SIAE santificata dal Tribunale dell'Unione Europea

Il Tribunale dell'Unione Europea ha riconosciuto alla SIAE e alle altre società di gestione collettiva europee di non aver attuato pratiche anti-concorrenziali. In ogni caso dovranno rispettare le nuove indicazioni della Commissione UE.

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a cura di Dario D'Elia

Il Tribunale dell'Unione Europea il 12 aprile ha sentenziato che SIAE e le altre società di gestione collettiva (SGC) europee non hanno praticato azioni anti-concorrenziali sfavorevoli agli operatori del settore musicale.

Questo l'ultimo capitolo di una querelle legale iniziata nel 2000 con la denuncia di RTL nei confronti di una società aderente alla CISAC (Confederazione internazionale delle società di autori e compositori) per aver rifiutato la concessione di una licenza europea per l'attività di radiodiffusione musicale.

"Nel 2003, la Music Choice Europe, che fornisce servizi di radiodiffusione e di televisione su Internet, ha presentato una seconda denuncia contro la CISAC avente ad oggetto il contratto tipo di quest’ultima", ricorda la nota ufficiale del Tribunale UE.

Tribunale dell'Unione Europea

A quel punto la Commissione UE, esattamente con decisione del 16 luglio 2008, ha deciso di vietare a 24 SGC europee di "restringere la concorrenza, in particolare limitando la loro capacità di offrire i propri servizi agli utilizzatori commerciali al di fuori dei rispettivi territori nazionali".

Di fatto da allora le società come SIAE dovrebbero lasciare liberi gli autori di affiliarsi liberamente alle SGC di loro scelta e non prevedere più nei contratti clausole vessatorie. La Commissione non ha inflitto ammende alle società, esigendo tuttavia che eliminassero le clausole in questione e ponessero termine a tale pratica concordata.

Il divieto viene applicato a:

– le clausole di affiliazione: clausole ricalcate sul contratto tipo che restringono la capacità degli autori di affiliarsi liberamente alle SGC di loro scelta;

– le clausole di esclusiva: clausole ricalcate sul contratto tipo aventi l’effetto di garantire a qualsiasi SGC, sul territorio in cui è stabilita, una protezione territoriale assoluta nei confronti delle altre SGC per quanto attiene alla concessione di licenze agli utilizzatori commerciali;

– una pratica concordata di cui è stata accertata la sussistenza tra le SGC e con cui ogni società limita, negli accordi di rappresentanza reciproca, il diritto di concessione di licenze relative al proprio repertorio sul territorio dell’altra SGC contraente.

UE

Le società di gestione collettiva e CISAC hanno voluto comunque fare ricorso al Tribunale dell'Unione europea. La sentenza di aprile ha annullato "la decisione della Commissione nella parte in cui accerta l'esistenza della pratica concordata" ma ha mantenuto tutte le prescrizioni decise.

In sintesi, secondo il Tribunale, la Commissione "non disponeva di documenti che comprovassero l'esistenza di una concertazione tra le SGC per quanto riguarda la portata territoriale dei mandati che dette società si conferivano". E neanche "confutato la plausibilità della tesi delle ricorrenti, secondo cui il comportamento parallelo delle società medesime non era frutto di concertazione, essendo invece dovuto alla necessità di lottare efficacemente contro le utilizzazioni non autorizzate delle opere musicali".

Alla fine quindi vengono respinti i ricorsi nei limiti in cui erano volti all'annullamento della decisione della Commissione nella parte riguardante le clausole di affiliazione e di esclusiva. Insomma, strada spianata verso le licenze multi-nazionali. L'unica cosa è che non si può parlare di comportamenti scorretti, guardando al passato.