La Costituzione in mora del debitore ex. art. 1219 c.c.

Suggerimenti utili per recuperare i propri crediti tramite l'atto di costituzione in mora.

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a cura di Tom's Hardware

La Costituzione in mora del debitore ex. art. 1219 c.c.

L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico in senso stretto che presuppone l'inadempimento provvisorio e suscettibile di essere sanato. I suoi effetti derivano direttamente dalla concorrenza di tre presupposti e cioè l'esigibilità del credito, l'intimazione ad adempiere e l'inadempimento ingiustificato, essendo del tutto irrilevanti gli stati d'animo e le intenzioni del debitore.

La costituzione in mora è un sollecito di pagamento rivolto al debitore

Formalmente la costituzione in mora ex. art. 1219 c.c è un sollecito che il creditore rivolge al debitore affinché questo adempia la propria prestazione ed esegua il pagamento dovuto. Vi sono alcuni casi in cui tale circostanza è automatica come nelle ipotesi previste all'art. 1219 numeri 1, 2, 3 c.c., cioè quando l'inadempimento deriva da un fatto illecito, quando la controparte ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire la prestazione o quando è scaduto il termine in caso di prestazione da eseguire al domicilio del creditore.

La legge richiede che la parte che ha diritto a ricevere la prestazione confermi la sua volontà di conseguirla, al fine di far decorrere gli effetti della mora del debitore. Ai fini della validità dell'intimazione ad adempiere è richiesta unicamente la forma scritta e la volontà esplicita del conseguimento della prestazione e viene utilizzata in tutti i casi in cui l'inadempimento è suscettibile di essere sanato. Sulla costituzione in mora vi è anche il caso particolare in cui sia il creditore a essere in mora (e non dunque il debitore) e anche tale fattispecie viene disciplinata espressamente dal codice civile.