

In generale, il marchio registrato costituisce un importante asset aziendale in quanto è la forma di comunicazione più veloce per l’azienda titolare che lo utilizza al fine di distinguere i propri prodotti o i servizi da quelli altrui.

Sebbene non vi siano obblighi di legge che impongano di registrare un marchio, è fortemente consigliata la registrazione del proprio marchio, così da poter tutelare tutti i diritti relativi al medesimo, quali ad esempio il diritto di esclusività. La registrazione comporta, non solo, l’impossibilità per chiunque di poter vendere o pubblicizzare prodotti o servizi che siano contraddistinti da un marchio simile, bensì anche il diritto di vietare a soggetti terzi l’utilizzo non autorizzato di un marchio simile al proprio per prodotti e servizi affini.

La disciplina giuridica circa la registrazione di un marchio e il suo utilizzo viene regolata in modo preciso e dettagliato sia dalla normativa europea che statunitense.

In particolare, in Italia, il diritto alla protezione del marchio di impresa è assicurata sia sul piano civile che, al ricorrere di diversi presupposti, penale. Su livelli diversi, dunque, è così assicurata la tutela di tale segno distintivo e sono sanzionati coloro che utilizzano un marchio altrui in modo illegittimo. In particolare, la legislazione italiana riconosce alcune azioni giudiziali per la tutela dei diritti del titolare del marchio registrato, quali ad esempio l’azione di nullità e di contraffazione. Proprio per tutelare efficacemente i diritti del titolare del marchio, tra l’altro, è prevista la facoltà per quest’ultimo di promuovere un ricorso cautelare al tribunale competente ex art. 700 c.p.c. al fine di chiedere l’immediata cessazione di ogni attività concernente il marchio illecito e l’eventuale risarcimento.

Allo stesso modo, negli Stati Uniti, la materia dei diritti sui marchi viene disciplinata dal Codice di Procedure Federali (Rules of Practice in Trademark cases) anche conosciuto come Lanham Act. Secondo la normativa statunitense, infatti, si può procedere con un reclamo presso l’U.S. International Trade Commission (USITC) oppure con l’avvio di un processo civile presso un tribunale dello Stato di registrazione del marchio in questione o un tribunale federale locale.

Al contrario, un’importante differenza tra la normativa europea e quella statunitense è che nell’ordinamento italiano vige il principio “first to file”, per cui, in linea di massima e con alcuni importanti temperamenti, colui che registra un marchio ottiene il diritto all’uso esclusivo del medesimo nel momento della relativa registrazione, indipendentemente dal suo utilizzo nel mercato.

Diversamene, nella normativa statunitense, in particolare nel Lanham Act, vi è un principio cardine: il principio “first to use” per cui colui che usa un marchio acquista i relativi diritti anche senza aver precedentemente provveduto alla registrazione dello stesso. Tuttavia, come spiegato in precedenza, la formale registrazione assicura maggiore tutela nel caso sorgano delle controversie in merito alla titolarità del medesimo.

A tal proposito, secondo alcuni studiosi del diritto, proprio grazie all’applicazione di questo principio, Facebook potrebbe utilizzare lecitamente il nuovo nome.

Meta PC: risarcimento dei danni

Nelle prossime settimane vedremo come si evolverà la questione del nuovo nome di Facebook. Ad oggi, però, sembra che la Società Meta PC non abbia intenzione di vendere il proprio marchio registrato a Facebook, se non per una somma superiore a $20 milioni. In alternativa, quest’ultima dovrà agire in giudizio contro la Società di Mark Zuckerberg per ottenere il risarcimento per i danni provocati dalla condotta illecita di quest’ultima.

Come e perché registrare un marchio?

L’art. 2569 c.c. definisce il marchio come qualcosa di “idoneo a distinguere prodotti o servizi”, e specifica che colui che registra il marchio “ha il diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è registrato”.

La medesima definizione viene fornita dal Codice delle proprietà industriali all'articolo 7, primo comma, lettera a): “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese(…)”.

In generale, il marchio registrato costituisce un importante asset aziendale in quanto è la forma di comunicazione più veloce per l’azienda titolare. Quest’ultima in particolare utilizza il marchio per distinguere i propri prodotti o i servizi da quelli altrui.

Per comprendere meglio la questione del nuovo nome di Facebook, facciamo riferimento al marchio cosiddetto registrato, ovvero quel segno distintivo che, tramite il processo formale di registrazione, conferisce al suo titolare il diritto di farne un uso esclusivo.

Sebbene non ci siano obblighi di legge che impongano di registrare un marchio, come detto in precedenza, è particolarmente utile provvedere in tal senso, dal momento che la registrazione formale del marchio offre molteplici vantaggi, primo tra tutti il diritto di vietare a soggetti terzi l’utilizzo non autorizzato di un marchio identico o simile al proprio per prodotti o servizi affini.

Innanzitutto, è chiaro che la registrazione del marchio consente la conoscibilità del medesimo per chiunque e, pertanto, cosa succede se qualcuno decide di utilizzare il marchio di un terzo per la commercializzazione dei propri prodotti o servizi?

Per violazione di un marchio, in realtà, si fa spesso riferimento a molteplici situazioni quali in via esemplificativa e non esaustiva, l’uso di una parte di un marchio di un’altra per commercializzare prodotti molto simili, in modo tale da ingannare il pubblico oppure, più spesso, l’uso improprio e generico di un marchio per identificare una società, nella pubblicità, e nei nomi di dominio Internet.

Ciò detto, vi sono molteplici strumenti per il titolare del marchio registrato che si rende conto che il proprio marchio è stato usato da soggetti terzi per le proprie attività.

Se vuoi capire come valorizzare il tuo marchio, registrarlo e tutelarlo rivolgiti al nostro studio partner FCLEX, esperto in materia, per una consulenza specializzata.

Lo scorso 28 ottobre, il Ceo di Facebook Mark Zuckerberg ha annunciato di aver cambiato nome alla nota società Facebook. Da quel giorno, infatti, sembra che dovremmo abituarci al nuovo nome “Meta” che in greco significa “oltre”. L’idea del Ceo di Facebook è di creare il cosiddetto Metaverso, uno spazio virtuale in formato 3D in cui gli utenti, attraverso personaggi tridimensionali, possono condividere esperienze tra loro, in una connessione costante.

Tuttavia, fin da subito, sono sorte alcune questioni legate al nuovo nome. Lo scorso novembre 2020, infatti, la Società dell’Arizona denominata Meta PC, che si occupa di vendita di computer, software e laptop per i gamer, ha provveduto a registrare il suddetto marchio, un anno prima di Facebook. Pertanto, in conformità con le norme sulla proprietà industriale, potrebbe non essere possibile per Facebook non possa utilizzare il nome Meta.

Chiaramente, ad accompagnare il nuovo nome è anche un nuovo logo. Questa nuova immagine è formata da una linea che forma una "M" di Meta e che contemporaneamente ricorda il simbolo dell'infinito. Anche in questo caso, tuttavia, il logo sembra estremamente simile a diverse creazioni già registrate, quale ad esempio il logo di una startup chiamata M-sense di Markus Dahlem contro il disturbo di cefalea.

Dunque, non è da escludere che Mark Zuckerberg e i suoi legali dovranno risolvere alcune questioni legate all’effettivo utilizzo del nuovo nome con il relativo logo.

Differenze tra diritto statunitense ed europeo nella registrazione del marchio

In generale, il marchio registrato costituisce un importante asset aziendale in quanto è la forma di comunicazione più veloce per l’azienda titolare che lo utilizza al fine di distinguere i propri prodotti o i servizi da quelli altrui.

Sebbene non vi siano obblighi di legge che impongano di registrare un marchio, è fortemente consigliata la registrazione del proprio marchio, così da poter tutelare tutti i diritti relativi al medesimo, quali ad esempio il diritto di esclusività. La registrazione comporta, non solo, l’impossibilità per chiunque di poter vendere o pubblicizzare prodotti o servizi che siano contraddistinti da un marchio simile, bensì anche il diritto di vietare a soggetti terzi l’utilizzo non autorizzato di un marchio simile al proprio per prodotti e servizi affini.

La disciplina giuridica circa la registrazione di un marchio e il suo utilizzo viene regolata in modo preciso e dettagliato sia dalla normativa europea che statunitense.

In particolare, in Italia, il diritto alla protezione del marchio di impresa è assicurata sia sul piano civile che, al ricorrere di diversi presupposti, penale. Su livelli diversi, dunque, è così assicurata la tutela di tale segno distintivo e sono sanzionati coloro che utilizzano un marchio altrui in modo illegittimo. In particolare, la legislazione italiana riconosce alcune azioni giudiziali per la tutela dei diritti del titolare del marchio registrato, quali ad esempio l’azione di nullità e di contraffazione. Proprio per tutelare efficacemente i diritti del titolare del marchio, tra l’altro, è prevista la facoltà per quest’ultimo di promuovere un ricorso cautelare al tribunale competente ex art. 700 c.p.c. al fine di chiedere l’immediata cessazione di ogni attività concernente il marchio illecito e l’eventuale risarcimento.

Allo stesso modo, negli Stati Uniti, la materia dei diritti sui marchi viene disciplinata dal Codice di Procedure Federali (Rules of Practice in Trademark cases) anche conosciuto come Lanham Act. Secondo la normativa statunitense, infatti, si può procedere con un reclamo presso l’U.S. International Trade Commission (USITC) oppure con l’avvio di un processo civile presso un tribunale dello Stato di registrazione del marchio in questione o un tribunale federale locale.

Al contrario, un’importante differenza tra la normativa europea e quella statunitense è che nell’ordinamento italiano vige il principio “first to file”, per cui, in linea di massima e con alcuni importanti temperamenti, colui che registra un marchio ottiene il diritto all’uso esclusivo del medesimo nel momento della relativa registrazione, indipendentemente dal suo utilizzo nel mercato.

Diversamene, nella normativa statunitense, in particolare nel Lanham Act, vi è un principio cardine: il principio “first to use” per cui colui che usa un marchio acquista i relativi diritti anche senza aver precedentemente provveduto alla registrazione dello stesso. Tuttavia, come spiegato in precedenza, la formale registrazione assicura maggiore tutela nel caso sorgano delle controversie in merito alla titolarità del medesimo.

A tal proposito, secondo alcuni studiosi del diritto, proprio grazie all’applicazione di questo principio, Facebook potrebbe utilizzare lecitamente il nuovo nome.

Meta PC: risarcimento dei danni

Nelle prossime settimane vedremo come si evolverà la questione del nuovo nome di Facebook. Ad oggi, però, sembra che la Società Meta PC non abbia intenzione di vendere il proprio marchio registrato a Facebook, se non per una somma superiore a $20 milioni. In alternativa, quest’ultima dovrà agire in giudizio contro la Società di Mark Zuckerberg per ottenere il risarcimento per i danni provocati dalla condotta illecita di quest’ultima.

Come e perché registrare un marchio?

L’art. 2569 c.c. definisce il marchio come qualcosa di “idoneo a distinguere prodotti o servizi”, e specifica che colui che registra il marchio “ha il diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è registrato”.

La medesima definizione viene fornita dal Codice delle proprietà industriali all'articolo 7, primo comma, lettera a): “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese(…)”.

In generale, il marchio registrato costituisce un importante asset aziendale in quanto è la forma di comunicazione più veloce per l’azienda titolare. Quest’ultima in particolare utilizza il marchio per distinguere i propri prodotti o i servizi da quelli altrui.

Per comprendere meglio la questione del nuovo nome di Facebook, facciamo riferimento al marchio cosiddetto registrato, ovvero quel segno distintivo che, tramite il processo formale di registrazione, conferisce al suo titolare il diritto di farne un uso esclusivo.

Sebbene non ci siano obblighi di legge che impongano di registrare un marchio, come detto in precedenza, è particolarmente utile provvedere in tal senso, dal momento che la registrazione formale del marchio offre molteplici vantaggi, primo tra tutti il diritto di vietare a soggetti terzi l’utilizzo non autorizzato di un marchio identico o simile al proprio per prodotti o servizi affini.

Innanzitutto, è chiaro che la registrazione del marchio consente la conoscibilità del medesimo per chiunque e, pertanto, cosa succede se qualcuno decide di utilizzare il marchio di un terzo per la commercializzazione dei propri prodotti o servizi?

Per violazione di un marchio, in realtà, si fa spesso riferimento a molteplici situazioni quali in via esemplificativa e non esaustiva, l’uso di una parte di un marchio di un’altra per commercializzare prodotti molto simili, in modo tale da ingannare il pubblico oppure, più spesso, l’uso improprio e generico di un marchio per identificare una società, nella pubblicità, e nei nomi di dominio Internet.

Ciò detto, vi sono molteplici strumenti per il titolare del marchio registrato che si rende conto che il proprio marchio è stato usato da soggetti terzi per le proprie attività.

Se vuoi capire come valorizzare il tuo marchio, registrarlo e tutelarlo rivolgiti al nostro studio partner FCLEX, esperto in materia, per una consulenza specializzata.